Patente a punti. Cantieri edili

Patente a punti in vigore dal 1°ottobre 2024

Con il decreto n. 132 del 18 settembre 2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali stabilisce le regole per la richiesta e la validità della nuova patente a crediti, introdotta al fine di aumentare la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili.

In vigore dal 1° ottobre 2024, l’obbligo di possesso della patente riguarda non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri.

Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Lo svolgimento delle attività nei cantieri edili è subordinato alla sussistenza di un punteggio pari o superiore a 15 crediti.

Quali i requisiti per il rilascio

La patente è rilasciata su domanda dell’azienda, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

  • Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificabile);
  • Adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità-DURC (autocertificabile);
  • Possesso del documento di valutazione dei rischi-DVR (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);
  • Possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF autocertificabile);
  • Avvenuta designazione del RSPP (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).

Precisiamo che il rilascio è automatico e, comunque, tra la domanda e il rilascio della patente è possibile lavorare, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.

Della avvenuta presentazione della domanda occorre informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.

Eventuali dichiarazioni mendaci comportano la revoca della patente, ma decorsi dodici mesi dall’eventuale revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente.

 

A cura di Paolo Mantovani


Sicurezza sul lavoro. Obblighi per le aziende.

Sicurezza sul lavoro: obblighi per le aziende

Ripercorriamo in questo articolo quelle che sono le novità e gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

D.V.R. – Documento Valutazione Rischi

La valutazione dei rischi, documento firmato:

  • Dal datore di lavoro (soggetto che non può delegare l’elaborazione ad altri);
  • Da altri soggetti che hanno partecipato alla stesura;
  • Dal R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) e dal Medico Competente e con la sottoscrizione del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)

deve essere dotata di data certa e conservata presso l’unità operativa di riferimento, in formato cartaceo o informatico.

Medico competente

L’esamina dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori, e in generale le attività da loro svolte, comportano l’attuazione della sorveglianza sanitaria con la nomina del medico competente e le relative visite mediche preventive e periodiche.

In azienda, è inoltre fondamentale che tutte le attrezzature e gli impianti utilizzati siano a norma e siano installati a regola d’arte, in possesso della dichiarazione di conformità, sottoposti a regolare manutenzione, nonché provvedere all’affissione della cartellonistica obbligatoria (obblighi, divieti, vie di fuga, presidi antincendio, pericoli presenti) e all’allestimento dei presidi antincendio e di primo soccorso.

Oltre a ciò, il datore di lavoro, deve provvedere alla tutela dei lavoratori anche in caso di emergenza, prevendo idonee procedure di evacuazione in base al livello di rischio esistente nei luoghi di lavoro.

R.S.P.P. – Responsabile Sicurezza Prevenzione Protezione

Solitamente è un compito svolto dal datore di Lavoro previo frequenza di un corso.

Responsabile Antincendio

Solitamente viene svolto dal datore di lavoro previo apposito corso. Tuttavia, può venire designato anche un socio o un lavoratore.

Responsabile Pronto Soccorso

Solitamente viene svolto dal datore di lavoro previo apposito corso. Tuttavia, può venire designato anche un socio o un lavoratore.

Tutela della salute e della sicurezza del neoassunto

Prima dell’accesso del lavoratore all’interno dei luoghi di lavoro, è essenziale conoscere le mansioni a cui verrà adibito per programmare, se necessario, la relativa sorveglianza sanitaria prevista in base alla valutazione dei rischi.

Nel caso si tratti di una mansione nuova, non analizzata all’interno del DVR, è obbligatorio procedere ad un aggiornamento della valutazione per stabilire, appunto, quali siano le relative misure di prevenzione e protezione.

La sorveglianza sanitaria si attiva prima di adibire il lavoratore alle mansioni a rischio per la sua salute.

