Il MIMIT ha diffuso la nota n.43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti riguardanti l’obbligo di PEC anche agli amministratori di società, fissando il perimetro del nuovo adempimento e chiarendo come procedere. 

La ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale.

I chiarimenti contenuti nella nota del MIMIT

Con la nota n.43836 in sintesi viene chiarito quanto segue: 

  • l’obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori, sia di società di capitali che di società di persone e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale; 
  • le imprese già costituite hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi; per quelle costituite dopo il 1°gennaio 2025 l’adeguamento coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
  • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria; 
  • l’omissione dell’indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata. La Camera di Commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante e al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza al rigetto della domanda.