regolarizzazione magazzino. Legge di Bilancio 2024. Muletto

Legge di bilancio 2024: torna la "regolarizzazione" del magazzino

La versione definitiva della legge di Bilancio 2024 conferma la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Regolarizzazione magazzino: chi può aderire

Possono aderire gli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (OIC adopter). Si ritengono escluse le imprese in contabilità semplificata posta l’impossibilità di fruirne alla luce del criterio di imputazione temporale delle rimanenze.

La possibilità di aderire alla disposizione riguarda il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023 e quindi il 2023 per i soggetti solari.

Operativamente l’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

  • l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.

Esborso adeguamento magazzino: quant'è

Nel caso di eliminazione delle esistenze iniziali va versata l’Iva e l’imposta sostitutiva dell’ Ipef, Ires e Irap.

Per quanto riguarda l’IVA viene determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto.

Quindi il costo dell’adeguamento a titolo di Iva sarebbe dato dal seguente prodotto:

aliquota media Iva per il 2023 X valore eliminato X coefficiente di maggiorazione.

L’imposta sostitutiva, invece, è pari al 18% ed è da applicare sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato.
Se si iscrivono esistenze iniziali omesse, l’imposta sostitutiva del 18% va calcolata sul nuovo valore iscritto.

Adeguamento magazzino: gli aspetti fiscali

L’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi, addizionali e Irap. Stessa indeducibilità anche per l’Iva dovuta per effetto dell’adeguamento.

L’adeguamento va indicato nei modelli Redditi e Irap 2024 anno 2023.
Le imposte dovute dovranno essere versate in due rate di pari importo alle scadenze delle imposte a saldo e in acconto.

Da sottolineare che l’adeguamento non rileva ai fini sanzionatori, né per sanzioni tributarie amministrative.

Infine, l’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino al 1 gennaio 2024.


Legge di Bilancio 2024. Immobili

Legge di Bilancio 2024: le novità principali in tema di immobili

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di Bilancio n. 213/2023 diventano ufficiali diverse novità per l’anno 2024.

I principali cambiamenti in tema di immobili

Prorogata al 31 dicembre 2024 la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per l’acquisto della prima casa con garanzia massima sulla quota capitale dei mutui pari all’80% a carico dello Stato, confermando le seguenti categorie dei soggetti beneficiari:

  • giovani che non hanno compiuto 36 anni di età;
  • giovani coppie (coppia coniugata ovvero convivente- anche se non sposata- da almeno 2 anni, in cui almeno uno dei richiedenti non ha ancora compiuto 36 anni);
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;

purché muniti di ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Dal 2024 il diritto per poter accedere al Fondo di Garanzia viene esteso anche ai nuclei familiari che includono:

  • tre figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 40.000 euro annui;
  • quattro figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 45.000 euro annui;
  • cinque o più figli di età inferiore a 21 anni con ISEE non superiore a 50.000 euro annui.

Precisiamo, inoltre, che dal 1° gennaio 2024 non sono più in vigore le  agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa per chi ha meno di 36 anni e un ISEE sotto i 40mila euro, che permettevano l’esenzione dal pagamento di alcune imposte dovute al momento dell’acquisto della prima casa.

Tuttavia, restano comunque in vigore le agevolazioni generali per l’acquisto della prima abitazione, che valgono per tutti a prescindere dall’età e dal reddito:

  • imposta di registro ridotta dal 9% al 2%;
  • oppure se si acquista da un’impresa IVA  ridotta al 4% rispetto al normale 22%, e le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono in misura fissa di 200 euro l’una.

Importante sapere che:

Per le persone fisiche che possiedono più di un immobile locato a “cedolare secca” con contratti di locazione breve, l’aliquota dell’imposta viene aumentata dal 21 al 26%.

Viene, inoltre, introdotta la tassazione della plusvalenza nel caso di vendita di immobili sui quali siano stati realizzati interventi agevolati dal c.d. Superbonus 110% conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione.  Sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione.

Si applicherà alle vendite poste in essere dal 1 gennaio 2024.

Infine, dal 1° marzo 2024 verrà innalzata dall’8% all’11% la ritenuta d’acconto, che dovrà essere trattenuta dalle banche alle imprese destinatarie all’atto dell’accredito dei bonifici per ristrutturazione e risparmio energetico disposti dai contribuenti che vogliono beneficiare di detrazioni di imposta.

A cura di Franco Meletti


Acconto Iva: versamento al 27/12/2023

Il 27 dicembre 2023 scade il termine per il versamento dell’acconto Iva per l’anno 2023.

L’acconto Iva può essere calcolato in tre modalità diverse.

1)

Il primo metodo denominato “metodo storico” prevede che l’acconto sia determinato nella misura pari all’88% rispettivamente del debito del mese di dicembre dell’anno precedente per i contribuenti mensili o del debito risultante dalla dichiarazione Iva annuale dell’anno precedente per quelli trimestrali.

È inoltre dovuto anche per i contribuenti trimestrali “speciali “, ad esempio gli autotrasportatori: in questo caso la percentuale viene applicata sul debito del quarto trimestre dell’anno precedente.

2)

Il secondo metodo prevede la determinazione del debito al 20 dicembre 2023. In questo caso, tuttavia, il versamento sarà pari al 100% e non all’88% come previsto precedentemente.

3)

Infine, il terzo metodo cd “previsionale” prevede l’applicazione della percentuale dell’88% al presunto debito dell’ultima liquidazione dell’anno 2023. Non c’è bisogno di sottolineare che questo ultimo metodo di determinazione dell’acconto è quello più incerto dovendo stimare le fatture attive e passive entro la fine dell’anno.

Viene, quindi, applicato solo se la stima definisce in modo chiaro e piuttosto preciso l’importo su cui calcolare l’acconto.

Chi è escluso dal versamento?

Sono esclusi dal versamento:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nell’anno 2023;
  • i soggetti che hanno cessato l’attività prima del 1° dicembre 2023 per i contribuenti mensili o prima del 1° ottobre 2023 per quelli trimestrali;
  • i soggetti che prevedono di essere a credito nell’ultima liquidazione del 2023;
  • i soggetti che prevedono di essere a credito nella dichiarazione Iva dell’anno 2023;
  • le società sportive dilettantistiche e le associazioni in genere che applicano il regime forfettario previsto dalla Legge 398/1991;
  • i contribuenti forfettari in quanto il regime non prevede l’applicazione dell’Iva.

A cura di Simona Rossi


Forfettari: per la decadenza dal forfettario si guarda all'incasso, non alla fattura

Con la circolare n.32, pubblicata il 5 dicembre 2023, l’Agenzia delle Entrate chiarisce la disciplina sulla fuoriuscita immediata dal regime agevolato fornendo importanti chiarimenti sulle novità in materia di regime forfettario, ossia sulle conseguenze derivanti dal superamento del nuovo limite di 100.000 euro di ricavi o compensi.

Ricordiamo che...

…la legge di Bilancio 2023 ha innalzato da 65.000 a 85.000 euro la soglia massima di ricavi conseguiti o di compensi percepiti nell’anno precedente per poter applicare il regime agevolato. Inoltre, ha introdotto una causa di decadenza immediata dal regime, che si verifica al superamento della soglia di 100.000 euro di ricavi o compensi percepiti.

Dubbi interpretativi

I dubbi interpretativi maggiori si sono concentrati sulla nuova causa di fuoriuscita immediata che produce effetti sulle imposte sui redditi, sull’IVA e sulle ritenute.

Per quanto riguarda le imposte dirette, il superamento del limite di euro 100.000 provoca la cessazione dal regime forfettario per il periodo d’imposta stesso nel quale si verifica questa condizione. L’Agenzia Entrate ha chiarito che per la verifica di tale limite è necessario adottare il criterio di cassa, quindi rileva l’incasso e non l’emissione della relativa fattura.

Di conseguenza:

  • se la fattura è emessa contestualmente all’incasso, la fattura che comporta il superamento del limite di 100.000 euro deve esporre l’IVA  a debito;
  • se l’incasso avviene in un momento successivo, gli obblighi ai fini IVA vanno assolti a partire dal momento in cui il corrispettivo viene incassato e la fattura dovrà essere integrata.

Viene inoltre chiarito che deve essere assoggettata ad IVA l’intera operazione che supera la soglia di 100.000 euro, senza scindere il corrispettivo oggetto di fatturazione.

Ad esempio

Il contribuente che ha conseguito nel corso dell’anno un volume di ricavi o compensi pari ad 90.000 euro ed esegue un operazione dal valore di euro 20.000 incassando contestualmente il corrispettivo, deve emettere la fattura applicando l’IVA sull’intero valore dell’operazione, ossia su 20.000 euro e non solo sull’importo oltre soglia.

Il superamento della soglia di 100.000 euro ha effetti anche sull’applicazione delle ritenute d’acconto DPR 600/73. L’Agenzia chiarisce che tenuto conto che le ritenute sono operate all’atto del pagamento, le stesse vanno applicate ai compensi percepiti dal professionista che comportano il superamento della soglia e a quelli successivi.

Diversamente le ritenute non devono essere operate retroattivamente per i compensi incassati prima del superamento del limite.

In conclusione

La nuova causa di decadenza immediata ha generato alcuni dubbi relativamente alla necessità di ragguagliare ad anno il limite di 100.000 euro in caso d’inizio attività in corso d’anno, poiché la norma richiede espressamente il ragguaglio ad anno per la soglia degli 85.000 euro, ma nulla dice in merito a quella dei 100.000 euro e ciò porta a ritenere la non applicazione del ragguaglio ad anno su tale soglia.


Superbonus 110%: gli ultimi aspetti da chiarire

Affacciandoci all’ultimo mese dell’ultimo anno disponibile per usufruire del Superbonus con aliquota 110%, ci pare utile fare alcuni chiarimenti:

1.

Poiché per le persone fisiche vale il principio di cassa, il diritto alla detrazione sorgerà nell’anno in cui è stata effettivamente sostenuta la spesa.

Non è però ammessa l’anticipazione di spese nel 2023 per lavori o SAL che termineranno nel 2024. Non si potrà, quindi, maturare il credito nel 2023 in caso di sostenimento della spesa entro l’anno, poiché non ci sono i presupposti per asseverare l’effettiva conclusione dei lavori e per apporre il visto di conformità. Entrambi elementi essenziali per la cessione del credito.

Non è quindi possibile anticipare i pagamenti rispetto all’effettiva realizzazione degli interventi agevolati.

2.

Per quanto riguarda le fatture con sconto integrale emesse a cavallo d’anno, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

per non perdere il diritto alla detrazione bisogna inviare la fattura allo SDI entro il 31/12/23.

Nel caso di fatture emesse in data 31/12/23 la fattura va inviata allo SDI il 10/01/24. La spesa indicata, però, è da considerarsi sostenuta nel 2024 e quindi si perderà il diritto alla detrazione del 110%.

3.

I maggiori dubbi sorgono in caso di fatture con sconto integrale, accompagnate a fatture senza sconto, o con sconto parziale per la parte eccedente il massimale.

In questo caso ad oggi non vi sono chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma basandoci sulla norma in vigore per le fatture con sconto parziale riferite a bonus “minori”, si fa riferimento al momento in cui viene sostenuta la spesa.

Quindi in questo caso, la fattura senza sconto o con sconto parziale per la parte eccedente il massimale, deve essere pagata con bonifico parlante entro il 31/12/23, per essere sicuri di non perdere il diritto alla detrazione.

 

A cura di Lorenzo Merli e Andrea Bertocco


Bonus edilizi- nessun diritto se non si realizzano i lavori

Non è più possibile l’applicazione dell’opzione di sconto in fattura sul corrispettivo riguardante il superbonus.

Rimane però, ad oggi, la possibilità, per gli altri bonus “edilizi”, di fruire dello sconto su spese che si riferiscono a lavori non ancora confluiti in un SAL o non ancora ultimati.

È importante sottolineare che la spettanza “a titolo definitivo” della detrazione rimane subordinata all’effettiva realizzazione dei lavori cui corrispondono le spese. Tale spettanza si può perfezionare anche dopo aver esercitato l’opzione e dopo il termine finale dello specifico bonus edilizio.

