Riammissione alla Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (“Rottamazione-quater”)
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del c.d. decreto “Milleproroghe”, è stata prevista una riapertura dei termini per chi nel 2023 aveva presentato domanda di adesione alla “Rottamazione-quater” per le cartelle esattoriali che aveva in sospeso, ma al 31/12/2024 non era riuscito a mantenere la regolarità nel pagamento delle rate previste.
Infatti, l’insufficiente o tardivo versamento delle rate faceva decadere automaticamente dall’agevolazione e comportava la cessazione del piano di rientro stesso, la perdita delle agevolazioni previste e il ripristino del debito residuo, comprensivo di “sanzioni” e “interessi”.
Possibilità di riammissione alla Definizione Agevolata
Dall’11 marzo 2025 è ufficialmente possibile fare richiesta per rientrare nella Definizione agevolata “Rottamazione quater” delle cartelle fiscali, pagando in dieci rate o in una soluzione unica.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato con cui ricorda che rientrano nella possibilità di riammissione solo i debiti già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali:
- non siano state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
- per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento sia stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza).
Modalità di presentazione della domanda di riammissione
Per aderire alla riammissione, i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità,esclusivamente telematiche, che Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito.
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata. In particolare, in base a quanto previsto dalla legge:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025
oppure
- fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Successivamente Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione Agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023.
Il nuovo importo complessivo dovuto a titolo di Definizione Agevolata terrà conto di eventuali pagamenti, che potrebbero essere stati effettuati anche successivamente all’intervenuta “decadenza” del piano agevolativo originario, con riferimento alla quota parte imputata a titolo di “capitale”.
Esclusioni dalla riammissione alla Definizione Agevolata
L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorda che la riapertura dei termini non riguarda i contribuenti in regola con i versamenti delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, i quali dovranno proseguire con il piano di pagamento secondo le scadenze già previste dal piano in loro possesso, al fine di mantenere i benefici della Definizione agevolata.
A cura di Franco Meletti
Obbligo PEC anche agli amministratori di società
Il MIMIT ha diffuso la nota n.43836 del 12 marzo con i primi chiarimenti riguardanti l’obbligo di PEC anche agli amministratori di società, fissando il perimetro del nuovo adempimento e chiarendo come procedere.
La ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione favorendo l’integrazione nel sistema digitale nazionale.
I chiarimenti contenuti nella nota del MIMIT
Con la nota n.43836 in sintesi viene chiarito quanto segue:
- l’obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori, sia di società di capitali che di società di persone e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale;
- le imprese già costituite hanno tempo fino al 30 giugno per adeguarsi; per quelle costituite dopo il 1°gennaio 2025 l’adeguamento coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese;
- l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria;
- l’omissione dell’indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata. La Camera di Commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a 30 giorni, per l’integrazione del dato mancante e al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza al rigetto della domanda.
A cura di Emanuela Sorrentino
Detrazioni per eliminazione delle barriere architettoniche dal 2025
Le detrazioni che possono spettare dal nuovo anno per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche sono alternativamente:
– detrazione del 75%, percentuale che è stata confermata per le spese sostenute entro il 31/12/2025;
–detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.
Limitatamente ai condomini può proseguire in certi casi anche la detrazione da “superbonus”.
Detrazione del 75%
Si tratta di un bonus fiscale da ripartire in 10 quote annuali e si applica:
- per gli edifici unifamiliari con accesso autonomo dall’esterno su un importo massimo di spesa fissato in 50.000 euro;
- per i condomini su un importo massimo di spesa che può variare da 30.000 a 40.000 euro per appartamento in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
È richiesta l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato che l’intervento rispetta i requisiti di legge per garantire il superamento delle barriere architettoniche.
Lavori ammessi
La detrazione è riconosciuta a fronte di spese sostenute per lavori, su edifici già esistenti, finalizzati al superamento/eliminazione barriere architettoniche quali: interventi su scale, creazione di rampe, installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Sconto in fattura e cessione del credito
È stata mantenuta la possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sulle spese sostenute, ma limitatamente ai condomini che hanno più del 50% della superficie destinata ad uso abitativo, o alle abitazioni autonome in cui sia residente una persona con disabilità o con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
Pagamento
Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste per le spese di ripristino del patrimonio immobiliare di cui all’art. 16-bis, Tuir (cioè il cd. ” bonifico parlante” con causale “detrazione per spese di ristrutturazione”).
Detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia
Tra i lavori ammessi alla detrazione IRPEF per ristrutturazione edilizia rientrano anche quelli finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche o finalizzati a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi.
Il massimale complessivo di spesa rimarrà di 96.000 euro per unità immobiliare fino al 2027, ma la percentuale di detrazione varierà in base all’anno del pagamento.
Per i bonifici datati 2025: il bonus previsto è del 50% se l’intervento è compiuto sull’abitazione principale, del 36% su unità diverse dall’abitazione principale.
Per i bonifici che verranno effettuati nel 2026 e 2027 è stata disposta la riduzione al 36% e 30% rispettivamente per la prima casa e non.
Bonus mobili e grandi elettrodomestici
Quando l’intervento è impostato come “ristrutturazione edilizia”, si può accedere anche al bonus del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici fino a 5.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia abitazione principale o seconda casa.
Pagamento
Anche in questo caso il pagamento deve essere effettuato attraverso ”bonifico parlante” con causale “detrazione per spese di ristrutturazione”.
A cura di Franco Meletti
Direttiva NIS 2 (Network and Information Security)
Il 16 ottobre 2024 è entrata in vigore in Italia la nuova Direttiva europea Network and Information Security (NIS 2), recepita con il Decreto Legislativo n. 138 del 4 settembre 2024.
È stata introdotta per garantire una maggiore sicurezza informatica delle aziende, riducendo così i rischi legati alla cybersecurity e migliorando la protezione dei dati sensibili.
L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) è stata designata come Autorità competente per l’attuazione e il monitoraggio della direttiva in oggetto.
Destinatari
La Direttiva NIS 2 si applica a un’ampia gamma di aziende, suddivise in due categorie principali: Enti Essenziali ed Enti Importanti.
Criteri di inclusione delle aziende
Un’azienda rientra nell’ambito della NIS 2 se soddisfa i seguenti criteri:
–Settore di appartenenza: deve operare in uno dei settori critici definiti dalla direttiva.
–Dimensione: si applica a tutte le medie e grandi imprese, definite secondo questi parametri:
- Medie imprese: da 50 a 249 dipendenti e/o fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro.
- Grandi imprese: 250 o più dipendenti e/o fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.
Quali aziende sono coinvolte?
Enti Essenziali (con controlli più stringenti)
Un’azienda è classificata come ente essenziale se opera in un settore ad alta criticità (allegato 1 della Direttiva) e soddisfa una o entrambe le seguenti condizioni, tali da farla considerare una grande impresa:
- ha 250 o più dipendenti
- ha un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.
Enti Importanti (con obblighi di sicurezza, ma controlli meno stringenti)
Un’azienda è classificata come ente importante se alternativamente:
- opera in un settore considerato ad alta criticità (allegato 1 della Direttiva) e soddisfa una o entrambe le seguenti condizioni, tali da renderla una media impresa: ha tra i 50 e i 249 dipendenti e/o un fatturato annuo tra 10 milioni di euro e 50 milioni di euro;
- opera negli altri settori critici (allegato 2 della Direttiva) ed è considerata una grande impresa o una media impresa in base a quanto spiegato in precedenza.
I diversi settori
I Settori ad Alta Criticità (Allegato 1 della Direttiva) comprendono:
Energia: Energia elettrica, petrolio, gas, idrogeno, teleriscaldamento e teleraffreddamento
Trasporti: Strada, ferrovia, aria e acqua
Bancario: Banche, borse, istituzioni finanziarie
Sanità: Ospedali, laboratori, centri di ricerca, farmacie e dispositivi medici
Acqua: Acque reflue e acqua potabile
Infrastruttura digitale: Data center, cloud computing, fornitori DNS ecc.
