Concordato preventivo biennale: le ultime novità
Con la promulgazione del Decreto Legislativo13/2024, il concordato preventivo entra a titolo definitivo nell’ordinamento italiano.
Con il provvedimento 68629/2024 dell’Agenzia Entrate ,che ha approvato i modelli ISA 2024, è stato anche introdotto il nuovo modello CPB 2024/2025 con il quale il contribuente può comunicare telematicamente i dati richiesti per l’accesso al concordato preventivo biennale e la sua accettazione.
Il biennio 2024-2025 sarà il primo d’applicazione.
Composizione del reddito
Per quanto riguarda la composizione del reddito, rispettivamente per autonomi e imprese, gli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 13/2024 individuano le componenti di reddito che non confluiscono nel reddito concordato.
Per i lavoratori autonomi e i professionisti la proposta che verrà effettuata dall’amministrazione finanziaria non comprenderà:
- Le plusvalenze e minusvalenze da realizzo di beni strumentali;
- I redditi derivanti da partecipazioni in società di persone e associazioni professionali.
L'elaborazione della proposta
Per quanto riguarda l’elaborazione della proposta, nella versione originaria del provvedimento era previsto un contraddittorio preventivo con il contribuente che non è stato confermato. L’orientamento dell’amministrazione finanziaria è quello di prevedere modalità automatizzate di elaborazione della proposta attraverso l’utilizzo di un software specifico sul quale il contribuente inserirà i dati richiesti che integreranno quelli già in possesso del fisco.
Il software dedicato all’elaborazione della proposta e attraverso il quale questa potrà essere accettata dal contribuente è l’applicativo “il tuo ISA”. Con maggiore precisione, i modelli ISA 2024, presentano il nuovo modello CBP 2024-2025 attraverso il quale i contribuenti (professionisti, lavoratori autonomi, imprese) otterranno dal sistema informatico la proposta di concordato preventivo biennale per gli anni di imposta 2024 e 2025.
Il modello CBP 2024-2025 però dovrà essere poi trasmesso unicamente al modello ISA e alla dichiarazione annuale dei redditi solo se il contribuente intende accettare la proposta del fisco.
La versione attualmente disponibile sul sito dell’agenzia delle entrate del software “il tuo ISA 2024” pubblicata il 29/04/2024, ancora non permette l’elaborazione della proposta di concordato.
È prevista la pubblicazione di una nuova versione del software entro il 15/06/2024.
Chi non può accedere agli ISA
Non possono accedere al concordato i soggetti per i quali sussiste una causa di esclusione degli ISA; così, ad esempio, non può accedere al beneficio il contribuente che ha iniziato l’attività nell’anno di imposta 2023.
I contribuenti in regime forfettario
Situazione diversa ma analoga è quella prevista per i contribuenti in regime forfettario. Questi soggetti, come è noto, non predispongono il modello ISA. Per loro il modello redditi PF 2024 prescrive che l’accettazione del concordato preventivo biennale passi attraverso la trasmissione della nuova sezione VI “concordato preventivo regime forfettario” del quadro LM compilata in tutte le sue parti. Le poche differenze presenti tra il quadro LM e il modello CBP derivano dal fatto che i contribuenti in regime forfettario non sono soggetti a IRAP e che per loro il legislatore prevede che l’accettazione del concordato vincoli solo per l‘anno 2024.
A cura di Emanuela Sorrentino
CPB e flat tax incrementale: novità per le P.IVA
Partendo dai termini per il versamento delle imposte, l’art. 37 del D.lgs 13/2024 ha prorogato per i soggetti Isa, ossia per tutte le partite IVA, compresi i contribuenti forfetari e minimi, oltre che a soci di imprese soggette agli Isa, la scadenza per il versamento del saldo 2023 e della prima rata dell’acconto 2024 delle imposte sui redditi e dell’Irap dal 30/06/2024 al 31/07/2024 senza alcuna maggiorazione.
Flat tax e CPB
Gli importi che si andranno a versare saranno influenzati dall’applicazione o meno della tassa piatta (Flat tax) incrementale e dalla adesione o diniego al concordato preventivo biennale (CPB) che rispettivamente influiranno sul calcolo del saldo imposte 2023 e la determinazione degli acconti dovuti per l’anno d’imposta 2024.