Ciò premesso, può capitare che il committente abbia sottoscritto con un’impresa l’esecuzione di alcuni interventi che danno diritto a una qualche detrazione fiscale, di aver ricevuto la relativa fattura con “sconto sul corrispettivo”, di aver sostenuto le relative spese e che oggi non sia più possibile realizzare i lavori.

In questi casi mancano i presupposti per poter beneficiare della detrazione, rendendo di conseguenza non spettante la sua fruizione mediante lo sconto sul corrispettivo già esercitato.

In questo caso cosa fare?

Per annullare l’opzione già esercitata, sarà necessario che l’impresa fornitrice rifiuti il credito d’imposta sul suo cassetto fiscale. Nel caso in cui il credito sia già stato accettato, si dovrà procedere alla richiesta di annullamento della comunicazione di opzione inviata, seguendo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

In base a quanto chiarito dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 348/2023 c’è la possibilità di procedere all’annullamentoextra-telematico” della citata comunicazione anche nell’ipotesi in cui il credito oggetto della comunicazione da annullare sia stato, oltre che accettato dal cessionario, anche già utilizzato in compensazione.

Si precisa, inoltre, che l’assenza dei requisiti previsti dalle discipline agevolative, istitutive dei benefici fiscali, determina il recupero dell’ammontare della detrazione indebitamente maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell’agevolazione fiscale.

Quindi?

Dovrà essere il committente/cedente, beneficiario dell’agevolazione, a dover riversare, mediante modello F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi.

Il committente dovrebbe poi rivalersi sul fornitore/cessionario per riottenere quanto versato per l’ammontare dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e in alcuni casi agire per vie legali.

A cura di Chiara Marsili


La riforma dello sport

Riforma delle sport: chi riguarda?

Facciamo il punto della situazione chiarendo innanzitutto chi è qualificato come lavoratore sportivo:

  • Atleta;
  • Allenatore;
  • Istruttore;
  • Direttore tecnico e sportivo;
  • Preparatore atletico;
  • Direttore di gara;

che ricevono un corrispettivo per l’attività che svolgono.

Tra questi rientra anche il tesserato che, sempre verso corrispettivo, svolge mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, sulla base del Regolamento dell’ente di cui fa parte.

Chi non sono i lavoratori sportivi:

  • I soggetti che si occupano di mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
  • I soggetti, come ad esempio i fisioterapisti, che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e che prevede l’iscrizione in un apposito albo del rispettivo ordine professionale.

 Inquadramento

A seconda delle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni, il lavoro sportivo può essere:

  • Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro subordinato;
  • Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro autonomo;
  • Lavoro sportivo oggetto di rapporto di lavoro autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.);
  • Lavoro sportivo oggetto, secondo il regime ordinario, di rapporto di lavoro occasionale (prest_occ).

Trattamento dei co.co.co sportivi ai fini previdenziali

Il decreto di riforma dello Sport include i lavoratori sportivi nell’area del dilettantismo con contratti di co.co.co. nella Gestione separata INPS (di cui all’art. 2, co. 26, l. 335/1995) con aliquote agevolate 27,03% e 24% a seconda se il collaboratore ha o non ha altre assicurazioni, da calcolarsi sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.

Come comunicare i rapporti di lavoro al registro?

Dal 1° luglio 2023 Asd e ssd hanno l’obbligo di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche (RAS) diretta al Centro dell’Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav).

Solo per i co.co.co. sportivi l’obbligo di comunicazione avviene con la trasmissione del modello Unilav al Centro per l’impiego.

Inail

I lavoratori sportivi titolari di contratti di co.co.co. sono esclusi dagli obblighi INAIL, essendo agli stessi applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della L. 289/2002.

Per tutte le altre tipologie di lavoratori, ivi inclusi i co.co.co. amministrativo-gestionali, gli adempimenti ai fini INAIL vengono effettuati non tramite il Registro. Spetta, infatti, agli enti sportivi dilettantistici accreditarsi sul sito dell’INAIL.

Qual è il trattamento fiscale dei lavoratori sportivi?

Dal 1° luglio scorso, per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:

  • fino a 5.000 euro annui: esenzione ai fini IRPEF e INPS;
  • da 5.001 a 15.000 euro annui: si versano solo i contributi;
  • oltre 15.000 euro annui: per la parte eccedente si pagano sia i contributi INPS che IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.