Il lavoratore verrà pertanto sottoposto a visita da parte del medico competente, il quale dovrà verificare il contenuto della cartella sanitaria del lavoratore rilasciata anche dal precedente medico competente, se esistente. A conclusione della visita, il medico procede al rilascio dell’idoneità alla specifica mansione, potendo prevendere eventuali prescrizioni (ad esempio per un magazziniere, un limite al sollevamento dei pesi, in relazione alla movimentazione manuale dei carichi). Tali prescrizioni, nel rispetto della tutela del trattamento dei dati personali, devono essere a conoscenza anche del/i preposto/i che impartisce e coordina le attività, sovraintendendo il lavoro del neoassunto ed impedendo lo svolgimento di attività a rischio. Le visite mediche avranno poi una scadenza periodica stabilita dallo stesso medico, normalmente annuale.

Idonea formazione

È inoltre essenziale verificare che il lavoratore sia in possesso di idonea formazione, generica e specifica, per lo svolgimento delle proprie attività, nel rispetto della normativa in vigore. Per cui all’atto dell’assunzione può essere utile richiedere al lavoratore eventuali attestati di formazione pregressa. Il corso sui rischi generici, infatti, viene sempre ritenuto valido, mentre il corso sui rischi specifici deve corrispondere ai medesimi rischi comportanti le mansioni per le quali è stato assunto, deve essere stato svolto entro il quinquennio e, comunque, il datore di lavoro può prevedere una nuova formazione specifica più dettagliata per le attività effettivamente svolte all’interno della propria impresa comprensiva, in caso di lavoratrici di genere femminile, dei rischi per la maternità per lavoratrici in stato di gravidanza o puerpere.

Nel caso in cui vengano utilizzate attrezzature a rischio è essenziale procedere ad una formazione teorico e pratica, anch’essa con cadenza quinquennale e preventiva all’utilizzo.

In affiancamento alla formazione, il legislatore ha previsto l’obbligo di provvedere sia ad un’informativa sui rischi generici e specifici alla mansione, nonché sul primo soccorso e la gestione delle emergenze, oltre a un addestramento nel caso in cui vengano svolte attività particolarmente a rischio (come la movimentazione manuale dei carichi, l’utilizzo di particolari attrezzature ecc.).

Nel caso in cui il lavoratore ricompra anche ruoli particolari, quali preposto o addetto alla gestione emergenza incendio e/o primo soccorso, dovranno essere svolti percorsi formativi ulteriori con periodicità differenti.

Al lavoratore che svolge mansioni per le quali sono presenti rischi infortunistici residuali, evidenziati nel DVR, deve essere prevista la consegna di adeguati e idonei DPI, prevedendo una formazione anche pratica con verifica dell’apprendimento per i dispositivi di terza categoria definiti “salvavita” o di protezione dell’udito.

 

A cura di Paolo Mantovani


Credito di imposta transizione 5.0

Credito di imposta "Transizione 5.0"

Recentemente sono state definite le modalità attuative del credito d’imposta “Transizione 5.0” previsto dal Decreto PNRR 4 a favore delle imprese, con l’obiettivo di sostenerne la trasformazione digitale ed energetica.

L’agevolazione è riconosciuta per i progetti di innovazione aventi ad oggetto nuovi investimenti in beni materiali e immateriali strumentali:

  • Destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato;
  • Effettuati nel biennio 2024/2025 (iniziati dall’01.01.2024 e completati entro il 31.12.2025).
  • Interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • a condizione che tramite gli stessi sia conseguita complessivamente:
    • Una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3%; ovvero, alternativamente
    • Una riduzione dei consumi energetici dei processi oggetto dell’investimento non inferiore al 5%.

Chi sono i soggetti beneficiari?

I soggetti beneficiari di tale credito d’imposta sono tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime. Ne deriva pertanto che la misura può essere richiesta anche dalle imprese che adottano regimi fiscali agevolati, come i contribuenti forfettari.

Rimangono invece esclusi i soggetti:

  • Sottoposti alle procedure del c.d. “Codice delle crisi d’impresa”;
  • Le imprese destinatarie di sanzioni interdittive, oltre a quelle che non rispettano le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e che sono inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Quali gli investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti:

  • In beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui alla Tabella A;
  • I beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, di cui alla Tabella B.