I soggetti che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo in forma individuale, che nel 2023 hanno applicato il regime ordinario, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi possono verificare le condizioni per fruire della Flat tax incrementale e, in caso positivo, valutare la convenienza ad aderire o meno, per il solo anno di imposta 2023. Rimangono esclusi dalla misura redditi delle società di persone, imputati ai soci per “trasparenza” oltre che i contribuenti che nel 2023 hanno aderito al regime forfetario.
Non perdono invece la possibilità di optare per tale strumento coloro che hanno applicato il regime forfetario o dei minimi dal 2020 al 2022 (in uno o più anni).
Nello stesso contesto, tutte le partite Iva soggette agli ISA dovranno valutare se rispettano le condizioni di accesso al concordato preventivo biennale (CPB) e la convenienza ad aderire al nuovo strumento per il biennio 2024-2025. In via sperimentale, per i contribuenti in regime forfetario, è prevista l’applicazione del Concordato preventivo limitatamente a un solo anno. Pertanto, in caso di accettazione, la proposta di concordato vincola esclusivamente per l’anno d’imposta 2024.
Scadenze
- Entro il 15 giugno 2024 (successivamente sarà il 1° aprile di ogni anno) l’ Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti specifici programmi per l’acquisizione dei dati utili all’elaborazione della proposta di concordato.
- Entro il 15 ottobre 2024 (successivamente entro il termine per il versamento delle imposte) tutti i soggetti interessati dovranno decidere se aderire o meno. Chi sposerà la proposta elaborata dall’ Agenzia delle Entrate sarà tenuto a dichiarare gli importi concordati in dichiarazione dei redditi e IRAP per i periodi d’imposta interessati. Tali soggetti sapranno quindi in anticipo le imposte dovute per il 2024 e per il 2025 e saranno considerati irrilevanti gli eventuali maggiori (o minori) redditi incassati rispetto a quelli oggetto di concordato.
Il decreto non pone limiti e non prevede tra le cause di esclusione o decadenza, la variazione del regime fiscale (che quindi può passare da ordinario a forfettario o viceversa). È invece una causa di cessazione del CPB la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto al periodo che lo precede.
Novità
Ulteriore novità prevista per la prossima scadenza del versamento delle imposte riguarda la rateizzazione del versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi che dovrà seguire i seguenti criteri:
- L’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima;
- Il differimento – dal mese di novembre al mese di dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
- Determinazione del numero di rate in cui è possibile suddividere il debito, non superiore al numero di mesi che intercorrono nel periodo compreso tra la data di scadenza e il giorno 16 del mese di dicembre.
A cura di Elisa Ghelfi
Comunità energetiche rinnovabili (CER)
La Direttiva Europea RED II include diverse norme, tra cui il supporto finanziario alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. L’uso delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) è essenziale per creare un mercato energetico equo e sostenibile, apportando benefici ambientali, sociali, sanitari ed economici.
Le comunità energetiche, in questo contesto, incentivano la produzione di energia rinnovabile e offrono opportunità di risparmio per i consumatori che vi partecipano. In Italia, la regolamentazione delle comunità energetiche rinnovabili è contenuta nell’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019, nei relativi provvedimenti attuativi e nel D.Lgs. 199/2021, che attua la Direttiva Europea RED II per promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili.
Cos'è una comunità energetica rinnovabile
Una comunità energetica rinnovabile (CER) è un’entità giuridica i cui membri possono essere:
- Cittadini,
- PMI (per le quali la partecipazione non è l’attività principale),
- Enti territoriali e locali,
- Associazioni di diritto privato,
- Enti di ricerca e formazione,
- Enti religiosi,
- Enti del terzo settore e di protezione ambientale
che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile, con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità. I membri delle comunità mantengono i loro diritti di clienti finali, inclusa la libertà di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica, e possono uscire dalla comunità quando desiderano. Sebbene la legge non specifichi la tecnologia rinnovabile da usare, il fotovoltaico è particolarmente adatto a sfruttare i vantaggi previsti. La CER è autonoma e il suo obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali alla comunità. Il ruolo di Referente può essere svolto dalla comunità stessa o da un produttore, cliente finale o produttore terzo (come una ESCO certificata UNI 11352). Il Referente riceve un mandato annuale tacitamente rinnovabile e revocabile. Nella CER l’energia rinnovabile viene condivisa tra produttori e consumatori connessi alla stessa cabina primaria tramite la rete nazionale di distribuzione di energia elettrica.
