Titolare effettivo- individuazione e novità redditi 2023

Il Regolamento Ue 2021/241 sollecita una particolare attenzione alla figura del titolare effettivo degli enti che beneficiano dei fondi europei.

Nuovi modelli dichiarativi 2023

In ottemperanza a questa nuova disposizione UE, nei nuovi modelli dichiarativi Redditi 2023, anno di imposta 2022, è stato introdotto il rigo RU150. Rigo nel quale vengono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi.

Il nuovo rigo va compilato non solo da coloro che hanno beneficiato del credito d’imposta in beni strumentali, ma anche per il credito relativo:

  • alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione;
  • al credito d’imposta per la formazione 4.0.

I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno quindi indicare, quale titolare effettivo, la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 25%. Oppure il controllo, nonché, in ultima analisi, i poteri di amministrazione e direzione.

In particolare, i beneficiari dei crediti d’imposta dovranno indicare negli appositi campi del rigo RU150 della Dichiarazione dei Redditi i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi e ,precisamente, per ogni titolare effettivo persona fisica:

  • i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
  • il codice fiscale (per i soggetti non residenti privi di codice fiscale occorrerà indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);
  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato, ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, se diverso dalla residenza anagrafica all’estero.

Ma cosa si intende per Titolare Effettivo?

Ne viene data una chiara definizione dagli articoli 20 e 22 del D.Lgs. 231/2007, in particolare l’art.20 evidenzia che:

Il titolare effettivo diverso dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo”.

Come individuare il Titolare effettivo?

Per la sua individuazione possono essere utilizzati tre criteri:

  • L’assetto proprietario. Sono considerati titolari le persone fisiche che detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Nel caso in cui la percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.
  • L’individuazione del soggetto o dei soggetti che esercitano il controllo della società tramite il possesso della maggioranza dei voti o chi esercita maggiore influenza all’interno dei soci/azionisti. Questo criterio viene utilizzato qualora il primo non risulti realmente utile all’individuazione del Titolare Effettivo.
  • Qualora entrambi questi criteri non diano l’individuazione, la IV Direttiva Europea stabilisce che lo stesso vada individuato nel titolare dei poteri di amministrazione o direzione della società.

A cura di Chiara Marsili


Mini guida: ferie

È questo il periodo dell’anno in cui tradizionalmente trovano utilizzazione le ferie dei lavoratori dipendenti.

Cosa disciplina la legge?

La legge disciplina la durata minima (non inferiore a 4 settimane) di questo istituto, che rappresenta il momento principale e più prolungato di riposo psicofisico per il lavoratore, nonché le modalità di fruizione.

I giorni di ferie spettanti si calcolano considerando due variabili:

  • la maturazione del diritto al momento del godimento delle ferie;
  • la durata stabilita dai contratti collettivi o, in alcuni casi particolari, dalla legge.

La maturazione è collegata all’effettiva prestazione di lavoro.

Un diritto irrinunciabile

La fruizione delle ferie è un diritto irrinunciabile. Qualsiasi patto contrario, sia esso contenuto in un contratto collettivo che in un contratto individuale, è nullo. Le ferie devono essere godute per almeno 2 settimane nell’anno di maturazione. Il residuo maturato ogni anno, invece, deve essere goduto dal lavoratore nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.

Entro il prossimo 30 giugno 2023, quindi, dovranno essere godute dai lavoratori dipendenti le ferie del 2021. Mentre entro il 20 agosto dovranno essere pagati dai datori di lavoro i contributi sulle eventuali ferie non godute.

Una forte tutela...

…prevista dal Legislatore, al fine di garantire ai lavoratori un effettivo momento di prolungato riposo dal lavoro, è rappresentata

dall’impossibilità di monetizzare il diritto al godimento dei periodi di ferie maturati durante la vigenza di un contratto di lavoro.

La liquidazione dell’indennità per ferie non godute è ammessa solamente nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

I decreti hanno stabilito che, fermo il diritto irrinunciabile e costituzionalmente garantito del lavoratore al godimento di ferie annuali retribuite, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spettasse unicamente all‘imprenditore, quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa.

Di competenza del lavoratore, invece, indicare al proprio datore il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale.

A cura di Paolo Mantovani


Delega fiscale: novità della riforma

Con la legge delega dello scorso 16 marzo sono state dettate le indicazioni per attuare la riforma fiscale che prevede una revisione completa del sistema tributario.

