Buoni pasto o indennità di mensa: cosa conviene ai datori di lavoro

Tutti i datori di lavoro subordinato, quando in azienda non è presente la mensa, possono decidere di corrispondere ai propri dipendenti l’indennità di mensa o i buoni pasto.

In particolare, il diritto spetta ai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché ai soggetti che hanno instaurato un rapporto di collaborazione anche non subordinato (decreto 7 giugno 2017, n. 122).

Attenzione:

In ogni caso il datore di lavoro non è obbligato a concedere ai propri dipendenti i buoni pasto, a meno che non sia specificamente previsto dal CCNL applicato, dalla contrattazione individuale o dalla contrattazione decentrata (aziendale e/o territoriale).

Buoni pasto: cosa sono

I buoni pasto sono documenti emessi in forma cartacea o elettronica che danno al loro possessore il diritto di ottenere, dagli esercizi convenzionati con la società di emissione, la somministrazione di alimenti e bevande e la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo. In sostanza, i buoni pasto permettono all’utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo della mensa aziendale di importo corrispondente al valore facciale del buono pasto. Possono essere utilizzati solo se datati e sottoscritti dal titolare.

I buoni pasto sono esenti da tassazione fino all’importo giornaliero stabilito dalla legge:

soltanto l’eccedenza rispetto a tale cifra concorre a determinare il reddito da lavoro dipendente ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.

Il buono cartaceo non è soggetto a trattenute fino al valore facciale di 4 euro, quello elettronico è esente da tassazione fino al valore di 8 euro.

I buoni pasto non sono:

  • cedibili;
  • commercializzabili;
  • cumulabili oltre il limite di 8 buoni o convertibili in denaro.

Indennità di mensa: di cosa si tratta

L’indennità sostitutiva di mensa si identifica come un importo corrisposto mensilmente ai lavoratori delle aziende che non vantano una mensa aziendale.

L’importo stabilito a titolo di indennità è erogato al lavoratore che consuma il pasto fuori casa nel corso dell’orario di lavoro. Si tratta di un importo lordo, poiché l’indennità sostitutiva di mensa è soggetta sia a tassazione che contribuzione.

Sono previste 4 modalità per la gestione dell’indennità di pasto in favore dei lavoratori dipendenti:

  • la concessione di buoni pasto esenti da oneri fiscali e previdenziali fino a 4 euro (8 euro se elettronici);
  • le indennità di mensa interamente imponibili sotto il profilo contributivo e fiscale;
  • le indennità sostitutive corrisposte agli addetti alle strutture lavorative a carattere temporaneo, come gli addetti ai cantieri edili o le unità produttive ubicate in zone dove mancano servizi di ristorazione, esenti fino al limite di 5,29 euro al giorno;
  • l’erogazione del servizio attraverso apposite mense aziendali. In questo caso il limite di esenzione non opera sia per le mense interne, che per i pubblici esercizi essenzialmente sulla base e nei limiti di importo stabiliti con apposite convenzioni o contratti d’appalto tra datore di lavoro e pubblico esercizio.

La non imponibilità fiscale e contributiva degli importi erogati sotto forma di buoni pasto si applica anche ai lavoratori subordinati a tempo parziale, ma soltanto se l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda il diritto alla pausa pranzo.

Il buono pasto non costituisce diritto imprescindibile del lavoratore e spetta soltanto quando previsto da un apposito accordo collettivo o individuale.

In mancanza di tale accordo i benefici previsti dai buoni pasto non possono essere pretesi, poiché non rappresentano una parte della retribuzione ma un beneficio assimilato alle prestazioni di welfare. La legge, quindi, non impone al datore di lavoro alcun obbligo sul rilascio dei buoni pasto, poiché la loro concessione è sempre specificata nel contratto di assunzione o è frutto di successivi accordi.