Servizi ICT: Servizi gestiti e servizi di sicurezza gestiti
Pubblica amministrazione: Entità governative centrali e regionali
Spazio: Operatori di infrastrutture terrestri
Gli altri Settori Critici (Allegato 2 della Direttiva) includono:
Posta e corrieri: Spedizione di posta e pacchi
Gestione dei rifiuti: Raccolta, trattamento e riciclaggio dei rifiuti
Prodotti chimici: Produzione e distribuzione di prodotti chimici
Alimentare: Produzione, lavorazione e distribuzione di generi alimentari
Manifatturiero: Produttori di dispositivi medici, macchinari, veicoli e dispositivi elettrici/elettronici
Servizi digitali: Motori di ricerca, mercati online e reti sociali
Ricerca: Organizzazioni di ricerca
Obblighi normativi per le aziende interessate
Le imprese rientranti nel perimetro della Direttiva NIS 2 devono adempiere ai seguenti obblighi:
- registrarsi presso l’ACN e fornire informazioni dettagliate sulla propria organizzazione;
- adottare misure strutturate per la gestione del rischio informatico, come richiesto dall’Articolo 24 della normativa;
- garantire la sicurezza della supply chain, verificando il livello di protezione dei propri fornitori;
- segnalare tempestivamente gli incidenti informatici, secondo le tempistiche definite dall’Articolo 25;
- sottoporsi a controlli e verifiche periodiche, con il rischio di sanzioni fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale annuo in caso di inadempienza (Articolo 38);
- evitare sanzioni accessorie per i dirigenti responsabili della sicurezza, che possono includere la temporanea incapacità di ricoprire ruoli dirigenziali in caso di negligenza.
Obbligo di registrazione
Tra i nuovi obblighi, vi è la registrazione obbligatoria sul portale servizi ACN, prevista per tutte le imprese a cui si applica la normativa.
Le aziende possono registrarsi sul portale dell’ACN a questo link: https://portale.acn.gov.it/login
La registrazione, prevista dall’articolo 7 del decreto NIS, è regolata nei dettagli da termini, modalità e procedimenti definiti nella Determinazione n.38565/2024.
Prima di procedere alla registrazione, il soggetto obbligato deve nominare un punto di contatto, generalmente un dipendente formalmente nominato dal rappresentante legale dell’organizzazione. Il processo di registrazione si articola in tre fasi: il censimento del punto di contatto, la sua associazione al soggetto obbligato e infine, la compilazione della dichiarazione NIS.
La mancata registrazione comporta una sanzione amministrativa, che può raggiungere lo 0,1% del fatturato annuo globale del soggetto inadempiente.
Fasi di attuazione
Per garantire un’implementazione graduale ed efficace, l’ACN ha suddiviso il percorso di adeguamento in tre fasi principali, con scadenze precise e obblighi progressivi.
Fase di recepimento (febbraio 2023 – metà ottobre 2024)
Questa prima fase ha rappresentato il processo legislativo e regolatorio necessario per portare la Direttiva NIS 2 nell’ordinamento italiano.
Questa fase è stata fondamentale per stabilire il quadro di riferimento della normativa e per consentire alle aziende di familiarizzare con i nuovi requisiti.
Prima fase attuativa (metà ottobre 2024 – metà aprile 2025)
A partire dall’ottobre 2024, la Direttiva NIS2 ha iniziato a prendere forma con la prima fase di attuazione pratica.
Entro 28 febbraio 2025:
Censimento e registrazione obbligatoria dei soggetti rientranti nel perimetro NIS 2.
Entro marzo 2025:
L’ACN pubblicherà l’elenco ufficiale dei soggetti NIS, identificando le aziende che dovranno rispettare gli obblighi di sicurezza.
Entro aprile 2025:
Notifica alle aziende della loro inclusione nell’elenco.
Pubblicazione degli obblighi di base da parte dell’ACN.
In questa fase, le aziende devono assicurarsi di essere regolarmente registrate e prepararsi per l’adozione delle prime misure di sicurezza.
Seconda fase attuativa (metà aprile 2025 – metà aprile 2026)
Dopo la definizione delle aziende soggette alla normativa, inizia la fase di monitoraggio e implementazione progressiva degli obblighi.
A partire da gennaio 2026:
Scatta l’obbligo di notifica degli incidenti informatici. Le aziende dovranno segnalare ogni attacco significativo al CSIRT Italia.
Entro aprile 2026:
Definizione del modello di categorizzazione delle attività e dei servizi.
Pubblicazione degli obblighi a lungo termine, che stabiliranno gli standard operativi per i prossimi anni.
Entro settembre 2026:
Tutte le aziende dovranno aver completato l’implementazione delle misure di sicurezza di base.
Questo periodo sarà caratterizzato da controlli e verifiche per valutare il grado di conformità delle aziende.
