Nel 2024 i neogenitori possono beneficiare di un secondo mese di congedo parentale retribuito all’80 per cento.
La novità è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024, che ha previsto una seconda maggiorazione dell’indennità elevando dal 30 al 60 per cento la retribuzione prevista per uno dei mesi di congedo spettanti. Solamente per il 2024, questa indennità è stata elevata all’80 per cento.
Nella circolare n.57 dello scorso aprile, l’INPS ha fornito tutte le istruzioni operative per la presentazione delle domande. Con il messaggio interno n.2283, l’Istituto ha annunciato l’implementazione di nuove funzionalità della procedura di domanda.
Quali le novità principali
Le novità riguardano in particolare alcuni aggiornamenti procedurali per la presentazione delle domande e la lavorazione delle pratiche per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con fruizione oraria e giornaliera.
Il sistema di gestione delle richieste è stato infatti aggiornato per accogliere anche le domande che già indicano la volontà di fruire della maggiorazione dell’indennità.
Cosa fare per richiedere l’indennità con aliquota maggiorata
Per richiedere l’indennità con aliquota maggiorata è sufficiente spuntare la casella “si” nella nuova dichiarazione “Dichiaro di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata” inserita nella pagina “Dati domanda”.
Inoltre, nel caso in cui la data del parto oppure la data ingresso in famiglia per affidamento/adozione ricada nel 2022, è necessario inserire almeno una delle seguenti date:
- Data dell’ultimo giorno di congedo di maternità fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- Data dell’ultimo giorno di congedo di paternità alternativo fruito come dipendente del settore pubblico o privato per il minore;
- Data dell’ultimo giorno di congedo di paternità obbligatorio per il minore.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
- Online dal sito dell’Istituto, accedendo con credenziali SPID, CIE o CNS;
- Tramite il Contact Center, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Tramite gli Istituti di Patronato.
Maggiorazione senza diritto
Tra le novità si segnala che, nel caso in cui i genitori richiedano la maggiorazione all’80 percento senza averne diritto, l’INPS provvederà a sospendere l’erogazione dell’indennità anche quella ordinaria al 30 per cento, finché non verrà modificata la domanda.
La procedura, infatti, non indennizza automaticamente con l’aliquota base, ma chiede di rimuovere la richiesta dal tab “Aliquota maggiorata”.
Si ricorda che il secondo periodo indennizzato con maggiorazione possono essere richiesti sia dalla madre sia dal padre, alternativamente, entro i 6 anni di vita del bambino o della bambina a condizione che il periodo di congedo di maternità o paternità sia terminato dopo il 31 dicembre 2023.
La procedura accoglie una pratica con una sola aliquota maggiorata tra quelle applicabili in base alla decorrenza e al periodo richiesto:
- 80 per cento primo mese (come previsto dalla Legge di Bilancio 2023);
- 80 per cento ulteriore mese (come previsto dalla legge di Bilancio 2024 solo per l’anno in corso);
- 60 ulteriore mese (come previsto dalla legge di Bilancio 2024 dal 2025 e se non fruito nel 2024).
L’applicabilità di ciascuna aliquota maggiorata viene valutata in base alle seguenti date:
- Data del parto/ingresso in famiglia;
- Date presenti nel tab “Dichiarazioni” relative alla dichiarazione “Di voler richiedere l’indennizzo con aliquota maggiorata”;
- Periodo della pratica.
L’INPS specifica che i periodi che non possono essere interamente indennizzati con la stessa aliquota dovranno essere suddivisi.
M&W Veronesi e Associati
Altri articoli in questa categoria:







