Acconto di novembre: proroga con rateizzazione per le persone fisiche titolari di P.IVA

Una delle novità più attese dal Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2024 è la possibilità per piccole imprese e professionisti di rateizzare il versamento del secondo acconto IRPEF in scadenza il prossimo 30 novembre.

Si ricorda che

Prima dell’attesa riforma il secondo acconto andava versato in un’unica soluzione entro il 30 novembre di ogni anno, rispetto al primo acconto che, insieme all’eventuale saldo, può essere rateizzato fino ad un massimo di 6 rate.

Con la riforma introdotta dal citato Decreto Fiscale

le persone fisiche titolari di partita Iva, sia imprese che professionisti, con ricavi e compensi per l’anno 2022  fino a 170.000 euro potranno differire il versamento del secondo acconto al 16 gennaio prossimo oppure, per distribuire in maniera più equa il carico fiscale, rateizzare tale importo in 5 rate a partire dal 16 gennaio 2024 maggiorate dell’interesse del 4% annuo.

Si ritiene che sarà oggetto di proroga anche l’imposta sostitutiva dovute dai contribuenti forfettari, mentre rimane escluso il versamento dei contributi previdenziali.

La riorganizzazione del versamento del secondo acconto, sembrerebbe, tuttavia, temporanea perché limitata al solo anno 2023. Solo la versione definitiva del Decreto in approvazione in questi giorni, potrà fornirci informazioni più dettagliate.

In ogni caso questo sembrerebbe solo il primo passo.

Obiettivo del Governo

Infatti, il Governo non ha mai nascosto la volontà di giungere alla possibilità di permettere la dilazione del versamento del secondo acconto in dodici mesi.

Se la riforma dovesse avere un esito positivo attraverso il monitoraggio dei primi versamenti del 2024, nel prossimo futuro pare che anche per dipendenti e pensionati sarà possibile optare per gli acconti a rate.

A cura di Simona Rossi


Corrispettivi telematici e disallineamento incassi POS

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate protocollo 352652/2023 del 3 ottobre 2023, nuove comunicazioni di invito spontaneo all’adempimento, le c.d. Compliance, sono state inviate ai contribuenti per i quali risultano discordanze tra quanto trasmesso al Sistema di Interscambio (SDI) a titolo di fatture emesse e corrispettivi, e quanto invece risulta incassato con strumenti di pagamento elettronico (POS).

Quando scatta la segnalazione?

La segnalazione scatta quando non c’è allineamento tra:

  • l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico, comunicate telematicamente all’Agenzia delle Entrate (obbligatoriamente trasmessi dai gestori degli strumenti di pagamento elettronico);
  • dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
  • dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso quindi gli incassi POS su base mensile, non trovino capienza nell’ammontare complessivo di corrispettivi e fatture emesse, il contribuente si vedrà recapitare la seguente comunicazione:

“dai dati in nostro possesso, risulta che per “n” mesi del 2022 ha ricevuto pagamenti elettronici tramite POS (esclusi, quindi, i pagamenti in contanti o ricevuti con altre modalità) per un importo superiore a quello delle fatture elettroniche e dei corrispettivi inviati all’Agenzia delle Entrate. Questa differenza è complessivamente pari a xxx”.

Dati maggiormente dettagliati

Al fine di permettere la dovuta verifica da parte del contribuente, nel Cassetto Fiscale e nell’Area riservata di Fatture e Corrispettivi (area Fattura elettronica e altri dati IVA) il contribuente avrà accesso a dati maggiormente dettagliati, quali:

  • l’elenco dei mesi dell’anno in cui si è verificata la presunta anomalia;
  • l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;
  • la differenza, calcolata su base mensile, tra l’importo di cui al punto precedente e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;
  • il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici
  • gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Motivi di possibile disallineamento

Ci sono molti motivi di possibile disallineamento che nulla hanno a che fare con la violazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

Si pensi ad esempio agli scontrini regolarmente emessi ed inviati all’Agenzia delle Entrate con incassi POS che fisiologicamente vengono contabilizzati nei giorni successivi dalla banca e a tutti gli esercizi commerciali aperti nella notte che non effettuano la chiusura della cassa a mezzanotte. Se ciò accade a cavallo del mese c’è la possibilità di discordanza dei valori.

Di fatti, con comunicato stampa del 11 ottobre 2023, l’Agenzia ha preso atto delle anomalie presenti nei dati esposti nelle comunicazioni inviate ai contribuenti, imputandone la responsabilità agli operatori finanziari, che avrebbero commesso degli errori nelle comunicazioni dei pagamenti POS.

L’Agenzia si sta attivando con gli operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi ed invierà nei prossimi giorni ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.

Hai ricevuto anche tu avvisi errati?

Per tutti contribuenti che ritengono di aver ricevuto tali avvisi errati, pertanto, non resta altro che attendere la comunicazione di annullamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Laddove questa comunicazione non arrivasse, il contribuente, dopo gli opportuni controlli, potrà alternativamente:

  • se ritiene che i rilievi dell’Agenzia delle Entrate siano errati, fornire all’Agenzia delle Entrate informazioni o osservazioni utili a chiarire la propria posizione, direttamente o per il tramite di intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso il canale di assistenza CIVIS o contattando la direzione provinciale di riferimento tramite PEC, mail o telefono.
  • se invece i rilievi non sono giustificabili, rimane fermo l’invito alla regolarizzazione ed occorre valutare l’opportunità di percorrere la strada del ravvedimento operoso beneficiando delle sanzioni ridotte per la mancata certificazione dei corrispettivi, per l’irregolare liquidazione periodica, l’infedele dichiarazione Iva e l’eventuale maggiore Iva dovuta con i relativi interessi. In seguito al ravvedimento operoso sarò poi doveroso far fronte a:
    • presentare una dichiarazione Iva integrativa, rettificando le operazioni attive ed eventualmente l’imposta dovuta;
    • rettificare il modello redditi, eventualmente facendo ricorso ad una dichiarazione integrativa nei termini, regolarizzando i minori versamenti effettuati.

A cura di Elisa Ghelfi


Sicurezza sui luoghi di lavoro D.Lgs 81/08

Di cosa si tratta

È una norma che regola la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori/lavoratrici sui luoghi di lavoro. Il decreto prevede diversi adempimenti obbligatori per i datori di lavoro e i lavoratori, come la valutazione dei rischi, la formazione, la nomina di figure responsabili e la sorveglianza sanitaria.

Si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

Si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati, autonomi (collaboratori familiari, soci lavoratori di cooperativa, soci di società, anche di fatto, che prestano attività; tirocini formativi e di orientamento; alternanza scuola/lavoro etc.).

Obblighi del datore di lavoro

  • R.S.P.P. responsabile servizio prevenzione protezione;
  • Valutare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR);
  • Utilizzare macchinari e attrezzature conforme alla normativa sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Utilizzare locali in regola con le norme urbanistiche, in regola con gli impianti elettrici, provvisti di dispositivi antincendio, con le indicazioni delle uscite di emergenza e piantina dei locali esposte;
  • Organizzare il servizio di prevenzione e protezione e nominare le figure indispensabili per la sicurezza sul lavoro, tra cui il medico competente e i lavoratori incaricati al servizio di prevenzione incendi, gestione delle emergenze e intervento di primo soccorso;
  • RLS o RLST (responsabile sicurezza lavoratori/ territoriale) eletti tra i dipendenti o incaricati dai sindacati territoriali;
  • Sottoporre a visita pre-lavorativa i lavoratori;
  • Fornire i lavoratori dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
  • Informare, formare e addestrare i lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione;
  • Fornire ai lavoratori e all’RLS indicazioni su come intervenire in caso di pericolo.

Nomina R.S.P.P.

Viene obbligatoriamente nominato dal datore di lavoro il quale non può delegare questo compito. Questa figura è richiesta in tutte le aziende con almeno un lavoratore. RSPP può essere nominato interno all’azienda o esterno all’azienda. Il datore di lavoro che non provvede alla nomina del RSPP può incorrere in gravi conseguenze di tipo penale e amministrativo.

Corsi obbligatori

Oltre al corso sulla sicurezza sul lavoro esistono altri corsi di formazione specifica ad esempio:

  • Corso sicurezza antincendio: per tutte le aziende con più di 5 dipendenti, è obbligatorio disporre di una figura di riferimento per la sicurezza;
  • Corso primo soccorso: viene nominato dal datore di lavoro e deve possedere i requisiti fisici e mentali per svolgere questo ruolo. È obbligatorio per le aziende con almeno 1 dipendente o 1 socio.
  • Corsi per macchine speciali: : se l’azienda ne fa uso.

Formazione obbligatoria dei dipendenti

E’ un obbligo previsto dal d.lgs. 81/2008. Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori una formazione adeguata sui rischi e le misure di prevenzione e protezione dagli infortuni. La formazione riguarda tutti i lavoratori e la mancanza è sanzionata con ammenda o arresto.

I corsi obbligatori per la sicurezza si dividono in due moduli. Uno di carattere generale della durata di 4 ore e comune a tutte le aziende, l’altro specifico e variabile a seconda del livello di rischio (attribuito dal codice Ateco) che caratterizza il settore di competenza:

  • Livello di rischio basso: durata 4 ore;
  • Livello di rischio medio: durata 8 ore;
  • Livello di rischio alto: durata 12 ore.

DVR

Documento obbligatorio che rappresenta la mappatura dei rischi per la salute e la sicurezza presenti in un’azienda. Il DVR individua i possibili rischi presenti in un luogo di lavoro e serve ad analizzare, valutare e cercare di prevenire le situazioni di pericolo per i lavoratori (compreso lo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza). E’ obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente. Il documento deve avere data certa.

RLS o RLST (responsabile sicurezza dei lavoratori)

E’ istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende con più di 15 lavoratori è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.

Sorveglianza sanitaria

E’ un’attività di prevenzione che si fonda sul controllo medico del lavoratore. Ha lo scopo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori in relazione ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. Si concretizza in visite mediche ed esami specifici per verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni assegnate dal datore di lavoro.

Medico competente

Viene nominato dal datore di lavoro, in base alla tipologia delle aziende e può essere consigliato o obbligatorio. Il medico deve collaborare con il datore alla predisposizione delle misure per:

  • la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori;
  • la formazione e informazione nei confronti dei lavoratori;
  • la sorveglianza sanitaria e la programmazione del controllo dell’esposizione.

Il medico competente deve anche conservare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, consegnare la documentazione sanitaria, comunicare i risultati della sua attività. Le visite mediche non possono essere effettuate in fase pre assuntiva e per accertamento di gravidanza.

Sanzioni

ILLECITO SANZIONE AGGIORNATA
Non aver valutato i rischi e non aver elaborato il Documento Valutazione dei rischi _ DVR Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2792,06 a € 7147,67
Non aver designato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione _RSPP Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2792,06 a € 7147,67

Decreto fiscale 2022 (in vigore dal 22 ottobre 2021)

Le modifiche del Testo unico Sicurezza del Lavoro portano in capo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro una vasta capacità di vigilanza e intervento, mediante l’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro e maggior presidio su tutto il territorio nazionale.

Sospensione per lavoro irregolare: 

La sospensione scatta a fronte del riscontro da parte degli Ispettori del lavoro quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.

Sospensione per violazione di sicurezza:

Il provvedimento opera a prescindere dal settore di intervento e senza più alcun vincolo di “reiterazione” qualora gli Ispettori accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia della salute e della sicurezza del lavoro.

Decreto direttoriale n.111 del 20 settembre 2023

Le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.lgs 81/2008 sono rivalutate a decorrere dal 01 luglio 2023 nella misura del 15.9%.