Le Tabelle A e B alle quali si fa riferimento sono le medesime del “vecchio” credito d’imposta beni strumentali “Industria 4.0” della Finanziaria 2021.

Le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione degli stessi va comprovata con un’apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale o da un Ente di certificazione accreditato.

Tra i progetti di innovazione agevolabili che consentono una riduzione dei consumi energetici sono compresi:

  • Gli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, ad eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • Le spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione e consolidamento delle competenze rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (nel limite del 10% e comunque nel limite massimo di 300 mila euro).

Misura del credito di imposta

Il credito d’imposta è proporzionale alla spesa sostenuta e pertanto varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi, secondo la seguente tabella:

 

MISURA DEL CREDITO D’IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0

Importo investimento

Fino a € 2.500.000

Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000

Superiore a € 10.000.000 fino a € 50.000.000

Riduz. consumi energetici:

dal 3% al 6% (struttura produttiva) ovvero dal 5% al 10% (processi)

35% 15% 5%

superiore al 6% fino al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 10% fino al 15% (processi)

40%

20% 10%

superiore al 10% (struttura produttiva) ovvero superiore al 15% (processi)

45% 25%

15%

Come richiedere il credito

Gli adempimenti richiesti per l’accesso all’agevolazione prevedono la presentazione telematica (presso l’apposita piattaforma predisposta sul sito internet del GSE) di tre distinte comunicazioni:

  • La presentazione della certificazione preventiva “Ex ante” attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti che si intende introdurre;
  • Entro 30 giorni dalla conferma del credito prenotato è necessario trasmettere la “conferma” relativa all’effettuazione degli ordini;
  • A completamento della procedura è necessaria la presentazione di certificazione “Ex post” comprovante l’effettiva realizzazione dell’investimento in conformità alla prima certificazione.

Oltre alla certificazione tecnica sarà necessaria anche la certificazione contabile rilasciata da un Revisore legale dei conti a comprovare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.

Il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e, se non utilizzato entro il 31.12.2025, è riportabile in avanti ed utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.

Tale credito d’imposta:

  • Non può essere ceduto o trasferito;
  • Non è imponibile ai fini delle imposte indirette;
  • Non è cumulabile con il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”.

 

A cura di Elisa Ghelfi


Concordato preventivo biennale. Il legislatore si ispira a Dante Alighieri.

Concordato preventivo biennale: Il legislatore si ispira a Dante Alighieri

Il risveglio del legislatore è decisamente preoccupante ma dobbiamo accontentarci, meglio tardi che mai. Noi poveri lavoratori (o braccianti?) addetti agli adempimenti fiscali ormai siamo abituati ai continui cambi di rotta, per cui rassegniamoci.

Questa volta però il nostro legislatore pare esser andato oltre ispirandosi nientemeno che al divin poeta, cioè a Dante!

I gironi e la loro struttura

Per coloro che aderiranno alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB per gli addetti ai lavori) i maggiori redditi che emergeranno rispetto al periodo d’imposta precedente saranno soggetti ad un’ imposta sostitutiva proporzionale, variabile a seconda dell’indice di affidabilità fiscale:

  • Nel primo cerchio ritroviamo i contribuenti più affidabili, virtuosi (punteggio ISA da 8 a 10) per i quali è prevista un’ aliquota del 10% (i graziati);
  • Nel secondo cerchio ritroviamo i contribuenti meno affidabili (punteggio ISA da 6 a 8) per i quali è prevista un’ aliquota del 12%;
  • Nel terzo cerchio ritroviamo i contribuenti poco affidabili (punteggio ISA inferiore a 6) per i quali è prevista un’ aliquota del 15% (oltra a una energica flagellazione);
  • La tassa piatta sui redditi “emersi” avrà un’aliquota variabile a seconda del grado di affidabilità fiscale del contribuente.

I gironi del nostro legislatore sono più ridotti rispetto a quelli danteschi. Tuttavia, considerata la grande incertezza giuridica, l’estensione delle bolge è dietro l’angolo con alta probabilità di nuovi spazi e gironi.