Gli scopi della riforma sono essenzialmente legati all’incentivazione della crescita economica, aumento dell’efficienza del sistema tributario e meccanismi di sostegno alle imprese e famiglie.

Le principali novità

Le principali novità riguarderanno:

  • riduzione della pressione fiscale con riordino delle aliquote IRPEF a tre scaglioni contro le attuali quattro;
  • equiparazione della no tax area per lavoratori dipendenti e pensionati;
  • estensione della flat-tax incrementale anche ai lavoratori dipendenti.

È, inoltre, prevista la revisione della tassazione delle società di capitali con riduzione, in presenza di determinate condizioni, dell’aliquota applicata, ad oggi determinata nel 24%.

Nel testo ci si attende anche un riesame dell’IVA adeguando la normativa italiana a quella europea soprattutto in materia di esenzione, la revisione del numero e della misura delle aliquote e la totale modifica della disciplina della detrazione dell’imposta.

A cura di Simona Rossi


ISA 2023: novità

Cause dell'esclusione

Recentemente, con il Decreto 28.4.2023, il MEF ha introdotto una nuova causa di esclusione dall’applicazione degli Indici in vigore per il 2022.

La nuova causa di esclusione è applicabile ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’01.01.2021, per tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare dell’emergenza COVID-19, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari, delle materie prime e all’andamento dei tassi di interesse.

Tale causa di esclusione COVID-19 si aggiunge a quelle più frequentemente applicabili a regime, ossia alle seguenti fattispecie:

  • inizio o cessazione dell’attività;
  • ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro;
  • periodo di non normale svolgimento dell’attività;
  • applicazione del regime forfettario o del regime di vantaggio oppure di altre tipologie di criteri forfettari di determinazione del reddito;
  • esercizio di 2 o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’ammontare dei ricavi dichiarati relativi alle attività diverse da quelle prese in considerazione dall’Indice dell’attività prevalente (comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari) sia superiore al 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuti nel modello Isa approvato per l’attività esercitata;
  • svolgimento dell’attività d’impresa o professionale con partecipazione a un Gruppo Iva.

Tale causa di esclusione, applicabile agli ISA 2023 relativi al 2022 è analoga alle cause di esclusione introdotte:

  • per gli ISA 2021 relativi al 2020 per i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’01.01.2019;
  • per gli ISA 2022 relativi al 2021 ai soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire dall’01.01.2019;

Quindi viene estesa la portata applicativa della causa di esclusione anche al secondo anno di attività.

Al sussistere della già menzionata nuova causa di esclusione, i soggetti interessati sono comunque tenuti alla compilazione del mod. ISA ai fini della sola comunicazione dei dati.

Per tali soggetti è possibile non acquisire i dati precalcolati, limitandosi alla sola compilazione del mod. ISA. Come specificato, infatti, dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 4.6.2021, n. 6/E, tali soggetti oltre a dover indicare nel “modello redditi” la specifica causa di esclusione, devono compilare il mod. ISA

prescindendo dall’importazione delle variabili precalcolate e senza effettuare il calcolo”.

I soggetti interessati da tale causa di esclusione dall’applicazione degli ISA non possono accedere al regime premiale, ancorché debbano compilare il mod. ISA.

Regimi premiali

Con il Provvedimento 27.04.2023 l’Agenzia delle Entrate ha individuato i livelli di affidabilità ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali per il 2022 a seguito dell’applicazione degli ISA 2023.

L’Agenzia ha confermato i livelli di affidabilità del 2021, prevedendo la possibilità di accedere ai benefici premiali sulla base di un punteggio idoneo:

  • per l’anno di applicazione (2022);
  • calcolato come media dei punteggi relativi al biennio 2021- 2022 al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco temporale più ampio. Circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità fiscale ripetuta nel tempo, quindi ai soggetti che presentano un elevato livello di affidabilità complessivo. Calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2021 e 2022.

I benefici premiali legati alla media 2021-2022 interessano in particolare il soggetto che:

  • nel 2021 ha conseguito un punteggio che consentiva di accedere al regime premiale (da 8 a 10);
  • nel 2022 non raggiunge un punteggio sufficiente per la premialità (inferiore ad 8).

Il punteggio 9 per il 2022 o nella media 2021-2022 prevede l’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative e l’esclusione della determinazione sintetica del reddito. A condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.