Le configurazioni di CER devono includere almeno due membri, con almeno due punti di connessione distinti. Lo statuto della CER deve prevedere che l’obiettivo principale sia fornire benefici alla comunità, mantenere una partecipazione aperta e volontaria, permettere ai membri di uscire in qualsiasi momento e nominare un soggetto responsabile per la ripartizione dell’energia condivisa. La CER può gestire una o più configurazioni di autoconsumo. Tutti i punti di prelievo e immissione devono essere localizzati nell’area della stessa cabina primaria. Gli impianti possono essere messi a disposizione anche da un produttore terzo e devono essere sotto il controllo della CER.
Chi può essere socio o membro di una Cer
Possono essere membri o soci di una CER:
- Persone fisiche,
- PMI per cui la partecipazione non costituisce l’attività principale,
- Associazioni di diritto privato,
- Enti territoriali (regioni, province, comuni),
- Amministrazioni locali presenti nell’elenco ISTAT,
- Enti di ricerca e formazione,
- Enti del terzo settore e di protezione ambientale,
- Enti religiosi.
Non possono essere membri o soci di una CER:
- Amministrazioni centrali;
- Grandi imprese;
- Imprese con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00.
Contributi economici
Le CER possono richiedere contributi economici per l’autoconsumo diffuso al GSE. I contributi includono il corrispettivo di valorizzazione dell’energia autoconsumata e la tariffa premio sull’energia condivisa incentivata. I produttori possono anche vendere l’energia immessa in rete o richiederne il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID). Per le CER con impianti in Comuni sotto i 5.000 abitanti, è previsto un contributo fino al 40% del costo di investimento dal PNRR.
Gli incentivi economici e la valorizzazione dell’energia immessa in rete al prezzo di mercato rendono l’investimento nelle comunità energetiche molto vantaggioso.
Quali i vantaggi economici
Gli incentivi economici e la valorizzazione dell’energia immessa in rete al prezzo di mercato rendono l’investimento nelle comunità energetiche molto vantaggioso.
Inoltre, il diffondersi di tali comunità può portare a diversi vantaggi tra cui:
- Aumentare la sostenibilità e l’efficienza del sistema elettrico: Le comunità energetiche promuovono l’uso di energie rinnovabili, migliorando l’efficienza complessiva del sistema elettrico e riducendo l’impatto ambientale.
- Fornire uno strumento di partecipazione alla transizione energetica: Le comunità energetiche permettono ai cittadini, che per motivi economici o altre ragioni non possono installare un impianto di produzione di energia rinnovabile presso la propria abitazione, di partecipare attivamente alla transizione verso l’energia sostenibile.
- Aiutare chi si trova in condizioni di povertà energetica: Gli incentivi previsti aiutano chi ha difficoltà a pagare le bollette. Le agevolazioni e i limiti previsti mirano a facilitare l’accesso soprattutto a enti e comuni, fornendo un supporto a chi è in difficoltà economica, migliorando così la loro situazione energetica.
A cura di Lorenzo Merli
Aumenti maxi-sanzioni per lavoro nero
Per “lavoro nero” si intende una prestazione di lavoro per la quale non viene riconosciuta al lavoratore alcuna copertura:
- previdenziale;
- di garanzia;
- di tutela prevista dalla legge.
Nel rapporto di lavoro irregolare o sommerso mancano gli adempimenti amministrativi obbligatori per legge.
Modello Unificato - Lav
Si ricorda che il datore di lavoro è obbligato all’invio telematico Modello Unificato-Lav entro le 24 ore del giorno che precede quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro (anche se si tratta di lavoro festivo).