Cosa si risparmia

L’erogazione dei buoni pasto consente alle aziende di ottenere un risparmio, sul costo del lavoro del proprio personale dipendente, pari quasi al 3% (clicca sull’immagine sottostante per ingrandire)

A cura di Paolo Mantovani


Segnali di riapertura nella cessione dei Bonus edilizi

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad una serie di notizie ed annunci provenienti dal mondo bancario. Di Istituti che riaffermano il proprio impegno nelle operazioni di acquisto o di rivendita dei Bonus edilizi, per lo più legati al superbonus 110, che sta mettendo in seria difficoltà imprese edili e famiglie. Vediamo, quindi, cosa si sta muovendo.

Seguendo uno schema che si va consolidando, la “ri-cessione”, o rivendita, dei Bonus a imprese fuori dalla cerchia degli istituti di credito (principalmente aziende industriali e commerciali), sta diventano una leva per incrementare la capacità di acquisto e chiudere, così, altri contratti di acquisto.

In pratica le Banche riprenderanno ad acquistare Bonus edilizi, ma non più per utilizzarli in compensazione delle proprie imposte e contributi che ogni mese versano allo stato (le banche, infatti, tra contributi dei propri dipendenti, ritenute fiscali, imposte specifiche sulle attività creditizie e le imposte sui loro redditi che non mancano mai hanno sicuramente un’ottima capienza), ma da ora in poi principalmente per rivenderle ad altri soggetti.

Non compreranno più per i propri consumi ma diventeranno intermediari o rivenditori di crediti fiscali. Guadagnando ovviamente sugli sconti sia in fase di acquisto, che nelle attività di vendita.

Nello specifico...

Intesa Sanpaolo è la prima banca ad utilizzare questo meccanismo, dopo aver stipulato “accordi quadro” con imprese che, nel corso del tempo, utilizzeranno i crediti acquisiti scontandoli nei propri F24. Nel giro di pochi mesi, Intesa Sanpaolo ha già sottoscritto contratti di rivendita per un controvalore di 6,5 miliardi di Bonus acquistati in precedenza, liberando capacità fiscale per nuovi acquisti sul mercato.
Ad oggi il gruppo Intesa Sanpaolo ha già acquistato oltre 16 miliardi di crediti fiscali e conferma di proseguire la propria attività sul mercato dei Bonus edilizi ed in particolare a portare a termine gli impegni di acquisto già sottoscritti.

Di pochi giorni fa anche l’annuncio di Crédit Agricole Italia di voler rinnovare il proprio impegno nella gestione dei crediti fiscali legati al superbonus e altri bonus edilizi. Dalla Banca fanno sapere di essere a un passo dalla riapertura per riavviare progressivamente l’acquisto di nuovi crediti, al fine di supportare le numerose imprese coinvolte nel settore edilizio e delle filiere collegate, oltre che per le famiglie in difficoltà a causa del blocco delle cessioni.
Così come Intesa Sanpaolo anche Crédit Agricole sta lavorando insieme con un gruppo di aziende a cui rivendere i Bonus fiscali.

Già in aprile, Crédit Agricole ricomincerà ad acquistare crediti con un plafond crescente man mano che verranno ceduti i crediti già acquisiti al gruppo di aziende partner.

Anche UniCredit negli ultimi giorni ha annunciato la ripresa degli acquisti di crediti collegati a ristrutturazioni e in particolare agli sconti in fattura e ai crediti collegati alle spese fatte nel 2022.

Sulla stessa linea Banco Bpm ha dato seguito ad alcune anticipazioni che avevano parlato di una “riapertura mirata” agli acquisti di Bonus edilizi.

Infine, Enel X sta mettendo a punto un progetto strutturato per l’acquisto di crediti da girare alle imprese.

Possibilità di utilizzo dei crediti edilizi

Il decreto cessioni ha dato, inoltre, altre possibilità di utilizzo ai possessori di crediti edilizi quali:

  • la possibilità di “spalmare” il credito in 10 anni per chi non avesse sufficiente capienza per scontarlo in 4 o 5 anni;
  • la possibilità di conversione in Btp, per non dimenticare infine anche lo scudo più ampio della responsabilità solidale, che dà maggiori garanzie agli acquirenti.

