Il Concordato Preventivo Biennale (che chiameremo anche CPB) rappresenta un patto tra il contribuente e Agenzia delle Entrate riguardo i rapporti di natura fiscale applicati sui modelli dichiarativi.

Nell’articolo di oggi, proviamo a sciogliere alcuni dubbi in merito a questo patto.

Quali vantaggi ed effetti vengono riconosciuti dall' adesione al Concordato Preventivo Biennale?

Stabilità e certezza che assumeranno le annualità oggetto di Concordato.

Non possono essere effettuati gli accertamenti di cui all’art. 39 del DPR 29/09/1973 n. 600 salvo che in esito all’attività istruttoria dell’amministrazione finanziaria non ricorrano cause di decadenza dal CPB.

Ai soggetti ISA gli saranno riconosciuti tutti i benefici premiali di tale strumento, (vengono citati i più significativi):

  1. Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette (IRES e IRPEF) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);
  2. L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma lettera d) secondo periodo, del DPR 29/09/1973 n. 600 e all’art. 54, secondo comma, secondo periodo del DPR 26/10/1972 n. 633.
  3. L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 29/09/1973 n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

A chi è rivolto il Concordato Preventivo Biennale?

La platea di contribuenti è rappresentata in linea generale da coloro che sono tenuti all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA), un tempo erano nominati studi di settore, oltre che da coloro che hanno aderito al Regime Forfettario.

Quali sono le condizioni per poter accedere

Come indicato in premessa è consentito l’accesso al CPB ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA o che applicano il regime dei forfettari per i quali non si verificano le condizioni ostative previste dal decreto CPB che sono:

  • Presenza, di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. La norma chiarisce in proposito che deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che, entro i termini previsti per aderire allo stesso, abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfettari);

 

  • Non aver presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfettari);

 

  • Aver ricevuto una condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfettari).

I contribuenti ISA

Per quanto riguarda i soggetti ISA i redditi oggetto di concordato riguardano:

1. Il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni,  senza considerare

  1. Plusvalenze e minusvalenze;
  2. Redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in società di persone e associazioni
  3. Ai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale.

2. Il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, alle disposizioni di cui alla Sezione I del Capo II del Titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, all’articolo 66 del TUIR, senza considerare i valori relativi a:

  1. Plusvalenze e sopravvenienze attive;
  2. Minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti;
  3. Gli utili o le perdite derivanti da partecipazioni.

Esempio pratico

Al fine di rendere più esplicito il meccanismo di individuazione della base imponibile da assoggettare a imposta sostitutiva si consideri l’esempio riportato nel documento scaricabile qui sotto.

È importante ricordare che per i soggetti ISA l’adesione avviene per il biennio 2024-2025.

Clicca sull’icona per scaricare il documento con l’esempio

Mancata adesione al Concordato Preventivo Biennale

L’ufficio M&W rimane a disposizione per richiesta di appuntamento, al fine di comprendere maggiormente l’esatta espressione tecnica e le sue sfumature, con osservazioni e calcoli personalizzati sulla propria posizione. A tal proposito, poiché il meccanismo è particolarmente macchinoso, in caso di necessità invitiamo a contattarci per tempo.

Purtroppo, come indicato nella circolare 18/E del 17 settembre 2024 a pagina 53, non vi sono mezzi termini e senza indugi viene affermato che la mancata adesione al Concordato Preventivo Biennale può esporre il contribuente ad un controllo tributario, intensificando le attività di controllo nei confronti dei contribuenti che non aderiranno alla proposta del CPB, confermando l’inevitabile attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

 

A cura di Mariano Govoni