A cura di Paolo Mantovani e Chiara Vicenzi


Ottobre: il momento delle valutazioni

Per imprenditori e professionisti ottobre è il mese ideale per fare il punto sulle previsioni reddituali della propria attività e per fermarsi a ragionare con il proprio consulente sulle prospettive future.

Alle spalle ci sono tre trimestri che forniscono già un bilancio significativo dell’anno in chiusura e davanti c’è ancora un trimestre che può permettere margini di manovra per correggere il tiro qualora fosse opportuno.

È il tempo giusto anche per valutare quale reddito si potrà presumere per l’anno in chiusura partendo dal risultato in formazione al 30/9 e quali comportamenti si potranno mettere in campo per prepararsi alla conclusione del 2023. Nella valutazione sarà utile anche il confronto con i dati dell’anno precedente.

Potrà essere, inoltre, l’occasione per ragionare anche su nuove strategie da adottare in previsione del nuovo anno, oltre che su eventuali modifiche da apportare alla propria attività, su variazioni da prevedere nella forza lavoro, sull’opportunità di costituire o modificare una società etc.

Alcune "pillole" utili

Ogni cliente dello Studio verrà valutato in base alle proprie caratteristiche, ma in linea di massima riportiamo alcune “pillole” utili ai fini della previsione di reddito per l’anno 2023:

  • per i contribuenti in regime forfettario: ricordiamo che dal 2023 il limite di ricavi per la permanenza nel regime agevolato è stato innalzato a 85.000 euro e si dovrà tener conto solo delle fatture emesse e incassate nell’anno (principio di cassa), rinviando ai successivi anni quelle incassate oltre il 31/12/2023;
  • per i contribuenti in regime semplificato: in genere vige la presunzione che incidano sul reddito dell’anno in chiusura le fatture di acquisto che vengono ricevute tramite il canale elettronico entro il 31/12/2023. Pertanto, per trovarsi i costi nell’anno bisognerà programmare per tempo la fornitura o accordarsi sulla data di invio allo SdI per evitare che slittino all’anno successivo. Inoltre, ricordiamo che ormai da anni le rimanenze finali non rappresentano più una componente di reddito; quindi, un acquisto di merci effettuato a fine anno risulta un abbattimento del reddito di pari importo;
  • per i contribuenti in regime semplificato e ordinario: solo per il 2023 sarà possibile applicare un nuovo meccanismo di tassazione, c.d. flat tax incrementale, prevista con l’intento di alleggerire la pressione fiscale su chi nel 2023 dichiarerà un reddito in aumento rispetto al triennio 2020-2022. Si tratta di un’assoluta novità che prevede il pagamento di un’aliquota del 15% sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente, al netto di un correttivo del 5%. Per poter quantificare il vantaggio rispetto al metodo usuale occorre un calcolo personalizzato, ma sarà comunque molto appetibile rispetto alla tassazione ordinaria.

Obiettivo finale

Obiettivo finale di queste valutazioni sarà una previsione reddituale e di bilancio al 31/12/2023 che dovrà essere monitorata nei prossimi mesi per verificare di centrare quanto ci si era proposto.

Perché il cambiamento non deve essere subito, ma va governato anche con una semplice programmazione.

A cura di Franco Meletti


Tregua fiscale: le scadenze dopo la proroga

Regolarizzazione delle violazioni formali

Slitta al 31/10/2023 (originariamente fissato al 31/03/2023) il versamento della prima o unica rata per la definizione delle violazioni formali. La seconda rata slitta al prossimo 31/03/2024.

Con questa sanatoria è prevista la regolarizzazione di irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta commesse fino al 31/10/2022.

La sanatoria prevede l’eliminazione dell’irregolarità od omissioni ed il versamento della somma di euro 200 per ogni periodo d’imposta sanato.

Ravvedimento speciale per violazioni tributarie

Il 2/10/2023 (il 30/09 cade di sabato) scade il versamento della prima o unica rata per la regolarizzazione delle dichiarazioni per il periodo in corso al 31/12/2021.