Ricordiamo infine...

…la possibilità di sottoscrivere accordi che prevedano la cessione del credito con pagamento dilazionato nel tempo, ovvero negli anni nei quali l’acquirente potrà utilizzarlo.

In questo modo per l’acquirente non ci sarà la necessità di indebitarsi per l’acquisto, se non nei confronti del debitore ma senza alcun bisogno di congelare risorse finanziarie.
Per il venditore (incapiente) ci sarà la possibilità di recuperare il bonus, anche se in qualche anno, ma forse con minori oneri finanziari dato dallo sconto molto elevato praticato ultimamente dagli Istituti di credito.

A cura di Egidio Veronesi


Assunzioni agevolate personale femminile- in attesa del via libera UE

La legge di Bilancio ha prorogato al 31/12/2023 il bonus assunzione donne, che è in attesa di approvazione da parte della Commissione Ue.

Questa agevolazione spetta a tutti i datori di lavoro privati , compresi quelli del settore agricolo, che assumono personale femminile nell’anno 2023, in particolari condizioni svantaggiate. E’ possibile usufruire dell’esonero contributivo totale nel limite massimo di  8.000,00 euro annuali.

Ma devono essere presenti le seguenti condizioni...

  • Donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti, nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • Donne di qualsiasi età, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici, caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo -donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (vedi DM del 16 novembre 2022);
  • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Esclusioni

Restano esclusi i rapporti di lavoro:

  • Domestico;
  • Intermittente;
  • Ripartito;
  • Accessorio.

In attesa di operatività

Ribadiamo che il beneficio non è immediatamente fruibile, ma subordinato all’autorizzazione della Commissione Europea.

I datori di lavoro, nel frattempo, potranno beneficiare della misura stabile che consiste in una riduzione pari al 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

L’agevolazione è riconosciuta per la durata di:

  • 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
  • 18 mesi in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o nel caso di assunzione ab orgine a tempo indeterminato.

A cura di Cosetta Meschiari


Definizione agevolata delle cartelle esattoriali ("Rottamazione quater")

La Legge di Bilancio 2023 ha riproposto la “rottamazione” delle cartelle esattoriali con due novità per i debiti ancora aperti nei confronti delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali:

  • Lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, purché siano stati affidati all’Agenzia delle Riscossioni dall’1/1/2000 al 31/12/2015. L’annullamento avverrà d’ufficio il 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente;
  • Per le cartelle i cui carichi siano stati affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 c’è invece la possibilità di vedersi abbuonati interessi, sanzioni e aggio, ed estinguere il debito pagando solo la quota capitale. In molti casi il risparmio può raggiungere anche il 50% circa dell’importo dovuto.

Regole particolari valgono per le multe stradali e per le amministrazioni non statali.

Come sapere se i debiti rientrano nell'agevolazione?

Per sapere se si hanno debiti che possano rientrare in questa agevolazione basta accedere al proprio cassetto fiscale con lo SPID sul sito dell’ Agenzia delle Entrate richiedere l’apposito Prospetto Informativo, che verrà predisposto dall’Agenzia delle Entrate ed inviato via mail entro 24 ore dalla richiesta.

Il prospetto conterrà l’elenco delle cartelle eventualmente rientranti nell’agevolazione e il calcolo degli importi “scontati” usufruendo dell’agevolazione.

Quando presentare la dichiarazione di adesione?

Per aderire alla Definizione agevolata dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2023 l’apposita dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica e utilizzando la procedura  predisposta sul sito.

Quanto al pagamento...

…dovrà essere indicato se si intende versare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, ovvero in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate

  • il 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre

di ciascun anno a decorrere dal 2024.

A cura di Franco Meletti 


Principali novità in arrivo della Riforma Fiscale 2023

Iniziano a delinearsi le linee guida su cui si svilupperà la legge delega di riforma del fisco che il Governo è in procinto di varare. Se le tempistiche di cui si parla saranno rispettate, prima dell’estate la legge delega dovrebbe essere approvata dal Parlamento per poi essere attuata nell’arco di 24 mesi.

