La Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) ha riformato in modo sostanziale la disciplina del conferimento del TFR alla previdenza complementare, modificando l’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005.
Le nuove regole, operative dal 1° luglio 2026, sono sostanzialmente le seguenti:
- adesione automatica dal 1^ giorno al Fondo di previdenza complementare di categoria (in assenza di un fondo complementare, si aderisce al Fondo Cometa);
- 60 giorni di tempo per poter modificare l’adesione;
- possibilità per il lavoratore di aggiungere un contributo al TFR e lo stesso verrà versato dal datore di lavoro.
Confronto tra vecchio e nuovo sistema

Soggetti interessati
Il nuovo meccanismo si applica ai lavoratori dipendenti del settore privato assunti dal 1° luglio 2026, in particolare:
- lavoratori di prima assunzione (a qualsiasi tipologia contrattuale: tempo indeterminato, determinato, part-time, apprendisti, intermittenti – esclusi contratti < 60 giorni);
- lavoratori non di prima assunzione che attivano un nuovo rapporto dopo il 30/06/2026 e hanno già un’adesione a un fondo con versamento di TFR (art. 9-bis D.Lgs. 252/2005).
Sono esclusi:
- lavoratori domestici;
- dipendenti pubblici (D.Lgs. 165/2001);
- contratti a tempo determinato di durata inferiore a 60 giorni;
- chi ha riscattato integralmente la posizione previdenziale precedente.
Come funziona l'adesione automatica
Dal primo giorno di lavoro
Il lavoratore è considerato aderente al fondo pensione previsto dal CCNL applicato già dalla data di assunzione, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà. Nel caso non sia previsto un Fondo di Categoria chiuso si aderirà al Fondo Cometa.
I 60 giorni per scegliere
Entro 60 giorni dall’assunzione il lavoratore può:
- confermare tacitamente (non fare nulla): l’adesione automatica al Fondo di Previdenza previsto dal CCNL diventa definitiva;
- aderire esplicitamente a un fondo di previdenza complementare diverso, a propria scelta (Fondi di previdenza gestiti da banche e/o assicurazioni), compilando il modello TFR2;
- rinunciare e mantenere il TFR in azienda / al Fondo di Tesoreria INPS.
Attenzione: la rinuncia ha efficacia retroattiva alla data di assunzione ed è un atto unilaterale recettizio (deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro quanto prima entro 60 giorni). La scelta di destinare il TFR al fondo dopo i 60 giorni è irrevocabile.
Casi particolari

Obblighi del datore di lavoro
- Fornire al lavoratore apposita informativa al momento dell’assunzione (nuovo modello TFR3 in sostituzione del TFR2). Il TFR3 deve essere compilato e firmato dal dipendente nel più breve tempo possibile e comunque entro i 60 giorni.
- Acquisire, per i lavoratori non di prima assunzione, la dichiarazione relativa alla posizione previdenziale pregressa.
- Avviare i versamenti al fondo entro le scadenze previste dalla normativa e dal CCNL.
- Verificare le soglie dimensionali per il versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS: obbligo per aziende con ≥ 60 dipendenti nel biennio 2026-2027, ≥ 50 nel 2028-2031, ≥ 40 dal 2032.
A cura di Paolo Mantovani
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