Terza fase attuativa (da metà aprile 2026 in poi)
Questa fase segnerà l’inizio della piena operatività della NIS2, con un’attenzione particolare alla categorizzazione delle attività e alla definizione di obblighi avanzati:
- Applicazione integrale del modello di categorizzazione delle attività e dei servizi.
- Piena attuazione degli obblighi a lungo termine, con un rafforzamento continuo delle misure di sicurezza.
A questo punto, tutte le aziende dovranno dimostrare di aver raggiunto un livello di cybersecurity adeguato e conforme alle direttive europee.
Per approfondimento e assistenza si suggerisce il coinvolgimento di professionisti esperti in materia di protezione dei dati e sicurezza informatica.
Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali
Vista la sempre maggiore frequenza con cui si verificano fenomeni naturali di estrema violenza e gravità, per tutte le imprese con sede legale in Italia è stato previsto
l’obbligo di legge di stipulare una polizza assicurativa per coprire i danni causati da eventi catastrofali.
Giovedì 27 Febbraio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta un decreto che fornisce le prime indicazioni attuative, anche se altre sono attese: analizziamone insieme le principali caratteristiche.
Decorrenza
L’obbligo scatta a partire dal 31 marzo 2025.
Soggetti interessati
Tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio con la sola esclusione delle imprese agricole.
Beni da assicurare
La polizza assicurativa contro gli eventi catastrofali deve coprire:
- i terreni e i fabbricati;
- gli impianti e i macchinari;
- le attrezzature industriali e commerciali.
Eventi coperti
La copertura assicurativa obbligatoria riguarda i danni diretti causati da:
- sismi;
- alluvioni;
- frane;
- inondazioni;
- esondazioni.
Sono, invece, esclusi dall’obbligo di assicurazione molti altri eventi calamitosi come incendi, conflitti armati, terrorismo, atti di sabotaggio, tumulti popolari, nonché danni derivanti da energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o pericolosamente inquinanti. Contro di essi è comunque possibile assicurarsi facoltativamente, come già avveniva in passato.
Le imprese già assicurate contro alcuni dei suddetti rischi dovranno integrare la propria polizza di copertura entro il 31 marzo 2025, in modo da prevedere tutte le tipologie di eventi catastrofali contemplate come obbligatorie.
Funzionamento della polizza
Il contratto assicurativo contro gli eventi catastrofali deve prevedere:
- uno scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio, variabili in base alla tipologia dei beni e alla loro ubicazione.
Un prossimo decreto dovrà stabilire i massimali di polizza, ovvero l’importo massimo che l’assicurazione riconosce al danneggiato come indennizzo, tenendo conto che i livelli di rischio sismico e idrogeologico non sono uguali in tutta Italia.
Sanzioni per inadempienza
Non sono previste sanzioni dirette per il mancato rispetto dell’obbligo. Tuttavia, l’inadempimento all’obbligo di assicurazione contro gli eventi catastrofali sarà considerato negativamente nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie pubbliche, anche in occasione di eventi calamitosi.
In sostanza, chi non si assicura non potrà accedere (o potrà in misura ridotta) ad eventuali contributi statali in caso di calamità.
A cura di Franco Meletti
Dichiarazione IVA 2025 – credito e visto di conformità
La dichiarazione IVA è un adempimento fiscale cruciale per molte imprese e professionisti italiani.
Ogni anno, infatti, i soggetti obbligati sono chiamati a fare i conti con la propria posizione fiscale in merito alle operazioni in IVA compiute nell’anno precedente: ciò rappresenta un’occasione per verificare e ottimizzare la propria situazione tributaria in ambito di imposte indirette.
Soggetti obbligati
Sono obbligati a presentare la Dichiarazione IVA 2025 tutti i titolari di partita IVA, ad eccezione di alcuni soggetti esonerati, quali:
- Contribuenti in Regime Forfettario;
- Chi non ha effettuato operazioni IVA nell’anno di riferimento;
- Enti non commerciali, con specifici requisiti;
- Chi applica regimi di esenzione IVA, come certe operazioni sanitarie, educative, assicurative;
- Agricoltori con Regime Speciale IVA;
- Imprese in Liquidazione o Fallimento;
- Piccole Imprese con ricavi sotto soglie specifiche.