L’obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti dichiarativi, razionalizzare il sistema tributario, prevedere nuove misure per contrastare l’evasione e l’elusione fiscale.

Principali novità

Uno dei capitoli più importanti della delega è la riforma della tassazione delle persone fisiche (IRPEF) che prevede il passaggio da quattro a tre aliquote più basse rispetto alle precedenti, ossia quella del 23%, 33% e 43% riducendo così la pressione fiscale nel breve periodo e puntando alla flat tax per tutti con l’obiettivo di rivedere tutte le categorie di reddito attualmente soggette ad IRPEF.

Anche la tassazione delle società è interessata da una importante rivoluzione: si punta ad una nuova IRES a due aliquote del 15% e del 24%. L’aliquota ridotta del 15% dovrebbe applicarsi a quelle società che reinvestono l’utile in occupazione o acquistano beni strumentali. Il principio è

“chi più assume ed investe, meno paga”.

Per l’IRAP si arriva invece all’abrogazione totale dando priorità all’abolizione per le società di persone, studi associati e società tra professionisti e allo stesso tempo trasformandola in una sovra imposta IRES.

Tra le ipotesi al vaglio del governo c’è anche quella di azzerare l’imposta sul valore aggiunto (IVA) su alcuni prodotti di prima necessità come pane, pasta, latte, carne, pesce. Tra i tanti obiettivi, inoltre, c’è anche quello di velocizzare i rimborsi e rivedere le detrazioni e la disciplina del gruppo IVA.

Per i Comuni, Province e Città Metropolitane, si punta ad un nuovo sistema fiscale attraverso il riordino dei tributi locali, la semplificazione degli adempimenti e l’attribuzione del gettito IMU dei fabbricati di classe D ai comuni.

Queste sono solo alcune delle principali novità!

La riforma fiscale 2023 sarà quindi ambiziosa con la speranza di avviare un graduale processo di riduzione del carico fiscale per svecchiare e semplificare il nostro sistema fiscale che ormai dimostra tutti i segni dell’età.

A cura di Emanuela Sorrentino


Ritardi nell'emissione di fatture e scontrini elettronici: arriva la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate

Con un Provvedimento pubblicato lo scorso 6 marzo, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini per comunicare ai contribuenti i dati relativi alle fatture elettroniche ed ai corrispettivi giornalieri trasmessi oltre i termini previsti.

Si ricorda che le fatture elettroniche immediate e gli scontrini giornalieri devono essere trasmessi entro 12 giorni dalla loro emissione o, nel caso di fattura elettronica differita, entro il 15 del mese successivo alla loro emissione.

Tale comunicazione, definita “lettera di compliance”, riporterà, oltre ai dati anagrafici, anche le modalità attraverso cui sarà possibile accedere ai dettagli delle tardive trasmissioni e sanare le irregolarità indicate. Nello specifico, il dettaglio delle tardive trasmissioni sarà recuperabile dall’area web Fatture e corrispettivi.

Per poter sanare le violazioni contestate nella lettera, se corrette, ci si potrà avvalere del ravvedimento operoso con riduzione delle sanzioni previste.

Sarà, inoltre, possibile, nel caso di errori formali, sanare tutte le violazioni avvalendosi dell’istituto della tregua fiscale che prevede un versamento di € 200 per ogni periodo di imposta.

Si ricorda, infine, che nel caso in cui la sanzione per tardivo invio delle fatture elettroniche sia già stata versata al momento dell’invio tardivo, non occorrerà effettuare versamenti aggiuntivi.

A cura di Simona Rossi


Smart working: regole e novità

Con la conversione del decreto Milleproroghe arriva la proroga fino al 30 giugno 2023 del lavoro agile per fragili e per i genitori di figli under 14 che lavorano nel settore privato.

Sono inoltre in pieno vigore le norme “a regime” sul lavoro agile.