Il punteggio 8,5 per il 2022 o 9 nella media 2021-2022 prevede l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici.

Il punteggio 8 per il 2022 o 8,5 nella media 2021-2022 prevede:

  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a:
    • € 50.000 annui relativamente all’IVA;
    • € 20.000 annui per le imposte dirette / IRAP.
  • l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui.

Il solo punteggio 8 per il 2022 prevede l’anticipazione di almeno 1 anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento. L’accesso a quest’ultimo beneficio premiale non può essere ottenuto per effetto della media tra i punteggi ISA 2021–2022.

L’obbligo della sola compilazione del mod. ISA ai fini dell’acquisizione dei dati non consente l’accesso ai benefici premiali.

A cura di Elisa Ghelfi


Decreto lavoro n.48/23 (decreto lavoro Calderone)- altre cose da sapere

È in vigore dal 5 maggio scorso il D.L. n.48/23, che disciplina misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. Con questo provvedimento vengono introdotti:

  • L’ assegno per l’inclusione sociale dal 1° gennaio 2024 sostituirà il Reddito di cittadinanza come misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli.

Come?

Attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne, ultrasessantenne o invalido civile.

Ai datori di lavoro privati che assumeranno i beneficiari dell’Assegno di inclusione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato sarà riconosciuto, per 12 mesi, l’esonero al 100% dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, con limite di 8.000 euro annui.

  • I contratti a termine potranno avere durata superiore ai 12 mesi, ma non eccedente i 24 mesi nei casi previsti dai contratti collettivi, per “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva” o per sostituire altri lavoratori;
  • Il taglio del cuneo fiscale di 4 punti percentuali per i dipendenti dall’ 01.07.2023 al 31.12.2023, senza ulteriori effetti sulla 13esima;
  • Welfare aziendale: viene confermato l’incremento della soglia dei fringe benefit entro 3.000 euro per dipendenti con figli a carico (incluse le utenze domestiche di acqua, luce e gas);
  • Sanzioni per omesso versamento delle ritenute previdenziali: non si pagherà più una sanzione da 10.000 a 50.000 euro, ma da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

All’interno del Decreto Lavoro, poi, trovano spazio:

  • L’esonero contributivo al 60% per i datori che dall’01.06.2023 assumeranno giovani Neet.
  • L’incremento del Fondo nuove competenze nel periodo di programmazione 2021-2027;
  • La proroga al 31.12.2023 della cassa integrazione straordinaria per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione;
  • La proroga del contratto di espansione per tutto il 2023;
  • Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

A cura di Paolo Mantovani


Acconto IMU al 17/06/2023

Entro il prossimo 17 giugno 2023 i proprietari di fabbricati e terreni saranno tenuti a versare l’acconto IMU 2023.

Come di consueto, l’ufficio calcolerà l’acconto dovuto in base alle aliquote decise per l’anno 2022 dal Comune in cui sono ubicati gli immobili. Solo nel conteggio relativo al saldo di dicembre si applicheranno le aliquote definitive deliberate per il 2023.

È importante ricordare che l’IMU si paga con riferimento alla situazione degli immobili per l’anno in corso (2023).

Ricordiamo che fin da ora dovranno essere comunicate all’ufficio anche le eventuali variazioni avvenute dall’01/01/2023 che interessino i fabbricati o i terreni posseduti. Perché se ne dovrà tener conto già nel prossimo versamento del 17 giugno 2023.

Quali sono le variazioni da comunicare?

  • Acquisti e vendite di immobili, con relativa data di trasferimento della residenza;
  • Inizio/termine di pratiche edilizie (ristrutturazioni, inagibilità, variazioni catastali in generale);
  • Inizio, cessazione o variazioni di contratti di locazione stipulati dal proprietario;
  • Concessione di abitazioni in comodato gratuito a parenti;
  • Aver appena ereditato degli immobili, anche se la successione non è ancora stata presentata.

Quali agevolazioni comporta l’aver stipulato un contratto di locazione?

Ogni Comune è libero di decidere se e in che misura incentivare la stipula di contratti di locazione.

Nella maggior parte dei casi i Comuni fanno pagare un’aliquota superiore agli immobili sfitti rispetto a quelli locati, ma anche il tipo di contratto può incidere sul conteggio.