Scadenze
La scadenza generale per la presentazione della dichiarazione IVA 2025 è il 30 aprile 2025.
Il 28 febbraio 2025 è la scadenza per i contribuenti che vogliono evitare l’invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2024, includendo il Quadro VP nella dichiarazione.
Credito IVA e visto di conformità
Se il contribuente ha versato più IVA sugli acquisti di beni o servizi inerenti alla propria attività, rispetto a quella incassata sulle vendite, la dichiarazione IVA chiuderà a credito. I soggetti che presentano il modello IVA 2025 a credito possono:
- richiederlo a rimborso, al sussistere di specifici requisiti e comunque in caso di cessazione dell’attività;
- utilizzarlo in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2025;
- utilizzarlo nel 2025 in compensazione tramite il modello F24 per il pagamento di tributi o contributi. Per importi fino a € 5.000 annui, può essere effettuata già a partire dall’1.1.2025. Per importi invece superiori a € 5.000 annui, la compensazione richiede la presentazione della dichiarazione annuale e può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della stessa. In questo caso è necessario in generale il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato, salvo eccezioni.
Le predette alternative possono coesistere. Il credito può, infatti, essere in parte destinato alla compensazione (o detrazione); in parte richiesto a rimborso.
Visto di conformità ed esonero
Il visto di conformità è un’attestazione rilasciata da un professionista abilitato (come il commercialista), che certifica che i dati contenuti nella dichiarazione fiscale sono corretti e conformi alla normativa fiscale vigente.
Con il c.d. “Decreto Semplificazioni adempimenti tributari”, il Legislatore ha aumentato da € 50.000 a € 70.000 annui la soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione o richiesta di rimborso del credito IVA a favore dei soggetti ISA che possono usufruire dei benefici premiali collegati al punteggio di affidabilità ottenuto. In particolare, è previsto:
- l’esonero del visto di conformità per un importo fino a € 70.000 annui, per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 9 per il 2023 o media 2022-2023;
- l’esonero del visto di conformità per un importo fino a € 50.000 annui, per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 per il 2023 o 8,5 di media 2022-2023.
Con ultima nota delle FAQ dell’Agenzia delle entrate dello scorso 24.02.2025, viene confermato l’esonero dal visto di conformità spettante ai soggetti che hanno aderito al Concordato preventivo Biennale (CPB) 2024-2025 già da quest’anno. Questi contribuenti potranno quindi utilizzare il credito IVA 2024 in compensazione nel modello F24 o richiedere il rimborso del credito IVA 2024, per un importo fino a € 70.000 senza la necessità di presentare la Dichiarazione IVA 2025 con il visto di conformità.
A cura di Elisa Ghelfi
Contributi 2025 Gestione Separata Inps, artigiani e commercianti
Con la circolare INPS n.27 del 30.01.25 e la circolare INPS n.38 del 07.02.25 sono state pubblicate rispettivamente le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata Inps e quelle dovute da artigiani e commercianti per l’anno 2025.
Di seguito, un riepilogo dei principali aspetti contributivi.
Sistemi previdenziali per partite iva e collaboratori
Vi sono tre tipi di sistemi previdenziali per i titolari di partita iva e per i collaboratori privi di partita iva, ossia:
- Gestione Inps degli artigiani e commercianti per i soggetti iscritti alle specifiche sezioni del Registro Imprese;
- Gestione Separata Inps per i professionisti senza cassa previdenziale di categoria e collaboratori;
- Casse di previdenza di categoria per i professionisti che risultino iscritti agli appositi Albi.
Gestione Separata Inps
La Gestione Separata Inps è stata istituita dal 01.01.1996 e sono obbligati ad iscriversi a tale gestione i professionisti senza cassa, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi occasionali se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore ad euro 5.000, gli incaricati alla vendita a domicilio con reddito superiore ad euro 6.410,26, gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e i soci amministratori di Srl che ne siano contemporaneamente lavoratori e amministratori.
Per il 2025 le aliquote contributive della gestione separata Inps sono rimaste le medesime ossia quella del 24% per i pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, del 26.07% per i titolari di p. iva e del 35.03% per i soggetti non pensionati e non iscritti ad altra gestione.
Gestione Inps degli artigiani e commercianti
Per quanto riguarda la Gestione Inps degli artigiani e commercianti, la circolare n.38 del 07.02.25 ha fornito le aliquote aggiornate e i massimali e minimali di reddito con cui calcolare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2025.
