L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 4 del 23 settembre 2024, con la quale ha fornito le prime indicazioni riguardanti il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.

Patente a punti e autocertificazione/dichiarazione sostitutiva

Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a punti/ patente a crediti sarà attivo, sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavorodal 1° ottobre 2024. L’accesso sarà possibile attraverso SPID personale o CIE.

Dal 23 settembre 2024 è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008, (ISCRIZIONE CCIA, FORMAZIONE, DURC, DVR, DURF E RSPP) laddove richiesti dalla normativa vigente.

L’invio dell’ autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

La trasmissione dell’ autocertificazione/dichiarazione sostitutiva avrà efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro la medesima data.

A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell’ autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Revoca della patente e sanzioni

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.

Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27 D. Lgs. 81/2008, in mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000,00, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D. Lgs. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di 6 mesi.

Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a 15 crediti.

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A cura di Francesca Zuccarà