Più che novità...conferme

In extremis rispetto alla scadenza delle imposte, nel corso del Consiglio dei ministri è stato approvato in lettura definitiva il testo del Decreto Correttivo al Concordato Preventivo Biennale in cui troviamo queste conferme:

  • Al 30 agosto 2024 differimento dei versamenti che scaturiscono dalla dichiarazione dei redditi, con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
  • Confermata, in assenza di smentite, anche la proroga al 15 settembre 2024 della quinta rata della rottamazione-quater.

Ne consegue che per i contribuenti che esercitano un’ attività per la quale sono stati approvati gli indicatori di affidabilità fiscale, con ricavi inferiori a 5.164.569 euro, e per i forfettari, indipendentemente dall’attività esercitata e dall’ammontare di ricavi, le somme in scadenza il 31 luglio 2024, a titolo di imposte sui redditi, contributi previdenziali da quadro RR e diritto camerale, potranno essere versate al 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40%. Pertanto, avremo la prima rata al 30 agosto 2024, la seconda rata al 16 settembre 2024 e così via.

Il decreto correttivo estende ai contribuenti anche maggiore tempo per valutare la proposta di concordato, la cui adesione deve essere esercitata all’interno del modello Redditi 2024 di prossima scadenza. Con il differimento dei termini di versamento delle imposte, infatti, viene previsto un ulteriore differimento dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, ora fissata definitivamente al 31 ottobre 2024.

 

A cura di Mariano Govoni


Maxi deduzione fiscale. Nuove assunzioni

Maxi deduzione fiscale per le nuove assunzioni

Con apposito Decreto Ministeriale del 25.6.2024 sono state definite, per il solo 2024, le disposizioni attuative relative alla maxi deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Limitatamente a quanto di interesse, l’agevolazione è riconosciuta a:

  • i titolari di reddito d’impresa (imprese individuali, comprese le imprese familiari, società di persone e di capitali).

L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività per l’intero periodo di imposta 2023.

Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese che si trovano in stato di liquidazione giudiziale o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Per accedere all'agevolazione

Al fine di accedere all’agevolazione:

  • Nel 2024 devono essere assunti lavoratori a tempo indeterminato;
  • Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve essere superiore al numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel 2023;
  • Il numero complessivo di dipendenti (inclusi quelli a tempo determinato) a fine 2024 deve essere superiore al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel 2023.

Per la determinazione delle suddette condizioni, viene previsto che:

  • La trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuata nel 2024 siano rilevanti al fine di accedere all’agevolazione;
  • I lavoratori part time rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

Non rilevano i lavoratori dipendenti i cui contratti sono ceduti a seguito di trasferimento di azienda o rami d’azienda per effetto di operazioni straordinarie (es. fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni, affitti) o di cessione dei contratti di lavoro, sempre che il contratto sia in essere al termine del 2024.ò In caso contrario, detti dipendenti riducono l’incremento occupazionale.

In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore importo tra:

  • Il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (voce B.9. Conto economico);
  • L’incremento del costo complessivo del personale dipendente (voce B.9. Conto economico) rispetto a quello relativo all’esercizio 2023.

Maxi deduzione

La maxi deduzione consiste, ai fini della determinazione del reddito, in una maggiorazione pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.

Quindi, ai fini della determinazione del reddito, il costo del personale è maggiorato di un importo pari al 20% e di un ulteriore 10% in relazione a nuove assunzioni a tempo indeterminato di dipendenti riconducibili a ciascuna delle categorie meritevoli di maggior tutela. In tal caso, quindi, la maggiorazione totale sarà pari al 30%.

Quali le categorie con maggiorazione al 10%

Le categorie che consentono l’ulteriore maggiorazione del 10% del costo del lavoro sono riferibili a:

  • Lavoratori molto svantaggiati;
  • Persone con disabilità;
  • Donne con almeno due figli minori;
  • Giovani ammessi all’incentivo all’occupazione;
  • Soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.

 

A cura di Paolo Mantovani


Concordato preventivo biennale.

