Per la necessità di svolgere in forma autonoma la propria attività, spesso più professionisti o imprese condividono gli stessi spazi o le stesse risorse, come scrivanie, utenze e dispositivi elettronici. In questo modo, perseguono anche l’obiettivo di ottimizzare i costi.
Ma come trattare correttamente, in tale contesto, il problema della gestione dei costi sia ai fini delle imposte dirette che ai fini Iva nel riaddebito delle spese comuni?
Il contratto di locazione
Analizziamo l’interrogativo con riferimento a una delle spese più condivise, ovvero il contratto di locazione, che può essere cointestato a tutti i professionisti o ad uno solo che ri-addebita le spese agli altri:
- Nel primo caso, il locatore rilascia una distinta ricevuta per singolo conduttore indicando pro quota l’importo del canone di competenza;
- Nel secondo caso, parliamo di “mandato senza rappresentanza” in quanto gli effetti delle operazioni compiute dal mandatario (locatario) non sono acquisiti direttamente nella sfera giuridica dei mandanti (altri professionisti). In questo caso, per il riaddebito delle spese verrà emessa un’unica ricevuta al locatario che procederà con l’emissione di apposita fattura agli altri professionisti.
Il riaddebito
Focalizzandoci sull’operazione di riaddebito. L’Amministrazione finanziaria interpreta quest’ultima come un servizio reso senza rappresentanza al mandante (locatore) avente la stessa tipologia di quello ricevuto e le stesse caratteristiche dell’operazione principale (aliquota ed esenzioni).
Ai fini delle imposte sui redditi, il riaddebito non deve essere considerato un ricavo, bensì uno storno del costo sostenuto dal professionista (si sottrae al costo di affitto il riaddebito effettuato agli altri professionisti).
Ai fini Iva invece il riaddebito delle spese comuni fra professionisti non associati dovrebbe essere assoggettato ad Iva indipendentemente dalla tipologia di spesa riaddebitata. Tale orientamento però comporterebbe l’applicazione dell’imposta anche sui corrispettivi relativi ad operazioni escluse dal campo di applicazione dell’Iva. Sembra allora preferibile aderire alla diversa soluzione proposta dall’Agenzia, secondo cui l’emissione delle fatture di riaddebito dovrebbe essere esente da Iva sulla scorta del regime di esenzione Iva del contratto di locazione applicato a monte.
A cura di Emanuela Sorrentino