La sanatoria consiste nell’applicazioni di sanzioni pari a 1/18 del minimo, ulteriormente ridotte rispetto all’ordinario ravvedimento operoso.

Anche in questo caso vanno rimosse le irregolarità e/o omissioni e va effettuato il pagamento della prima o unica rata entro il termine previsto.

In caso di dilazione, le rate successive alla prima in un massimo di 8, andranno versate il:

  • 31/10/2023;
  • 30/11/2023;
  • 20/12/2023;
  • 31/03/2024;
  • 30/06/2024;
  • 30/09/2024;
  • 20/12/2024.

con applicazione degli interessi del 2% annuo.

Rottamazione quater

Con questa sanatoria è prevista la possibilità di estinguere i debiti relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con il pagamento delle somme relative al capitale e lo sconto sulle sanzioni.

Si accede a tale definizione agevolata solo se entro il 30 giugno scorso è stata presentata la dichiarazione di adesione all’Agente della riscossione indicando il numero massimo di rate fino ad un massimo di 18.

La prima rata e la seconda rata corrispondenti al 10% ciascuna delle somme dovute sulla base del prospetto inviato dall’Agente della riscossione sono da versarsi entro il 31/10/2023 ed il 30/11/2023.

Le rate successive dovranno essere versate in un massimo di 4 anni con scadenza 28/02, 31/05, 31/07 e 30/11 di ogni anno a partire dal 2024.

A cura di Simona Rossi


Ristrutturazioni Edilizie - Le agevolazioni per il 2024

A partire da gennaio 2024 gli Italiani diranno addio ai “super-sconti” fiscali del 110% e del 90% che, oltre a ridursi notevolmente, saranno sempre più di nicchia. Rimarranno comunque numerose opportunità per chiunque vorrà accedere a ristrutturazioni edilizie, che andranno a mano a mano a sostituire il tanto richiesto Superbonus. Le percentuali di sconto fiscali saranno ridotte ma comunque interessanti.

Superbonus

Archiviata la percentuale del 110%, dal primo gennaio si chiude anche la stagione del 90% per lo sconto fiscale dedicato all’efficientamento energetico. Ad inizio 2024 scatterà un altro taglio, che era stato già fissato dal precedente Governo. Quindi, si passa al 70%, che scenderà ancora nel 2025, per arrivare al 65%.

Un particolare non da poco prevede che nel 2024, salvo interventi con la legge di Bilancio, il superbonus sarà riservato soltanto ai condomini.

Bonus barriere architettoniche

Il calo del superbonus al 70% rende molto competitive altre agevolazioni. La prima della lista è sicuramente il bonus barriere architettoniche al 75%.

Il bonus consente di esercitare le opzioni di sconto in fattura o di cessione del credito senza alcuna limitazione e ha un recupero in cinque anni.

Per poter usufruire di questa agevolazione è necessario che il fornitore dei beni, l’impresa esecutrice delle opere o un tecnico abilitato rilascino, sotto la loro responsabilità, una dichiarazione che attesti lo stato di fatto preesistente e, a lavori ultimati, occorre che un tecnico abilitato rediga un’asseverazione relativa al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il bonus barriere è applicabile, oltre che per interventi come l’installazione di ascensori o di montacarichi e rampe, anche per lavori come la sostituzione di infissi e la ristrutturazione di bagni, anche nei singoli appartamenti.

Sismabonus

Anche il sismabonus , per i lavori di ristrutturazione integrale, torna ad avere una certa importanza in termini di attrattività.

Per le spese di messa in sicurezza antisismica sostenute fino alla fine del 2024 continua a spettare una detrazione del 50%, che va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e che deve essere ripartita in cinque quote annuali.

La detrazione sale (70 o 80%) quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).

Ecobonus

Anche l’ecobonus diventa competitivo con il superbonus, a partire dal 2024.

Qui bisogna fare una distinzione. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri, come la sostituzione di infissi, spetta nella misura del 50 per cento.

Le percentuali salgono per i lavori condominiali. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sono previste agevolazioni paragonabili al sismabonus.