L’agevolazione massima si ottiene nel caso si tratti di un’abitazione per la quale venga stipulato un contratto a canone concordato. In questo caso la cifra richiesta dal locatore non deve superare un importo che è stato prestabilito da un accordo fra le associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini del Comune in cui si trova l’immobile.

A fronte di una riduzione del canone, in genere modesta, questo tipo di contratto prevede una tassazione agevolata che può ridurre le imposte fino a circa la metà dell’importo ordinariamente dovuto.

Ricordiamo che l’ufficio offre il servizio di stipula, registrazione e convalida anche di questo tipo di contratti agevolati.

A cura di Franco Meletti


ISCRO: al via le domande dall'8 maggio 2023

Al via dall'8 maggio 2023 le domande per il bonus lavoratori autonomi ISCRO.

L’Inps, con il messaggio n.1636/2023 ha comunicato la riattivazione della procedura online tramite cui si può inoltrare la domanda, al fine di ricevere l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) in favore dei professionisti iscritti alla Gestione Separata.

Si tratta di una misura di sostegno al reddito introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 pari al 25% su base semestrale dell’ultimo reddito certificato dall’agenzia delle Entrate, che non può comunque essere d’importo mensile inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo mensile di 881,23 euro.

Requisiti

L’indennità ISCRO è un contributo rivolto esclusivamente ai liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata che possono far valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Avere prodotto un reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo, conseguiti nei tre anni anteriori ossia 2019-2021;
  • Non essere titolari di pensione diretta o di altre forme di previdenza obbligatoria;
  • Non essere beneficiari del reddito di cittadinanza;
  • Aver dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore ad euro 8.972,04 euro;
  • Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • Essere titolari di partita iva attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

I valori devono essere auto dichiarati dall’interessato, a meno che siano già conosciuti dall’Inps. In quest’ultimo caso li si trova precompilati nella procedura online.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata direttamente dagli interessati utilizzando lo SPID di livello 2 o superiore, o la carta d’identità elettronica 3.0 (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS) entro il 31 ottobre di quest’anno accedendo al seguente link.

Ma attenzione….

….l’accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021, 2022 e 2023. Non potranno dunque accedere per l’anno 2023 coloro che hanno già fruito della medesima prestazione per l’anno 2021 o per l’anno 2022.

A cura di Emanuela Sorrentino


Decreto Lavoro 2023: principali novità

Il giorno 1° Maggio è stato approvato, dal Consiglio dei Ministri, il Decreto Lavoro 2023.

Questo Decreto è atto a promuovere nuove misure di sostegno, in particolare per i “non occupati”. E’ mirato, inoltre, alla riduzione della pressione fiscale e contributiva di tutti i lavoratori che si trovano nella fascia salariale medio-bassa. Il tentativo è quello, quindi, di limitare l’impatto dell’inflazione sui redditi.

Le principali tematiche

Una delle tematiche principali del Decreto Lavoro 2023 riguarda le nuove misure di inclusione sociali ed economiche.

Tali misure verranno introdotte a partire dal 1° gennaio 2024 in sostituzione al tanto discusso Reddito di Cittadinanza. Il focus è perciò mirato:

  • Al sostegno al reddito di nuclei familiari aventi soggetti “fragili” tramite sostentamenti, quantificati economicamente e temporalmente in base a specifici requisiti;
  • All’accompagnamento al lavoro, guidato da regole più stringenti, rispetto a quelle precedentemente previste dal Reddito di Cittadinanza, di tutti quei soggetti “occupabili” che non rientrano tra le categorie individuate dal presente decreto come “fragili”;
  • A misure poste a ridurre la presenza di contratti a termine.

Ulteriori novità riguardano gli interventi in materia di riduzione del cuneo fiscale e dei fringe benefit.

Il decreto incrementa, per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (inclusa la tredicesima mensilità), l’esonero parziale del contributo IVS a carico dei lavoratori dipendenti ai senti dell’art. 1 comma 281 della L.197/2022:

  • Dal 2% al 6% se la retribuzione imponibile eccede l’importo mensile di 1.923 euro ma non 2.692 euro;
  • Dal 3% al 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

Con tale intervento, per tutto il suddetto periodo, si prevedrà un aumento nella busta paga mensile del dipendente fino a 100 euro.

Il decreto presenterà ulteriori modifiche in materia di:

  • Apprendistato;
  • Prestazione occasionale;
  • Durata del periodo di prova.

al fine di incentivare l’introduzione dei più giovani nel mondo del lavoro.