La comunicazione obbligatoria indica:
- i dati anagrafici del datore di lavoro;
- del lavoratore;
- la data di assunzione;
- la tipologia contrattuale,
- la qualifica professionale;
- il trattamento economico e normativo applicato.
Tale adempimento è utile ai fini degli obblighi di comunicazione anche nei confronti delle Regioni, dell’INPS, dell’INAIL e dell’Ispettorato del Lavoro per le attività di rispettiva competenza.
Periodo di prova e contratto di lavoro
Altro adempimento obbligatorio è la firma del contratto di lavoro. La validità di alcuni istituti presenti all’interno del contratto di lavoro è subordinata alla forma scritta e alla sottoscrizione delle parti, prima che il rapporto di lavoro abbia inizio. È il caso dell’orario di lavoro per i rapporti di lavoro cd. “part-time” e del periodo di prova.
Il periodo di prova è quell’arco temporale in cui il datore di lavoro e il lavoratore effettuano una prova con lo scopo di permettere ad entrambe le parti di valutare la convenienza del rapporto di lavoro. Durante tale periodo le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro oppure, superando il periodo di prova, l’assunzione diventa definitiva. Quindi tale istituto deve risultare da atto scritto e deve essere sottoscritto da entrambe le parti. In caso contrario lo stesso è nullo e viene considerato come non apposto. Questa clausola tendenzialmente viene inclusa nel contratto di lavoro, di conseguenza è fondamentale firmare il contratto prima dell’inizio del rapporto di lavoro. Si precisa che, per provare la prestazione lavorativa di un lavoratore subordinato, è necessario che venga instaurato un rapporto di lavoro regolare.
Le maxi-sanzioni per il lavoro nero
Le maxi-sanzioni per lavoro nero sono aumentate a partire dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto legge 19/2024, poi convertito con la legge 56/2024.
La misura della maxi-sanzione è considerevole ed è commisurata ai giorni di effettivo impiego nel lavoro irregolare.
L’attuale trattamento di maxi-sanzioni è così determinato:
- Da € 1.950,00 a € 11.700,00 per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 30 giorni di effettivo lavoro.
- Da € 3.900,00 a € 23.400,00 per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego fino a 60 giorni di effettivo lavoro.
- Da € 7.800,00 a € 46.800,00 per ogni lavoratore irregolare, in caso di impiego oltre 60 giorni di effettivo lavoro.
A cura di Francesca Zuccarà
L'importanza degli ISA nella dichiarazione dei redditi 2024
ISA è l’acronimo che sta per “Indici Sintetici di Affidabilità fiscale”, ovvero lo strumento di controllo finora utilizzato dall’Agenzia delle Entrate per valutare il grado di affidabilità delle dichiarazioni dei redditi presentate da tutti i contribuenti con partita IVA, ad eccezione di quelli rientranti nel regime forfettario e di alcuni altri casi particolari.
È la procedura che ha sostituito gli “studi di settore” utilizzati anni fa, ma che parte sempre da un’analisi delle informazioni aggiuntive che vengono richieste nella dichiarazione dei redditi delle imprese e dei professionisti, con l’obiettivo di definire il tipo di attività svolta e dare indicazioni sul reddito fiscale che l’Agenzia può presumere di aspettarsi da quello specifico contribuente.
Reddito presunto e reddito dichiarato
Il confronto fra il reddito presunto e quello effettivamente dichiarato porta all’assegnazione di un punteggio da 1 a 10 che rappresenta un vero e proprio “voto” riferito alla credibilità del reddito dichiarato nell’anno. Questo “voto” tiene conto anche dei risultati ottenuti dallo stesso contribuente nei precedenti periodi di imposta.
Già da alcuni anni l’Agenzia delle Entrate ai contribuenti che conseguono un punteggio alto, in quanto considerati “virtuosi”, riserva una serie di vantaggi premiali come:
- agevolazioni in caso di richiesta di rimborso o di compensazione dei crediti di imposta,
- riduzione del periodo entro cui la dichiarazione dei redditi può essere controllata dall’Agenzia delle Entrate,
- possibilità per le società che hanno un fatturato ritenuto troppo basso rispetto al capitale investito di non subire gli aggravi previsti per le ditte considerate “non operative”, ecc.