E per quanto riguarda i volontari sportivi?

Si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.
Requisiti essenziali per la qualifica di volontario sportivo:

Divieto di remunerazione. Il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta; solo dei rimborsi spesa nel limite di 150 euro al mese.


Debiti contributivi: aumenta a 60 il numero massimo di rate mensili

Il Disegno di legge in materia di lavoro, approvato lo scorso maggio, prevede una nuova disciplina delle rateazioni in fase amministrativa dei debiti contributivi, premi e accessori INPS e INAIL, non affidati al recupero da parte degli agenti della riscossione.

Dal 1° gennaio 2025 potrà dunque essere autorizzato il pagamento rateale fino a 60 rate mensili, anziché le attuali 24.

Che cos’è la rateizzazione dei debiti in fase amministrativa?

È la modalità di pagamento in forma rateale di quanto dovuto dal contribuente per l’esposizione debitoria nei confronti delle gestioni amministrate dall’INPS a titolo di contributi e sanzioni.

Chi può presentare l'istanza di rateazione?

  • Datore di lavoro con dipendenti (pubblico e privato);
  • Lavoratori autonomi (artigiani e commercianti);
  • Datori di lavoro agricolo con dipendenti;
  • Lavoratori autonomi agricoli;
  • Committenti della gestione separata;
  • Liberi professionisti iscritti alla gestione separata.

Ricordiamo che attualmente la rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa è concessa dall’INPS fino ad un massimo di 24 rate.

Il contribuente può però chiederne il prolungamento fino a 36 rate nei seguenti casi:

  • calamità naturali;
  • procedure concorsuali;
  • temporanea carenza di liquidità finanziaria;
  • crisi aziendale;
  • riorganizzazione;
  • ristrutturazione;
  • trasmissione debiti contributivi agli eredi;
  • carenza temporanea di liquidità finanziaria legata a difficoltà economico-sociali;
  • territoriali o settoriali.

Tuttavia, come anticipato, a partire dal 1° gennaio 2025 sarà possibile autorizzare il prolungamento fino a 60 rate in presenza di oggettiva incertezza dell’obbligo contributivo e per fatto doloso del terzo.

Per quanto riguarda la rateazione dei debiti INAIL?

L’istanza viene accolta a condizione che:

  • per i debiti scaduti sia richiesta la rateazione di tutti i debiti accertati alla data dell’istanza per i quali è scaduto il termine di pagamento;
  • per i debiti correnti sia richiesta la rateazione di tutti i debiti accertati alla data dell’istanza per i quali non è scaduto il termine di pagamento, a condizione che non risultino altri debiti scaduti;
  • l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro;
  • non c’è più di una rateazione in corso concessa;
  • non sia stato emesso nei confronti del debitore un provvedimento di revoca della rateazione nel biennio precedente a quello di presentazione dell’istanza;
  • il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica;
  • il debitore riconosca in modo esplicito e incondizionato il debito.

Adozione dell'OIC 34

L’ormai prossima entrata in vigore dell’OIC 34 dedicato ai ricavi, prevista per il 1° gennaio 2024, rende necessarie una serie di attività per professionisti e imprese.  Le novità riguarderanno maggiormente le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria. Tuttavia, anche molte imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata potranno essere chiamate a modificare il modo di operare dal punto di vista contabile.

Il presente principio si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.
Questo principio ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e valutazione dei ricavi, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa.

Come vengono disciplinati questi criteri?

Prima tramite uno studio, poi attraverso una classificazione e un raggruppamento dei contratti di vendita.

Come procedere per adeguarsi a questo principio?

Per prima cosa, potrà essere necessaria un’attività di screening della propria clientela, al fine di individuare i clienti potenzialmente impattati dalle novità.

Può quindi essere opportuno comunicare ai propri clienti non soltanto le novità conseguenti alla prossima entrata in vigore dell’OIC 34, ma un elenco, sebbene esemplificativo, di quali possono essere le principali operazioni interessate.

Dopo avere individuato i clienti che potrebbero essere interessati dalle novità, sarà necessario recuperare i loro contratti di vendita.

