Dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte e professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art.54 comma 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art.54 ter comma 1 del TUIR).

Attenzione che non stiamo parlando delle spese art.15 dpr 633/72 sostenute in nome e per conto del cliente ma delle spese sostenute a proprio nome quindi intestate al professionista e riaddebitate analiticamente in fattura al cliente.

Trattamento delle spese addebitate al cliente ma non rimborsate

Se il committente non rimborsasse le spese addebitategli, il costo resterebbe, di fatto, indeducibile in capo al professionista. Per evitare tale conseguenza, è stata quindi introdotta una disciplina analoga a quella prevista nell’ambito del reddito d’impresa per la deducibilità delle perdite su crediti.

In particolare, si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili dalla data in cui:

  • Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal DLgs.14/2019;
  • La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
  • Il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.

In tale ipotesi sembra ragionevole ritenere che il professionista debba dedurre le spese rimaste a suo carico nella misura massima prevista dal TUIR.

La formulazione della norma, prevedendo la deducibilità delle spese non rimborsate dalla data dell’assoggettamento del committente a uno degli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019, ricalca quella dell’art.101 comma 5 del TUIR. Sembra quindi ragionevole ritenere che anche per la deducibilità della spesa non rimborsata in capo al professionista, l’apertura della procedura rappresenti il momento inziale di deduzione dell’onere, la quale potrà avvenire anche in anni successivi, quando appaia certa la relativa irrecuperabilità.

Deducibilità per spese inferiori ad euro 2500

In ogni caso le spese non superiori ad euro 2.500 sono deducibili se entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.