Il punteggio ISA sarà ancora più importante
Ma quest’anno il punteggio ISA sarà doppiamente importante perché influenzerà in maniera consistente la proposta di concordato preventivo biennale, che è la vera novità su cui l’Agenzia delle Entrate punta per i prossimi anni e che interessa anche i contribuenti in regime forfettario.
Questa procedura mira a stabilire preventivamente un accordo con l’Agenzia in merito alle imposte che il contribuente si impegna a versare per il successivo biennio.
Per l’anno 2024 verrà inviata dopo l’estate a tutti i titolari di partita IVA una proposta contenente il reddito che l’Agenzia presume dovrà essere tassato nei successivi due anni, eccetto per i contribuenti in regime forfettario per i quali la proposta si limiterà in via sperimentale ad un solo anno. Il contribuente potrà rifiutare questa proposta o accettarla in cambio di una serie di agevolazioni fiscali.
Il calcolo di questo reddito presunto sarà condizionato anche dal “voto” attribuito dagli ISA alla prossima dichiarazione dei redditi. Più alto sarà il voto e più bassa sarà la richiesta di reddito atteso. Bisognerà, quindi, prestare massima attenzione al risultato degli ISA che si otterrà nella dichiarazione dei redditi 2024.
A cura di Franco Meletti
Cedolare secca: applicabilità e inapplicabilità
La Corte di Cassazione ha stabilito, con la sentenza numero 12395 del 7 maggio 2024, che la cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione ad uso abitativo stipulati da imprenditori che affittano immobili per fornirli come alloggio ai propri dipendenti.
Cos’è la cedolare secca?
La cedolare secca è un regime tributario facoltativo, sostitutivo dell’IRPEF e delle relative addizionali (nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione ovvero sulla sua eventuale risoluzione o proroga), applicabile in sede di tassazione delle unità immobiliari locate ad uso abitativo.
La soluzione
Questa decisione risolve una questione interpretativa che è stata fonte di controversia negli ultimi 13 anni. La questione riguarda l’interpretazione del comma 6 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo numero 23 del 2011,
il quale esclude l’applicabilità della cedolare secca alle locazioni di immobili abitativi effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa.
L’Agenzia delle Entrate, con una circolare, aveva sostenuto che questa esclusione si applicasse anche quando il conduttore fosse un imprenditore. Tuttavia, questa interpretazione è stata oggetto di critiche, poiché sembrava in contrasto con il tenore della disposizione stessa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra menzionata, ha stabilito che la cedolare secca può essere scelta anche se il conduttore è un imprenditore, in quanto l’esclusione prevista dalla legge si riferisce solo al locatore. Questo significa che il locatore può optare per la cedolare secca anche se agisce nell’ambito della sua attività imprenditoriale, mentre la qualifica del conduttore e l’utilizzo dell’immobile a fini abitativi non sono rilevanti ai fini dell’applicazione della cedolare.
La decisione della Cassazione è supportata non solo dal testo della legge, ma anche dall’obiettivo della normativa, che mira a facilitare l’accesso alle abitazioni in affitto, anche per scopi lavorativi. Inoltre, la sentenza chiarisce che questa interpretazione non è influenzata da altre disposizioni della legge relative ad altri casi specifici di locazione.
A cura di Chiara Marsili
La copertura e il riporto delle perdite di bilancio 2023
La perdita d’esercizio è il risultato negativo dell’attività aziendale. Se dal bilancio risultano delle perdite, cumulando quelle dell’esercizio chiuso al 31.12.2023 con quelle degli esercizi precedenti, gli amministratori devono valutare l’ammontare delle stesse in relazione al patrimonio sociale al fine di verificare se debbano essere attivate le misure di salvaguardia previste dal Codice civile.
Ritorna la disciplina ordinaria
A seguito della pandemia Covid-19 negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal Codice civile per la copertura delle perdite, ma adesso con il bilancio relativo all’esercizio 2023 si ritorna all’applicazione della disciplina ordinaria.
