Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono state apportate le seguenti modifiche all’art. 27 del D. Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Sul Lavoro) – Patente a Punti.

Chi deve possedere la patente a punti e quali i requisiti

A decorrere dal 1° Ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in presenza dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. Adempimento da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  4. Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
  5. Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6 del D. Lgs. 241/1997 e della normativa vigente (DURF);
  6. Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (RSPP).

Con decreto ministeriale e sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno individuate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno dei requisiti precedentemente elencati.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti obbligati di operare nei cantieri, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Con decreto ministeriale saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Crediti patente a punti: come funziona

Al rilascio della Patente vengono assegnati al titolare 30 crediti che gli consentono di operare nei cantieri temporanei e mobili fino ad una dotazione non inferiore a 15 crediti.

Le decurtazioni possono avvenire solo in caso di provvedimenti definitivi (accertati con sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzioni amministrative) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, alla luce delle fattispecie di violazioni esplicitate in apposito Allegato, riferito al novellato art.27 del D.Lgs 81/2008.

Tra le violazioni più gravi previste vi sono:

  • Infortunio mortale (- 20 crediti);
  • Infortunio che determina inabilità permanente al lavoro (- 15 crediti);
  • Malattia professionale (-10 crediti).

Cosa succede con punteggio inferiore a 15 crediti

La patente con un punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione di eventuali provvedimenti.

Cosa succede in mancanza della patente o del documento equivalente

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000,00, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 30 del D. L. 19/2024.

Se nei cantieri si dovessero verificare infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso.

I provvedimenti vengono comunicati entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

L’attestazione del possesso di tutta la documentazione richiesta può essere anche autocertificata dal richiedente, ma a fronte di dichiarazioni false o non del tutto rispondenti a verità è prevista la revoca della Patente a crediti. Per tali aziende sarà richiedibile solo dopo almeno 12 mesi e la modalità per procedere alla richiesta della Patente a crediti saranno le medesime previste in prima richiesta.

Committente o responsabile dei lavori: cosa deve fare

Il committente o il responsabile dei lavori, nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente a punti e/o documento equivalente.

Dall’obbligo del possesso di tale attestazione sono esclusi:

  • Chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • Le aziende di un altro Stato in possesso di un documento che venga ritenuto equivalente;
  • Le imprese in possesso della SOA, solamente per le imprese rientranti in una classifica pari o superiore alla III fascia.

 

A cura di Francesca Zuccarà