Successivamente bisognerà analizzare in dettaglio i singoli contratti e le clausole in essi contenute per capire se vi sarà l’esigenza di raggruppare dei contratti, di integrarli o di procedere all’eventuale formalizzazione scritta per quelli che non l’hanno necessitata fino a questo momento.

Tutto questo per cercare di ridurre i rischi di contestazioni di natura fiscale in modo che l’azienda si possa tutelare da eventuali futuri rilievi, potendo dimostrare che i comportamenti adottati non derivano da decisioni prese sulla base delle esigenze del momento.

Vediamo nel pratico cosa comporterà l'adozione del principio?

Fino al 31 dicembre 2023, l’impresa rileva la cessione del bene al prezzo fatturato, pari a 10 euro, mentre i servizi saranno iscritti, per competenza, lungo la durata del periodo di abbonamento o al momento di ultimazione.

Con il nuovo principio contabile sarà necessario allocare il prezzo complessivo, pari a 5.000 euro, alle due unità elementari, bene e servizio, di contabilizzazione. Simili operazioni trovano una loro genesi in ragioni di tipo commerciale, poiché il cliente tende a percepire conveniente l’acquisto del prodotto a prezzo agevolato, mentre è più complicato percepire il prezzo dei servizi.

Le procedure indicate in precedenza si rendono indispensabili dal momento che, per l’applicazione dell’OIC 34, l’operazione dovrà essere contabilizzata sulla base dei prezzi indicati nel contratto. Considerando sempre che i medesimi non si dovranno scostare significativamente dai prezzi normalmente applicati quando i beni/servizi vengono venduti singolarmente.

A cura di Chiara Marsili


Contratto di somministrazione

La somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e coinvolge tre soggetti:

  • Un’agenzia autorizzata (c.d. somministratore), iscritta in un apposito albo informatico tenuto presso l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;
  • Un soggetto (c.d. utilizzatore), che si avvale dei servizi del somministratore per reperire personale;
  • Uno o più lavoratori (c.d. somministrati o in somministrazione), assunti dal somministratore e da questi inviati in missione presso l’utilizzatore.

Due distinti rapporti contrattuali

Si tratta di un istituto complesso, all’interno del quale è possibile individuare due distinti rapporti contrattuali:

  • Il contratto commerciale di somministrazione, concluso tra somministratore e utilizzatore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato;
  • Il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato, che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Ad ogni struttura contrattuale la sua ripartizione di poteri e obblighi datoriali

La struttura contrattuale della somministrazione comporta una particolare ripartizione dei poteri e degli obblighi datoriali:

  • Il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori è esercitato dall’utilizzatore, posto che il lavoratore svolga la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice;
  • Il potere disciplinare è riservato al somministratore, al quale l’utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare;
  • In tema di rischi per la sicurezza e la salute, gli obblighi informativi e l’addestramento del lavoratore sono a carico del somministratore, salva diversa previsione contrattuale che ponga l’obbligo a carico dell’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto nei confronti dei propri dipendenti;
  • La retribuzione viene versata direttamente dal somministratore e a questi rimborsata dall’utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali;
  • Anche gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del somministratore;
  • L’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo diritto di rivalsa verso il somministratore;
  • Ricade sull’utilizzatore la responsabilità per danni arrecati a terzi dai lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa.

Quando è vietato il ricorso alla somministrazione del lavoro?

  • Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • Presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • Presso unità produttive in cui è operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce la somministrazione;
  • Nel caso di datori di lavoro che non hanno eseguito la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contrato è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.

Limiti

La somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), conclusa tra il somministratore e il lavoratore, è consentita per qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori, ma nel limite del 20% rispetto al numero di lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore alla data del 01 gennaio dell’anno in cui è concluso il contratto.

Per il contratto di somministrazione a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o in somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’utilizzatore al 01 gennaio dell’anno di stipulazione dei citati contratti. Tale limite può essere modificato dalla contrattazione collettiva dell’utilizzatore (non oltre il 20%).

Importante

Entro il 31 gennaio di ogni anno le aziende che hanno utilizzato lavoratori somministrati sono obbligate a comunicare alle Rappresentanze sindacali aziendali, ovvero alla Rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel corso dell’anno precedente.

A cura di Paolo Mantovani e Chiara Vicenzi