Le aliquote sono ora tutte pari alla misura del 24% senza distinzione tra soggetti di età inferiore/superiore a 21 anni.
Il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2025 per la quota eccedente il minimale di euro 18.555,00 annui in base alle aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari ad euro 55.448,00. Il massimale di reddito annuo 2025 entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari invece ad euro 92.413,00.
Resta confermato il regime agevolato con la riduzione contributiva del 35% ai soggetti già beneficiari del regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2024 che non abbiano manifestato espressa rinuncia.
A cura di Emanuela Sorrentino
Legge di Bilancio 2025 - novità cuneo fiscale dipendenti
Nuova Indennità integrativa per titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo fino a 20 mila euro
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente (pensionati esclusi) con reddito complessivo inferiore a 20.000 euro, è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito, determinata come segue:
fino a 8.500 euro 7,1%
da 8.501 a 15.000 euro 5,3%
da 15.001 a 20.000 euro 4,8%
Ai titolari di reddito di lavoro dipendente con reddito complessivo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, spetta invece un ulteriore detrazione d’imposta:
da 20.001 a 32.000 euro 1.000 euro
da 32.001 a 40.000 euro 1.000 * (40.000 – reddito complessivo) /8.000
Tale nuova agevolazione sostituisce l’esonero contributivo (sei punti percentuali rispetto al limite retributivo mensile di 2.692 euro; sette punti percentuali per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili).
Detrazione per figlio a carico mod. c.1, lettera c), art.12 TUIR
L’importo della detrazione è pari a 950 euro annui, per i figli di età pari o superiore a 21 anni e inferiore a 30 anni (nessun limite di età per figli con disabilità accertata).
Detrazione per altri familiari a carico mod. c.1, lettera d), art.12 TUIR
L’importo della detrazione è di 750 euro annui, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente (esclusi altri familiari art.433 c.c.).
Tracciabilità delle spese di trasferta
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ossia le carte di debito, di credito e prepagate, gli assegni bancari e circolari.
Auto ad uso promiscuo, nuova tassazione del fringe benefit
Dal 2025, l’importo deducibile corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale viene generalizzato all’importo del 50%.
Ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, si prevede per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m) del Codice della strada, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, che si assuma il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
In buona sostanza si sostituisce l’attuale criterio collegato alle emissioni di Co₂ con il criterio fondato sulla tipologia di alimentazione del veicolo. Se da un lato l’importo deducibile corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale viene generalizzato all’importo del 50%, dall’altro tale percentuale è ridotta, allo scopo evidente di incentivarne l’acquisto, al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.
Come si ricorderà, la Legge di Bilancio 2020 aveva invece introdotto una tassazione differenziata basata sulle emissioni di Co₂ del veicolo: 25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km di Co₂; 30% per veicoli con emissioni tra 60 e 160 g/km di Co₂; 50% per veicoli con emissioni tra 160 e 190 g/km di Co₂; 60% per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km di Co₂.
La disciplina precedente alla Legge di Bilancio 2025 si applica ancora ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020.
A cura di Paolo Mantovani
Riaddebito spese al cliente: spese riaddebitate deducibili se il cliente non le rimborsa
Dal 1° gennaio 2025 non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte e professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente (art.54 comma 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art.54 ter comma 1 del TUIR).
Attenzione che non stiamo parlando delle spese art.15 dpr 633/72 sostenute in nome e per conto del cliente ma delle spese sostenute a proprio nome quindi intestate al professionista e riaddebitate analiticamente in fattura al cliente.
Trattamento delle spese addebitate al cliente ma non rimborsate
Se il committente non rimborsasse le spese addebitategli, il costo resterebbe, di fatto, indeducibile in capo al professionista. Per evitare tale conseguenza, è stata quindi introdotta una disciplina analoga a quella prevista nell’ambito del reddito d’impresa per la deducibilità delle perdite su crediti.
In particolare, si prevede che le spese non rimborsate da parte del committente siano deducibili dalla data in cui:
- Il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal DLgs.14/2019;
- La procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
- Il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.
In tale ipotesi sembra ragionevole ritenere che il professionista debba dedurre le spese rimaste a suo carico nella misura massima prevista dal TUIR.