In particolare, l’art.6 del D.L. n.23/2020 ha previsto che per le perdite generate dalla gestione delle imprese per gli esercizi 2020,2021 e 2022 si derogasse alle norme ordinarie e che le perdite dovessero essere ripianate in un periodo di tempo più lungo rispetto ai termini ordinari, e cioè:
- Per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31.12.2020 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- Per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31.12.2021 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- Per le perdite maturate nell’esercizio chiuso al 31.12.2022 ci sarà tempo fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.
Cosa succede con il bilancio 2023
Con il bilancio 2023 si ritorna invece all’applicazione della disciplina ordinaria e occorre quindi prestare attenzione in merito alla riduzione del capitale sociale per perdite e in particolare:
- Per le perdite inferiori a 1/3 del capitale sociale, che non intaccano il capitale minimo, la perdita può essere riportata a nuovo senza limiti di tempo;
- Per le perdite superiori a 1/3 del capitale, che non intaccano il capitale minimo, c’è il rinvio a nuovo delle perdite di un esercizio e se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l’assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate;
- Per le perdite superiori a 1/3 del capitale, che comportano la diminuzione del capitale sotto il minimo legale, l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento o la trasformazione della società o la messa in liquidazione;
- Per la perdita integrale del capitale l’assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento.
A cura di Emanuela Sorrentino
Patente a punti nei cantieri edili
A decorrere dal 1° ottobre 2024 viene confermato il nuovo sistema di patente a punti per chi opera nell’edilizia ai sensi del decreto legge 19/2024. Si tratta di un sistema di qualificazione tramite crediti, rivolto alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 1°, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008. Successivamente, però, potrà essere esteso anche ad altri settori, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Non sono tenute al possesso della patente a punti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023.
Da chi verrà rilasciata la patente e con quali requisiti?
La patente sarà rilasciata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e sarà in formato digitale.
Inizialmente vengono dati 30 crediti e il meccanismo di decurtazione si basa sui provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro.
Tale strumento viene rilasciato, in presenza dei seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal medesimo decreto;
- Possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- Possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D. Lgs. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- L’avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Come dimostrare il possesso dei requisiti
È possibile dimostrare il possesso dei requisiti mediante un’autocertificazione. È prevista la revoca della patente quando la dichiarazione risulti non veritiera, da accertamenti successivi al rilascio.
Per poter lavorare occorre avere almeno 15 punti, tuttavia è ammessa una deroga che consente il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione da parte degli organi di vigilanza di provvedimenti per il contrasto del lavoro irregolare e che viola le norme in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori.
Nell’ipotesi in cui si verifichino infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino al massimo di 12 mesi, fatta salva la possibilità di fare ricorso ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 14, del D. Lgs. 81/2008.
Informazioni relative alla patente e sanzioni
Le informazioni relative alla patente vengono annotate in una sezione del Portale Nazionale del Lavoro Sommerso, ex art. 10, comma 1, D. Lgs. 124/2004.
Infine, i soggetti che operano in violazione a tali norme, sono esposti ad una sanzione pecuniaria minima del 10% del valore dei lavori, con un importo minimo di € 6.000,00 e con l’esclusione di partecipare ai lavori pubblici come previsto dal Codice dei Contratti.
A cura di Francesca Zuccarà
Crediti Iva TR: I° trimestre in scadenza il 30 aprile
Il credito Iva, che si forma nelle liquidazioni mensili o trimestrali, può in alcune situazioni essere utilizzato in compensazione orizzontale oppure richiesto a rimborso, previa presentazione telematica del Modello Iva TR il cui termine per il primo trimestre 2024 è fissato al 30 aprile 2024.