Se, però, sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, si combinano i lavori di efficientamento energetico con la riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Gli altri sconti

L’elenco dei bonus non finisce qui.

    • Agevolazione base del 50%, confermata fino alla fine del 2024. A partire da Gennaio 2025 si trasformerà in 36%;
    •  Al 36% è anche il bonus verde, anch’esso confermato fino alla fine del 2024;
    • Fino al 31 dicembre 2024 viene confermato, inoltre, il bonus mobili. Per poterne fruire è indispensabile agganciare questa tipologia di bonus ad altri lavori di ristrutturazione edilizia. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, è possibile fruire di una detrazione del 50% calcolata su un importo massimo di 8.000 euro per l’anno 2023 e di 5.000 euro per il 2024, riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il limite massimo di spesa riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione. Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari continua ad aver diritto più volte al beneficio.

A cura di Chiara Marsili


Detrazione IVA immediata per le fatture a cavallo dell'anno

La legge delega per la riforma fiscale risolve il problema della detrazione IVA relativamente alle fatture a cavallo d’anno.

L’articolo 1 del DPR 100/1998 prevede che le fatture di acquisto ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo possano essere considerate nella liquidazione del mese precedente se l’operazione è stata effettuata in tale mese. Tuttavia, l’ultima parte di tale articolo stabilisce un’eccezione di fondamentale importanza:

la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente poiché, in questo caso, per le fatture relative a operazioni effettuate nel 2022 ma ricevute nel 2023 l’Iva può essere detratta a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese di ricezione, dunque nel modello Iva 2024 relativo al 2023!

Ricordiamo che il diritto alla detrazione IVA nasce per la concorrenza di due fattori:

  • L’IVA deve essere esigibile, quindi l’operazione deve essere effettuata;
  • Oggi bisogna ricevere la fattura con modalità elettroniche.

Come regola generale, nel momento in cui entrambi questi elementi coesistono è possibile detrarre l’IVA applicata.

Dal punto di vista operativo può sorgere qualche difficoltà nel momento in cui un’operazione viene effettuata in un determinato mese e il documento viene ricevuto il mese successivo.

Con l’attuazione della delega per la riforma fiscale sono previste delle novità!

Si potrà detrarre nell’ultima liquidazione Iva dell’anno anche l’Iva delle fatture, con esigibilità di dicembre ma ricevute e registrate dal 1° al 15 gennaio dell’anno successivo risolvendo, pertanto, il problema della detrazione IVA relativamente alle fatture a cavallo d’anno e riducendo quindi la corsa di fine anno a richiedere ai propri fornitori o prestatori l’emissione della fattura entro il 31 dicembre.

Questo è quanto emerge dalla lettura dell’art.7 della bozza di legge delega ad oggi in circolazione...

…che reca una specifica previsione in merito alla tempistica per l’esercizio del diritto alla detrazione IVA relativa a operazioni effettuate nell’anno precedente a quello in cui è stata ricevuta la fattura.

In breve

La normativa già prevista per le operazioni infrannuali viene estesa anche a quelle a cavallo d’anno e in questo modo per le operazioni effettuate a dicembre sarà più probabile l’allineamento tra competenza ed esigibilità.

A cura di Emanuela Sorrentino


La riforma fiscale 2023: le novità in arrivo

Nel corso del mese di agosto é stata approvata la legge delega per la riforma fiscale. A questo punto il Governo avrà 24 mesi di tempo per riorganizzare le norme fiscali ed ulteriori 24 mesi per correggerle o integrarle.

La revisione del Fisco riguarderà tutti i cittadini, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, oltre ad imprese e società e seguirà queste linee guida che riportiamo brevemente:

1. Tredicesima e straordinari verranno detassati

Prevista una tassazione agevolata per chi percepisce redditi medio bassi.

2. Riforma dell'Irpef

Già dal prossimo anno si dovrebbe passare dalle attuali quattro aliquote e scaglioni a tre scaglioni di reddito e tre aliquote Irpef.