Il concordato preventivo biennale si sdrai sotto l'ombrellone, per meditare e va in vacanza

Le modifiche al concordato preventivo biennale continuano a susseguirsi tra normative, bozze e proposte. Il tutto concorre a delineare un quadro sempre più confuso, che vede da una parte il legislatore impegnato nel tentativo di invitare quanti più contribuenti possibili all’adesione e, dall’altra parte, i contribuenti sempre più confusi e in qualche modo tentati. Nell’effettuare la scelta è bene avere ben chiare le conseguenze, che non sono certamente limitate ai soli esercizi concordati né al solo contribuente aderente.

Tale decreto, aveva previsto una serie di “sconti” per il 2024:

  • Uno specifico per i soggetti colpiti da eventi calamitosi o straordinari, proporzionato alla durata di sospensione dell’attività;
  • Uno invece concesso a tutti i contribuenti per i quali il reddito “atteso” per il 2024 risulta più alto di quello del 2023. In tal caso, solo per il 2024, invece di venir proposto il reddito atteso pieno, la proposta è pari al reddito 2023 più il 50% della differenza tra l’atteso 2024 e il dichiarato 2023.

Questo “sconto” per il 2024 è stato introdotto con l’intento dichiarato di “avvicinare gradualmente” i contribuenti al nuovo istituto. In altri termini, visto che il rischio di mancata adesione è alto, per via delle attese spesso troppo lontane (al rialzo) rispetto al dichiarato 2023, si concede uno sconto ma solo per un anno perché comunque le intenzioni sono chiare:

portare tutti i contribuenti al massimo grado di affidabilità fiscale, il prima possibile.

Un fallimento annunciato

Evidentemente anche questo sconto non è stato considerato sufficiente ad invogliare più contribuenti ad approcciare il concordato, che (almeno per il momento) pare confermarsi un fallimento annunciato, peraltro ricalcando quanto già accaduto in passato con una misura sostanzialmente anomala. L’onda lunga del concordato, poi, potrebbe andare a lambire anche i contribuenti che non aderiranno, sempre che le adesioni siano consistenti. Infatti, la presenza di un maggior numero di contribuenti con dichiarati da “10” comporterà anche la revisione al rialzo degli ISA con maggiori aspettative che, per l’effetto delle medie, andranno quindi ad incidere su tutti i contribuenti.

Orbene!  questo “patto” con l’amministrazione finanziaria pare che, nonostante gli sconti concessi o promessi, non convinca affatto ed ecco che……

il travagliato iter legislativo del decreto correttivo inerente il Concordato preventivo biennale impone una nuova programmazione per gli studi professionali e, di conseguenza, manda tutti in vacanza (per coloro che riusciranno).

Posticipi, posticipi e ancora posticipi

Tutto doveva chiudersi al 30 settembre 2024, poi al 15 ottobre 2024, poi al 31 ottobre 2024, con il rischio di arrivare, nuovamente, al 30 novembre 2024, ovvero al precedente termine di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi, oggi anticipato. Le numerose proposte di modifica poste al vaglio dell’esecutivo dopo la prima consultazione parlamentare sembrano già preannunciare una nuova proroga dei termini di adesione, con regole profondamente differenti rispetto a quelle originariamente previste dal Decreto Legislativo n. 13 del 2024.

Per questi motivi, fino a quando non vi saranno regole certe e software aggiornati, in linea con le novità legislative, ogni attività spesa per il Concordato preventivo biennale rischia di essere persa, stravolta dalle novità che arriveranno. La curiosità per il nuovo strumento ha già indotto i professionisti all’esplorazione delle proposte di adesione, ma vista la situazione tanto vale non perdere ulteriore tempo, rimandare ogni velleità di concordato preventivo a dopo le ferie e pensare esclusivamente alla determinazione delle imposte a saldo e in acconto secondo i metodi ordinari.

Guardiamo il lato positivo

In tutto questo c’è un lato positivo: attendere l’approvazione definitiva del decreto correttivo, che dovrà necessariamente arrivare prima del 31 luglio 2024 al fine di cristallizzare la “proroga” dei termini di pagamento, sarà un’occasione utile per assaporare i chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sull’argomento. È impossibile, anche solo immaginare, che l’Agenzia delle Entratesi comporti come in altre occasioni simili lasciando i contribuenti, fino all’ultimo giorno, senza chiarimenti.