Secondo la normativa vigente, questo è possibile se la somma a credito maturata è di importo superiore ad euro 582,28 e se con riferimento al singolo trimestre sussista uno dei seguenti requisiti:
- Aliquota media delle operazioni attive, aumentata del 10%, inferiore a quella degli acquisti o importazioni;
- Effettuazione di operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- Effettuazione di acquisti o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti o importazioni,
- Effettuazione prevalente di operazioni non soggette a Iva per assenza del presupposto territoriale verso soggetti passivi non stabiliti in Italia;
- Contribuente soggetto non residente identificato direttamente in Italia oppure con rappresentante fiscale italiano.
Compensazione e rimborso
Per la compensazione del credito Iva occorre ricordare che:
- Per importi fino a euro 5.000,00 l’utilizzo in compensazione è possibile solo dopo aver presentato il modello Iva TR senza la necessità del visto di conformità;
- Per importi superiori a euro 5.000,00 occorre invece apporre il visto di conformità sul modello Iva TR e l’utilizzo di tale credito è possibile solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.
In caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:
- Per importi fino a euro 30.000,00 non è necessario prestare la garanzia né è dovuta l’apposizione del visto di conformità;
- Per importi superiori a euro 30.000,00 da parte di un soggetto “non a rischio”, la somma è erogata alternativamente previa prestazione di garanzia oppure con apposizione del visto di conformità sul modello TR corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Se invece si tratta di soggetti “a rischio” la somma è erogata solo previa prestazione di garanzia.
Infine, si ricorda che sia per quanto riguarda il rimborso del credito Iva dei primi 3 trimestri 2024, che per quanto riguarda l’utilizzo del credito Iva infrannuale in compensazione, i soggetti passivi Isa che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il periodo d’imposta 2022 oppure pari a 8,5 come valore medio del biennio 2021-2022, godono dell’esonero dal visto di conformità o della garanzia per importi non superiori ad euro 50.000,00 annui.
A cura di Emanuela Sorrentino
Bilancio di esercizio 2023- conta dei giorni per l'approvazione
Si avvicina la data del termine per l’approvazione del bilancio 2023 che per le società che hanno esercizio pari a quello solare, cioè che hanno chiuso il bilancio il 31/12/2023, scade il prossimo 29 aprile.
Assemblea per l'approvazione del bilancio
L’assemblea per l’approvazione del bilancio, come stabilito da Codice civile, deve essere convocata una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Pertanto, l’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, dovrà avvenire entro il 29 aprile 2024.
Prima dell’approvazione, il progetto di bilancio deve essere redatto dagli amministratori che, una volta ultimato lo devono trasmettere all’organo incaricato della revisione, se presente.
L’organo di controllo, presa visione del bilancio, dovranno redigere, a loro volta, le rispettive relazioni che verranno trasmesse agli amministratori almeno 15 giorni prima dell’assemblea. Il Codice civile, infatti, sancisce che sia bilancio che relazione sulla gestione debbano restare depositati in copia nella sede della società durante i quindici giorni che procedono l’adunanza e fino all’approvazione, per consentire ai soci di prenderne visione.
Modalità di convocazione dell'adunanza
Le modalità di convocazione dell’adunanza dei soci per le società a responsabilità limitata sono definite dall’atto costitutivo e devono garantire la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Generalmente la convocazione viene effettuata mediante lettera raccomandata o pec spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’assemblea al domicilio risultante dalla Camera di Commercio.
Se non disposto diversamente nell’atto costitutivo, l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. È il presidente dell’assemblea ad essere tenuto a:
- Verificare la regolarità della costituzione;
- Accertare l’identità e la legittimazione dei presenti;
- Vigilare sul regolare svolgimento dell’assemblea;
- Controllare i risultati delle votazioni e riportare l’esito nel verbale.
In deroga alle diverse disposizioni da statuto, con l’avviso di convocazione delle assemblee è possibile prevedere che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione.
La distribuzione degli utili ai soci
Con l’assemblea di approvazione del bilancio è possibile deliberare anche la distribuzione degli utili, con l’accortezza di depositare la delibera presso l’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall’approvazione e il versamento dell’imposta di registro, in quota fissa pari a 200 euro.
Entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio, lo stesso unitamente al verbale d’approvazione dell’assemblea e agli altri documenti allegati, dovrà essere depositato presso il Registro delle imprese.
A cura di Elisa Ghelfi