3. Versamenti autonomi

Per i lavoratori autonomi (artigiani e commercianti), oltre a modifiche nelle modalità di calcolo delle imposte, è prevista una nuova cadenza dei versamenti degli acconti e dei saldi che attualmente sono concentrati da giugno a novembre, ma che progressivamente diventeranno mensili.

Si inizierà potendo rateizzare l’acconto di novembre che, attualmente, deve essere pagato in un’unica soluzione.

4. Superbollo

La riforma fiscale prevede anche il riordino delle tasse automobilistiche con eliminazione del superbollo.

5. Superamento Irap e novità Ires

Per le società verrà eliminata gradualmente l’Irap e verrà modificata l’Ires, che prevederà una riduzione in funzione degli utili reinvestiti (anche per nuove assunzioni) o divisi per partecipazione dei dipendenti.

6. Revisione Iva

La revisione dell’IVA prevede una razionalizzazione del numero delle aliquote secondo i criteri stabiliti dall’Ue, con l’obiettivo di omogeneizzare soprattutto i beni e i servizi primari.

7. Concordato biennale

Un’assoluta novità prevista dalla riforma fiscale sarà il concordato biennale per partite Iva e piccole e medie imprese con il quale il Fisco calcolerà anticipatamente le imposte dovute sui redditi per il biennio successivo.

È evidente che si tratta di una “scommessa sul futuro”, ma chi la accetterà avrà la certezza di non rischiare contestazioni in caso di guadagni maggiori, oltre alla certezza fin da subito degli importi che dovrà versare.

8. Novità pignoramento

Cambierà anche il sistema della riscossione coattiva dei tributi tramite pignoramento, con l’intenzione di velocizzare il processo di riscossione, snellendo il metodo che ora passa per l’emissione del ruolo e poi della cartella esattoriale prima di arrivare ad ottenere le somme.

9. Cedolare secca per gli esercenti

Il regime della cedolare secca potrà essere esteso anche per le locazioni di immobili non adibiti ad uso abitativo e questo significa che potrà essere utilizzata anche per negozi, laboratori, uffici, capannoni, ecc.

10. Sanzioni ridotte

Grandi novità sono previste sul fronte delle sanzioni penali che verranno alleggerite soprattutto se si sarà collaborativi con il fisco. Se il contribuente comunicherà preventivamente l’esistenza del rischio fiscale non sarà soggetto al reato penale.

A cura di Franco Meletti


Pensione di vecchiaia anticipata

Pensione di vecchiaia ordinaria

La pensione di vecchiaia ordinaria, i cui requisiti in vigore sono stati definiti dalla cosiddetta “Riforma Fornero”, prevede la possibilità di lasciare il lavoro a 67 anni di età anagrafica, con almeno 20 anni di contributi previdenziali versati.

Pensione di anzianità anticipata

La pensione, attualmente, si matura con 42 anni e 10 mesi di contributi con una finestra di 3 mesi.

Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità

La pensione di vecchiaia anticipata, di cui all’art. 1 co. 8, D.lgs. n. 503/1992 , può essere raggiunta con i seguenti requisiti:

  • Un minimo di 56 anni di età per le donne, 61 per gli uomini;
  • Un minimo di 20 anni di contributi, 15 anni per i soli beneficiari delle cd. deroghe Amato.

Tuttavia, è previsto un requisito sanitario. Infatti, possono richiedere la riduzione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia anticipata i soli lavoratori a cui è riconosciuta un’invalidità pensionabile (legge n. 222/1984) almeno pari all’80%.

E’ necessario anche il rispetto di un particolare requisito assicurativo. Infatti, possono beneficiare di questa deroga i soli iscritti presso:

  • Il fondo pensioni dei lavoratori precedenti;
  • E presso i fondi sostitutivi dell’Assicurazione generale obbligatoria.

Non sono ammessi i dipendenti pubblici e i lavoratori autonomi.