Auspico che con il correttivo alla mano e la circolare chiarificatrice a disposizione (si spera comprensibile) tutto sarà più chiaro. Vogliamo crederci?

 

A cura di Mariano Govoni


ASD. Associazioni sportive dilettantistiche.

Novità per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Dal 1° gennaio 2025, le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) dovranno affrontare una serie di importanti adempimenti e novità legislative per rimanere conformi alla normativa vigente.

Le novità

In primo luogo, con l’entrata in vigore del nuovo regime IVA per gli enti non profit, le ASD dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni fiscali che prevedono l’applicazione dell’IVA sui corrispettivi specifici per corsi e lezioni sportive, richiedendo un aggiornamento delle procedure contabili e fiscali.

Statuti

Gli statuti delle ASD, inoltre, devono essere conformi alle disposizioni del Decreto Legislativo 36/2021, includendo clausole specifiche come l’assenza di fini lucrativi e il divieto di distribuzione indiretta di utili. Questo aggiornamento, che doveva essere completato entro il 30 giugno 2024, è fondamentale per mantenere le agevolazioni fiscali, pena la cancellazione dal registro.

Nuove categorie di lavoratori

La gestione dei lavoratori sportivi ha subito modifiche significative con l’introduzione di nuove categorie di lavoratori:

  • volontari;
  • lavoratori generici;
  • lavoratori sportivi.

Le ASD devono adeguarsi alle nuove norme di inquadramento e retribuzione, beneficiando di specifiche agevolazioni fiscali per garantire una corretta gestione del personale. In particolare, sarà importante rispettare il limite di 400 euro mensili per i compensi dei collaboratori sportivi, superato il quale saranno applicate specifiche ritenute fiscali e previdenziali.

Comunicazioni obbligatorie

Un altro obbligo riguarda le comunicazioni obbligatorie al Centro per l’impiego e ad altri enti competenti tramite il RASD (Registro nazionale delle attività sportive dilettantesche), specialmente per i direttori di gara e altri collaboratori. Queste comunicazioni devono essere effettuate precedentemente per evitare penalità.

Cosa accadrà dal 2025

Dal 2025, le ASD potranno esercitare attività secondarie rispetto alle attività istituzionali, purché siano previste nello statuto. Queste attività, come sponsorizzazioni e gestione di impianti sportivi, devono avere un carattere secondario e strumentale, rispettando i limiti e criteri definiti dalla legge.

Legge 398/1991

Le ASD potranno continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali della Legge 398/1991, che prevede semplificazioni contabili e una tassazione forfettaria sui proventi commerciali, adeguando le proprie procedure fiscali in base alle nuove disposizioni.

Questi adempimenti e modifiche mirano a garantire la trasparenza, la legalità e la sostenibilità delle associazioni sportive dilettantistiche in Italia.

 

A cura di Lorenzo Merli


Spopolamento. Incentivo economico regionale Emilia-Romagna

Incentivo contro lo spopolamento delle frazioni, aree rurali e montane

Uno dei problemi principali per chi abita in zone scarsamente popolate come piccole frazioni e aree rurali o montane, è la difficoltà nel trovare un negozio nelle vicinanze che offra alimentari e beni di prima necessità, il che obbliga a doversi spostare anche di parecchi chilometri per approvvigionarsi e rende sempre meno appetibile il restare ad abitare in queste zone poco servite.

Come affrontare lo spopolamento

La Regione Emilia-Romagna ha affrontato il problema emanando un bando che prevede un incentivo all’apertura di nuove attività commerciali o al potenziamento di quelle esistenti purché siano posizionate appunto in località scarsamente popolate e che rappresentino un presidio capace di fornire beni e servizi di prima necessità e contrastino i fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi, una delle principali cause dello spopolamento.