Inoltre, per tutti i datori di lavoro privati che, nel secondo semestre del 2023, assumeranno giovani under 30, viene dato, previa presentazione di domanda, un incentivo per un periodo di 12 mesi del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali.

Queste assunzioni riguardano quei giovani che: non studiano, non lavorano e sono registrati al Programma operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

A cura di Chiara Marsili


Rottamazione quater: proroga al 30/06/2023 per aderire alla definizione agevolata

Ad integrazione della comunicazione inviata in data 27 marzo 2023, informiamo che con un Comunicato del Mef dello scorso 21 aprile è stata comunicata la proroga della cd “Rottamazione quater” al 30/06/2023, inizialmente prevista per il 30 aprile 2023.

Ci sono, quindi, due mesi in più...

…per poter predisporre la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni.

Si ricorda...

… che la definizione agevolata comporta il versamento del solo debito residuo con completa estinzione di interessi e sanzioni, interessi di mora ed il cosiddetto aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative comprese le multe stradali, saranno scontati solo gli interessi e l’aggio.

Presentazione della domande e step successivi

Una volta presentata la domanda esclusivamente per via telematica, l’Agente della riscossione comunicherà gli importi da pagare entro il 30/09/2023.

Per quanto riguarda il versamento potrà essere fatto:

  • in una unica soluzione entro il 31/10/2023;
  • oppure in un massimo di 18 rate, le prime due pari al 10% con scadenza il 31/10/2023 ed il 30/11/2023. Le rimanenti rate andranno versate il 28/02 – 31/05 – 31/07 – 30/11 di ogni anno a partire dal 2024.

In caso di pagamento rateale saranno applicati gli interessi del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2023.

Non rientrano nella definizione agevolata:

  • Recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

A cura di Simona Rossi


Direttiva Europea DAC7- Regolamentazione delle vendite online

Il 26 marzo è entrato in vigore il Decreto legislativo n.32/2023 di attuazione della direttiva (UE) 2021/514, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa tra gli stati membri nel settore fiscale.

In realtà il DAC7 risale al luglio 2021. Il 25 marzo 2023 ne è stata ampliata e modificata la direttiva, introducendo nuovi obblighi di comunicazione.

Tali obblighi mirano a rafforzare lo scambio automatico di informazioni delle attività da parte dei Gestori di piattaforme digitali al fine di ridurre l’evasione fiscale legata allo scambio di beni e servizi sul web.

Nello specifico

Dal 1° gennaio 2023, i gestori delle piattaforme digitali hanno l’obbligo di: 

  • raccogliere,
  • verificare,
  • ed infine inviare alle Autorità preposte (per l’Italia all’Agenzia delle Entrate)

le informazioni relative ai venditori presenti sulla propria piattaforma se effettuano più di 30 operazioni in un anno o per un ammontare superiore a 2.000 euro. Le condizioni sono da considerarsi in modo disgiunto.

I gestori che devono rispettare la DAC7 sono quelli che stipulano contratti con i venditori, al fine di mettere a loro disposizione una piattaforma raggiungibile dai consumatori finali (per esempio Vinted, Ebay, Subito).

Attenzione alle distinzioni

Bisogna quindi prestare attenzione alle vendite online, conoscere le regole e distinguere da attività sporadica, senza fini di lucro, e quella commerciale che quindi richiede una tassazione specifica. Quindi:

  • Se l’attività è svolta con continuità e abitualità, organizzata e con professionalità (ovvero se si fa pubblicità, se si ha anche un negozio fisico o un e-commerce) e poi si vende anche sulle predette piattaforme online beni usati, è sempre necessario aprire la partita iva;
  • Se l’attività è occasionale ma comunque commerciale speculativa, è comunque soggetta a tassazione ma dichiarata come redditi diversi (art. 67 TUIR) e non è necessario aprire la partita iva.

Il Gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione deve quindi espletare le procedure di adeguata verifica, al fine di identificare i venditori esclusi e quelli inclusi nella direttiva sulla base del numero delle operazioni eseguite e sui ricavi conseguiti.

La misura contribuisce a prevenire l’evasione e le elusioni fiscali collegate alle attività svolte su tali piattaforme, a rafforzare l’equità fiscale e a promuovere condizioni di uguaglianza sia per le piattaforme che per i loro venditori.

A cura di Elisa Ghelfi