La formulazione della norma, prevedendo la deducibilità delle spese non rimborsate dalla data dell’assoggettamento del committente a uno degli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019, ricalca quella dell’art.101 comma 5 del TUIR. Sembra quindi ragionevole ritenere che anche per la deducibilità della spesa non rimborsata in capo al professionista, l’apertura della procedura rappresenti il momento inziale di deduzione dell’onere, la quale potrà avvenire anche in anni successivi, quando appaia certa la relativa irrecuperabilità.
Deducibilità per spese inferiori ad euro 2500
In ogni caso le spese non superiori ad euro 2.500 sono deducibili se entro un anno dalla loro fatturazione, il committente non ha provveduto al rimborso, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade tale periodo annuale.
A cura di Emanuela Sorrentino
Legge di Bilancio 2025: il Regime Forfettario tra novità e riconferme
Nell’ambito della Legge di Bilancio 2025, sono state introdotte modifiche al regime forfettario con l’intento di semplificarlo e renderlo più accessibile a professionisti e imprese.
Tra le principali novità, ci sono l’aumento delle soglie di reddito per i lavoratori dipendenti e l’introduzione di alcune eccezioni alle regole attuali.
Aumento della soglia di reddito per i lavoratori dipendenti
La Finanziaria 2025 ha innalzato da € 30.000 a € 35.000, il limite di reddito di lavoro dipendente per accedere al regime, chiarendo tuttavia che questa misura è temporanea e si applica solo nel 2025. Invero, la causa ostativa legata ai redditi da lavoro subordinato dipende dai redditi percepiti nell’anno precedente (2024), con la precisazione che il superamento della soglia non crea impedimento se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre 2024.
Nuove eccezioni alla causa ostativa per i lavoratori autonomi
Altra novità importante contenuta nel DDL Lavoro, in vigore dal 12.01.2025, riguarda la causa ostativa all’applicazione del regime forfettario per i soggetti lavoratori autonomi, che intrattengono contemporaneamente rapporti di lavoro subordinato. Nella fattispecie, si specifica che la causa di esclusione non si applica a chi è iscritto agli Albi o ai Registri professionali e svolge attività prevalente per datori di lavoro (o ex datori di lavoro nei 2 anni precedenti) che impiegano più di 250 dipendenti. Questo vale quando l’assunzione avviene con contratto di lavoro subordinato indeterminato con un orario di lavoro a tempo parziale compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal CCNL di riferimento.
Cause di esclusione dal regime forfettario
Rimangono invariate le altre cause di esclusione già precedentemente previste; non possono quindi applicare il regime forfettario i soggetti che:
- si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (ad esempio: agricoltura, pesca e attività connesse, vendita di sali e tabacchi, editoria, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, ecc.);
- contemporaneamente all’esercizio dell’attività partecipano a società di persone o associazioni professionali nonché ad imprese familiari; ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, esercenti attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal lavoratore autonomo.
Limiti di ricavi e compensi per il mantenimento del regime forfettario
Nulla cambia in merito al limite di accesso al regime relativamente ai ricavi/compensi percepiti nell’anno solare, che non devono superare € 85.000 per il mantenimento dell’agevolazione. In particolare, ricordiamo che se il compenso percepito è tra € 85.001 e € 100.000, il regime forfettario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo; se invece supera € 100.000, il regime agevolativo cessa di avere applicazione già dall’anno del superamento e da tale momento il contribuente deve adempiere agli ordinari obblighi IVA.
Fatturazione elettronica semplificata
Ulteriore novità introdotta dalla finanziaria, riguarda la possibilità, dal 2025, per i soggetti forfettari, di emettere la fattura elettronica semplificata anche per somme superiori a € 400 senza limiti d’importo. La fattura semplificata è valida a tutti gli effetti e consente ai contribuenti di emettere una fattura elettronica con meno dettagli rispetto a quella ordinaria.
Agevolazioni contributive per i nuovi forfettari
Ai fini contributivi, viene concesso ai soggetti forfettari, che iniziano la propria attività nel corso del 2025, di beneficiare della riduzione al 50% dei contributi IVS artigiani commercianti. Per il riconoscimento della riduzione contributiva, è necessario presentare apposita comunicazione all’INPS.
A cura di Elisa Ghelfi