Si tratta degli esercizi commerciali polifunzionali, ossia esercizi nei quali l’attività di commercio al dettaglio, con superficie di vendita non superiore a 250 metri quadrati, prioritariamente di prodotti del settore merceologico alimentare e l’eventuale attività di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar/ristorante), sono esercitate unitamente ad altri servizi di interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati situate nei nuclei abitati con popolazione inferiore a 3.000 abitanti o nelle aree montane e rurali appositamente individuate dai Comuni nel loro territorio.

Il bando contiene il dettagliato elenco delle località rientranti nell’agevolazione.

Clicca qui per scaricare l’elenco

Interventi ammessi

Sono ammissibili gli interventi finalizzati all’insediamento, avvio e sviluppo di esercizi commerciali polifunzionali sostenute e pagate dal soggetto beneficiario a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2026 o al diverso termine individuato a seguito di eventuale concessione di proroga, per:

  • L’acquisizione, la progettazione, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione e l’ampliamento dei locali adibiti o da adibire all’esercizio dell’attività d’impresa e l’acquisizione delle relative aree;
  • L’acquisto, il rinnovo e l’ampliamento delle attrezzature, degli impianti e degli arredi necessari per l’esercizio e l’attività d’impresa;
  • L’acquisto di un autoveicolo a uso commerciale, purché in regola con le normative vigenti per il trasporto di merci deperibili;
  • La realizzazione di zone dotate di accesso pubblico alla rete telematica;
  • La realizzazione di punti di informazione turistica (IAT diffusi) secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1223/2023e di sportelli di erogazione di servizi di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza.

Agevolazione

I contributi sono concessi in regime de minimis, nella misura massima del 60% della spesa ammissibile e per un importo massimo di 40.000 euro.

Scadenza

Le domande devono essere trasmesse entro e non oltre il 30 settembre 2024.

A cura di Franco Meletti 


Dichiarazione Redditi. Proroga scadenza soggetti ISA

Dichiarazione dei redditi- proroghe scadenza per i soggetti ISA

Il 20 giugno 2024 il Consiglio dei ministri ha approvato un sostanzioso pacchetto di interventi normativi. Questi interventi comprendono:

  • la proroga dei termini di versamento;
  • l’entrata in vigore di nuovi Testi unici;
  • Significative modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale.

Indici sintetici di affidabilità: ISA

L’intervento più rilevante ha chiarito che i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e i contribuenti minimi (in regime di vantaggio e forfetario) possono effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA entro il 30 agosto, applicando la maggiorazione dello 0,4%.

L’art. 37 del Decreto Legislativo 13/2024 ha differito al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, i termini di versamento originariamente fissati al 30 giugno 2024 per i contribuenti che applicano gli ISA, compresi quelli in regime forfetario o di vantaggio.

La normativa indicava il 31 luglio come termine per i versamenti senza ulteriori precisazioni sulla possibilità di differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%. Tuttavia, successivi chiarimenti normativi hanno confermato questa possibilità. Secondo le bozze del Decreto Legislativo correttivo, i soggetti interessati dalla proroga possono effettuare i versamenti del saldo 2023 e del primo acconto 2024:

  • Entro il 31 luglio 2024, senza maggiorazione;
  • Entro il 30 agosto 2024, con una maggiorazione dello 0,4%.

Cosa sono e chi è soggetto agli ISA?

ISA è l’acronimo di “Indici sintetici di affidabilità”. L’Agenzia delle Entrate ha istituito questi indici di misurazione con l’intento di favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili, andando a migliorare la collaborazione tra i soggetti che devono farli e le istituzioni. Si tratta di indici che svolgono la funzione di indicatori, misurando attraverso un metodo statistico-economico i dati e le informazioni fornite, permettendo così di calcolare l’affidabilità di un determinato contribuente tramite un sistema di voti che va da 1 a 10, dove 10 è il massimo.

A dover presentare gli ISA sono quegli esercenti di attività d’impresa o di lavoro autonomo appartenenti ai settori agricoltura, manifatture, servizi, professioni, commercio che svolgono come attività prevalente un’attività scelta in base al proprio codice Ateco e per la quale risulti approvato un ISA a patto che non sia presente un motivo di esclusione.