Facciamo quindi un breve riassunto su obblighi, diritti, procedure e termini per la corretta applicazione delle regole da parte dei datori di lavoro.

Lo smart working

Lo smart working è caratterizzato dall’alternanza tra lavoro in azienda e altri luoghi scelti dal lavoratore. Spesso la propria abitazione, ma anche presso terzi.

Ad esempio presso parenti che possono accudire i bambini oppure locali in coworking adiacenti alle scuole materne o ai baby parking. L’unico limite è la durata dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, eventualmente distribuito in modo flessibile nell’ambito della giornata o della settimana.

Ai lavoratori che sottoscrivono e realizzano un accordo di smart-working, è garantita parità di trattamento economico e normativo rispetto a chi lavora esclusivamente in azienda.

Per accedere allo smart working serve un accordo tra datore di lavoro e lavoratore. A meno che il lavoratore non ne abbia il diritto nel caso sia un “lavoratore fragile” oppure debba accudire un minore di 14 anni se nel nucleo familiare non sia presente un altro genitore “non lavoratore”.

Questo diritto però ci sarà solamente fino al 30/06/2023. Dopo tale data dovrà sempre intervenire un accordo tra le parti (salvo ulteriori proroghe o cambiamenti normativi).

Formalità per adottare lo Smart working

I datori di lavoro che decidono di adottare lo smart working per uno o più dei propri dipendenti devono stipulare con ciascuno di loro un accordo in forma scritta. In seguito, dovranno comunicare (entro 5 giorni) in via telematica al Ministero del Lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile utilizzando un apposito modello reso disponibile come allegato al Decreto Ministeriale 149/2022.

L’accordo individuale (in forma libera) dovrà però contenere alcuni elementi previsti dalla legge:

  • durata (a termine o a tempo indeterminato);
  • tempi di riposo e misure organizzative e tecniche per garantire il diritto alla disconnessione;
  • attrezzature di lavoro messe a disposizione del lavoratore e/o quelle di proprietà del lavoratore;
  • modi di connessione a internet;
  • modalità per recedere dal contratto e relativo termine di preavviso.

Lavoratori fragili

Sono riconosciuti come “lavoratori fragili” i soggetti con riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità oppure quei soggetti con attestazione medica che certifica una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie gravi con relative terapie salvavita.

I genitori di under 12

Questi genitori hanno diritto a regime ad essere preferiti ad altri lavoratori nelle richieste di poter prestare attività lavorativa in modo agile (smart working).

Largo quindi al lavoro agile, ma non in maniera selvaggia, perché bisognerà rispettare le regole imposte dalla legge (accordo tra le parti e comunicazione al Ministero).

Lo smart working potrà essere in futuro un modo per legare i lavoratori all’azienda, consentendo loro di gestire meglio il rapporto di lavoro e conciliarlo con le proprie esigenze di vita privata.

Il cosiddetto “work-life” balance!

A cura di Egidio Veronesi


Modello di Certificazione Unica 2023

I sostituti d’imposta (aziende) utilizzano la Certificazione Unica 2023  (CU) per attestare i redditi di:

  • lavoro dipendente e assimilati (amministratori);
  • lavoro autonomo;
  • provvigioni e redditi diversi;
  • corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.

I sostituti d’imposta (Aziende) dovranno rilasciare al percettore delle somme (dipendenti, amministratori, professionisti) la certificazione, utilizzando il modello sintetico entro il 16/03/2023.

Entro tale data (16/03/2023) dovrà trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la certificazione utilizzando il modello ordinario.

Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti e non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31/10/2023.

Novità della CU 2023

Nuovi li miti previsti per il solo 2022 in merito alle remunerazioni corrisposte ai lavoratori dipendenti sotto forma di bonus, introdotti a seguito della crisi energetica. Si sottolinea in particolare:

  • innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione dei fringe benefit;
  • la non imponibilità fino a 200 euro dei buoni benzina.