Pensioni di vecchiaia per addetti a lavori usuranti e gravosi

Gli addetti ai lavori usuranti e ai turni notturni, così come gli addetti ai lavori gravosi possono beneficiare di uno sconto sul requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia, nella presente misura:

  • Età minima pari a 66 anni e 7 mesi;
  • Il requisito contributivo, però, deve risultare almeno pari a 30 anni. Ai fini del raggiungimento del requisito, è possibile sommare gratuitamente i contributi accreditati presso gestioni diverse solo in relazione alle gestioni interne all’Assicurazione generale obbligatoria di cui alla legge n. 613/1966 e alla legge n. 233/1990;
  • Per i soli lavoratori privi di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, l’importo della pensione deve essere almeno pari a 1,5 volte l’assegno sociale.

Opzione donna 2023:

  • Raggiungimento di 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022;
  • Compimento, entro il 31 dicembre 2022, di 60 anni di età;
  • Il requisito anagrafico è ridotto a 58 anni con 2 o più figli ed a 59 anni di età con un figlio solo.

Quota 103:

Accessibile con 62 anni di età e 41 anni di contributi. Non consente la prosecuzione dell’attività lavorativa.

A cura di Paolo Mantovani


Registratore telematico: dal 1° luglio 2023 nuova procedura per la sospensione oltre 12 giorni

I Registratori Telematici si possono inizialmente trovare negli stati:

  • Censito” a seguito della generazione del Certificato Dispositivo;
  • Attivato” quando il Registratore Telematico è censito al sistema Agenzia delle Entrate  ed è associato ad un esercente;
  • in Servizio” quando il Registratore Telematico ha effettuato almeno una trasmissione dati.

Successivamente, mediante le apposite procedure disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile effettuare i cambi di stato per la gestione degli eventi che coinvolgono il Registratore Telematico.

In particolare possono verificarsi le seguenti situazioni:

  • Dismissione: in questo caso viene revocato il certificato del dispositivo e cancellato l’apparato dell’anagrafica (solo tale variazione può essere comunicata anche dal tecnico abilitato);
  • Disattivazione: tale stato comporta la cancellazione dell’associazione tra la matricola del Registratore e la partita Iva del vecchio esercente e la sospensione del certificato dell’RT;
  • Fuori Servizio: in caso di malfunzionamento non comunicato automaticamente dal registratore, l’esercente o un suo delegato, può comunicare la situazione anomala che viene tracciata a sistema. Tale stato ricomprende tutte le ipotesi in cui il Registratore Telematico non è in grado di tramettere i dati al Sistema agenzia delle Entrate, per cause non rientranti nei punti precedenti.

Provvedimento direttoriale n.15943 del 18 gennaio 2023

Con il Provvedimento direttoriale n.15943 del 18 gennaio 2023, lAgenzia Entrate ha approvato la nuova versione 11 delle specifiche tecniche RT che rispetto alla versione precedente inserisce una nuova funzionalità che dovrà essere rispettata obbligatoriamente dal 01 luglio 2023, ossia

ha reso obbligatorio il cambio di stato del Registratore Telematico, in modalità fuori servizio, qualora si attui un periodo di inutilizzo del dispositivo RT superiore a 12 giorni.

Interruzione dell'attività superiore a 12 giorni

In particolare nel caso di interruzione dell’attività superiore ai 12 giorni ad esempio per ferie, chiusura stagionale, malattia, chiusura per eventi eccezionali non causata da malfunzionamenti tecnici dell’apparecchio, occorre mettere il Registratore in modalità “fuori servizio” codice 608 (magazzino/periodo di inattività).

Questa operazione può essere eseguita direttamente dal registratore stesso oppure mediante il cassetto fiscale dell’impresa, anche a mezzo di un intermediario abilitato, accedendo all’area “fatture e corrispettivi”.

L’obbligo è previsto per i soggetti che effettuano le operazioni qualificate come commercio al minuto o attività assimilate ex art.22 DPR 633/1972 e che quindi sono in possesso di un Registratore Telematico.

A cura di Emanuela Sorrentino