Conseguenze della proroga

Questa proroga consente ai contribuenti di valutare l’adesione al concordato preventivo biennale, nonostante la disciplina non sia ancora completa. Le nuove disposizioni contenute nel Decreto Legislativo correttivo, approvato dal Consiglio dei ministri, dovranno ora essere esaminate dalle Commissioni parlamentari competenti. L’intervento normativo mira a risolvere criticità emerse nella fase di analisi iniziale del nuovo istituto e a rendere più conveniente l’adesione al concordato.

A tal fine, sono stati prorogati i termini di presentazione delle dichiarazioni dal 15 ottobre 2024 al 31 ottobre 2024, ed è stata introdotta una nuova modalità di calcolo degli acconti 2024, che riduce l’impatto delle maggiorazioni d’imposta legate al concordato preventivo biennale. Il Decreto Legislativo correttivo prevede nuove cause di esclusione dal concordato e nuovi criteri per determinare il reddito da lavoro autonomo o d’impresa rilevante.

A cura di Chiara Marsili


Patente a punti. Cantieri edili.

Patente a punti: le ultime modifiche

Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono state apportate le seguenti modifiche all’art. 27 del D. Lgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Sul Lavoro) – Patente a Punti.

Chi deve possedere la patente a punti e quali i requisiti

A decorrere dal 1° Ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri edili.

La patente è rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in presenza dei seguenti requisiti:

  1. Iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. Adempimento da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  3. Possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  4. Possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente (DVR);
  5. Possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6 del D. Lgs. 241/1997 e della normativa vigente (DURF);
  6. Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (RSPP).

Con decreto ministeriale e sentito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, saranno individuate le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti.

La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno dei requisiti precedentemente elencati.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti obbligati di operare nei cantieri, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti. Con decreto ministeriale saranno individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.

Crediti patente a punti: come funziona

Al rilascio della Patente vengono assegnati al titolare 30 crediti che gli consentono di operare nei cantieri temporanei e mobili fino ad una dotazione non inferiore a 15 crediti.

Le decurtazioni possono avvenire solo in caso di provvedimenti definitivi (accertati con sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzioni amministrative) emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, alla luce delle fattispecie di violazioni esplicitate in apposito Allegato, riferito al novellato art.27 del D.Lgs 81/2008.

Tra le violazioni più gravi previste vi sono:

  • Infortunio mortale (- 20 crediti);
  • Infortunio che determina inabilità permanente al lavoro (- 15 crediti);
  • Malattia professionale (-10 crediti).

Cosa succede con punteggio inferiore a 15 crediti

La patente con un punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto, salva l’adozione di eventuali provvedimenti.

Cosa succede in mancanza della patente o del documento equivalente

In mancanza della patente o del documento equivalente, alle imprese e ai lavoratori autonomi, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a € 6.000,00, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 30 del D. L. 19/2024.

Se nei cantieri si dovessero verificare infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi. Contro il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso.

I provvedimenti vengono comunicati entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall’amministrazione che li ha emanati all’Ispettorato Nazionale del Lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.

L’attestazione del possesso di tutta la documentazione richiesta può essere anche autocertificata dal richiedente, ma a fronte di dichiarazioni false o non del tutto rispondenti a verità è prevista la revoca della Patente a crediti. Per tali aziende sarà richiedibile solo dopo almeno 12 mesi e la modalità per procedere alla richiesta della Patente a crediti saranno le medesime previste in prima richiesta.

Committente o responsabile dei lavori: cosa deve fare

Il committente o il responsabile dei lavori, nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, verifica il possesso della patente a punti e/o documento equivalente.

Dall’obbligo del possesso di tale attestazione sono esclusi:

  • Chi effettua mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
  • Le aziende di un altro Stato in possesso di un documento che venga ritenuto equivalente;
  • Le imprese in possesso della SOA, solamente per le imprese rientranti in una classifica pari o superiore alla III fascia.

 

A cura di Francesca Zuccarà