Trova spazio nella CU 2023 anche la nuova disciplina relativa al trattamento integrativo, l’art. 1 com- ma 3 della L. 234/2021, che ha previsto il riconoscimento di una somma non imponibile di importo pari a 1.200 euro per il 2022, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000  euro. Al posto di 28.000 euro come previsto in precedenza.

Nell’ipotesi di reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, tale trattamento è riconosciuto nel caso in cui la somma di determinate detrazioni previste dalla norma sia di ammontare superiore all’imposta lorda calcolata sul reddito complessivo. In questo caso, il trattamento integrativo riconosciuto sarà pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda e comunque non può essere superiore a 1.200 euro.

Con riferimento alle agevolazioni per familiari a carico

A decorrere dal 1° marzo 2022 è stato istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuibile, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base dell’ISEE. L’art. 10 comma 4 del DLgs. 230/2021 ha modificato l’art. 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia. Di conseguenza a decorrere dal 1° marzo 2022 (data di entrata in vigore dell’assegno unico):

  • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni. Incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni, per i figli con disabilità e quelle per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico;
  • è abrogata l’ulteriore detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

Tra le altre novità...

applicabili a decorrere dal periodo d’imposta 2022, certificato nella CU 2023 :

  • l’otto per mille dell’IRPEF può essere destinato anche all’Associazione “Chiesa d’Inghilterra” per fini di culto, istruzione, assistenza e beneficienza.

A cura di Paolo Mantovani


Prima casa: prorogata al 31/10/2023 la sospensione dei termini per la residenza

Con un emendamento al Decreto Milleproroghe in corso di conversione, è stato disposto lo slittamento dei termini da rispettare per il trasferimento della residenza nel Comune necessaria per beneficiare dell’agevolazione prima casa.

Si ricorda che l’agevolazione prima casa, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, prevede l’applicazione dell’aliquota agevolata dell’imposta di registro o dell’Iva nella misura, rispettivamente, del 2% o del 4%.

Inizialmente prevista dal 23/02/2020 fino al 31/03/2022, con tale disposizione la sospensione dei termini si estende al 31/10/2023, data da cui riprende o decorre il termine di 18 mesi entro i quali occorre trasferire la residenza nel Comune per godere dell’agevolazione.

In altri termini:

  • se l’acquisto dell’abitazione è avvenuto prima del 23 febbraio 2020, la sospensione opera da tale data per poi riprendere il 31 ottobre 2023. Ad esempio, se l’acquisto è avvenuto il 23/01/2020, il termine per il cambio residenza non scadrà il 23/07/2021 (18 mesi dall’acquisto), ma il 31/03/2025;
  • se l’acquisto dell’abitazione è avvenuto nel periodo 23/02/2023 – 31/10/2023, i termini cominceranno a decorrere dal 31/10/2023, in questo caso da zero.

A cura di Simona Rossi


Cessione agevolata dei beni ai soci

La legge di Bilancio 2023 ripropone la possibilità di cessione agevolata dei beni ai soci se effettuata entro il 30 settembre 2023.

I beni agevolabili sono gli immobili e i beni iscritti in pubblici registri (automezzi).

L'agevolazione

L’agevolazione risulta particolarmente appetibile quando una società è proprietaria di immobili (terreni, negozi, laboratori, capannoni) che non vengono più utilizzati per l’attività e i soci vorrebbero continuare a gestirli come beni privati o metterli in vendita, facendoli uscire dalla gestione societaria.

In condizioni ordinarie l’eventuale vendita di questi immobili sarebbe assoggettata ad una tassazione solitamente così pesante da scoraggiare la cessione.

L’agevolazione prevista permette invece una tassazione forfettizzata dell’8% o del 10,5% da applicarsi ad un valore che dovrà essere calcolato caso per caso. Rimane comunque molto appetibile perché agganciato alla rendita catastale dell’immobile.

Il versamento dell’imposta deve avvenire in due rate al 30 settembre e 30 novembre 2023.

A cura di Franco Meletti