Il 20 giugno 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato un sostanzioso pacchetto di interventi normativi. Questi interventi comprendono:
- la proroga dei termini di versamento;
- l’entrata in vigore di nuovi Testi unici;
- Significative modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale.
Indici sintetici di affidabilità: ISA
L’intervento più rilevante ha chiarito che i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti minimi (in regime di vantaggio e forfetario) possono effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il 30 agosto, applicando la maggiorazione dello 0,4%.
L’art. 37 del Decreto Legislativo 13/2024 ha differito al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini di versamento originariamente fissati al 30 giugno 2024 per i contribuenti che applicano gli ISA, compresi quelli in regime forfetario o di vantaggio.
La normativa indicava il 31 luglio come termine per i versamenti senza ulteriori precisazioni sulla possibilità di differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%. Tuttavia, successivi chiarimenti normativi hanno confermato questa possibilità. Secondo le bozze del Decreto Legislativo correttivo, i soggetti interessati dalla proroga possono effettuare i versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024:
- Entro il 31 luglio 2024, senza maggiorazione;
- Entro il 30 agosto 2024, con una maggiorazione dello 0,4%.
Cosa sono e chi è soggetto agli ISA?
ISA è l’acronimo di “Indici sintetici di affidabilità”. L’Agenzia delle Entrate ha istituito questi indici di misurazione con l’intento di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili, andando a migliorare la collaborazione tra i soggetti che devono farli e le istituzioni. Si tratta di indici che svolgono la funzione di indicatori, misurando attraverso un metodo statistico-economico i dati e le informazioni fornite, permettendo così di calcolare l’affidabilità di un determinato contribuente tramite un sistema di voti che va da 1 a 10, dove 10 è il massimo.
A dover presentare gli ISA sono quegli esercenti di attività d’impresa o di lavoro autonomo appartenenti ai settori agricoltura, manifatture, servizi, professioni, commercio che svolgono come attività prevalente un’attività scelta in base al proprio codice Ateco e per la quale risulti approvato un ISA a patto che non sia presente un motivo di esclusione.
Conseguenze della proroga
Questa proroga consente ai contribuenti di valutare l’adesione al concordato preventivo biennale, nonostante la disciplina non sia ancora completa. Le nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo correttivo, approvato dal Consiglio dei ministri, dovranno ora essere esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti. L’intervento normativo mira a risolvere criticità emerse nella fase di analisi iniziale del nuovo istituto e a rendere più conveniente l’adesione al concordato.
A tal fine, sono stati prorogati i termini di presentazione delle dichiarazioni dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024, ed è stata introdotta una nuova modalità di calcolo degli acconti 2024, che riduce l’impatto delle maggiorazioni d’imposta legate al concordato preventivo biennale. Il Decreto Legislativo correttivo prevede nuove cause di esclusione dal concordato e nuovi criteri per determinare il reddito da lavoro autonomo o d’impresa rilevante.
A cura di Chiara Marsili