Nel corso del 2024, sarà consentito effettuare pagamenti in contanti fino a un massimo di 5.000 euro.
Questa restrizione non si applica solamente ai trasferimenti tra privati per l’acquisto di beni e servizi, ma riguarda anche i prestiti tra parenti. Eventuali trasferimenti che superano il limite di 5.000 euro devono essere effettuati esclusivamente attraverso istituti finanziari come:
- banche;
- Poste Italiane S.p.a.,
- istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.
Deroga alla limitazione dell'uso del contante
Alcune deroghe sono stabilite per la cessione di beni o la prestazione di servizi, entro il limite di 15.000 euro, effettuate da operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo, o a persone fisiche non cittadine italiane né di uno dei paesi dell’Unione Europea.
Procedure per l'applicazione della deroga
Il venditore o fornitore deve presentare una comunicazione preventiva di adesione alla deroga presso l’Agenzia delle Entrate, fornendo dettagli come il conto utilizzato per i versamenti in contanti. Vediamo dettagliatamente come procedere per l’applicazione della deroga.
1) prima di effettuare l’operazione in deroga:
- presentare, all’Agenzia delle Entrate, una comunicazione preventiva di adesione alla deroga (art. 3, comma 2, D.L. n. 16/2012), secondo le modalità e i termini stabiliti con il provvedimento 23 marzo 2012, con l’indicazione del conto che intende utilizzare per effettuare i versamenti del denaro contante ricevuto in pagamento;
- inviare il modello all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica direttamente o tramite soggetti incaricati.
2) all’atto dell’acquisto:
- acquisire fotocopia del passaporto del cliente;
- ottenere un’ “autocertificazione” dal cliente in cui si attesta che non è cittadino italiano e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato;
- entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versare il denaro contante incassato sul proprio conto corrente e consegnare all’operatore finanziario copia della comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate.
Si precisa che le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (articoli 22 e 74-ter, D.P.R. n. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate.
Quali sono le sanzioni per chi supera i limiti
Le violazioni a partire dal 1°gennaio 2022 sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie, con importi che variano in base alla gravità delle violazioni e agli importi coinvolti, con minimi edittali fissati per periodi specifici.
L’obiettivo della limitazione nell’uso del contante in Italia nel 2024 è:
- tracciare i pagamenti;
- contrastare l’evasione fiscale;
- influire sugli oneri detraibili.
La legge, in vigore dal 1° gennaio 2020, richiede ai contribuenti di effettuare pagamenti tracciabili per spese detraibili, escludendo solo le spese sanitarie presso strutture accreditate al SSN.
A cura di Chiara Marsili
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