Il credito d’imposta per l’acquisto di prodotti riciclati spetta alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili, (art. 1, comma 73, della Legge n. 145/2018).

Per accedere all’agevolazione in esame i soggetti che rispettano i requisiti previsti devono presentare al MASE (esclusivamente per via telematica) un’apposita domanda entro 60 giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile sul sito Internet del Ministero (www.mase.gov.it).

Nell’istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti e riportano l’ammontare complessivo delle spese sostenute allegando l’apposita attestazione.

Soggetti beneficiari

Imprese che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • Costituite, regolarmente iscritte e «attive» presso il registro delle imprese;
  • Svolgono un’attività economica in Italia, disponendo di una sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
  • Non si trovano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;

e che negli anni 2023 e 2024 hanno acquistato:

1. Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;

2. Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi:

  • gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi incarta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
  • gli imballaggi in legno non impregnati;

3. Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;

4. Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio;

5. Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro.

Tipo di agevolazione e entità di stanziamento

Le risorse destinate alla concessione dell’agevolazione sono pari a euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

Il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2023 e 2024 per l’acquisto dei prodotti e degli imballaggi fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria.

Qualora l’importo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’ammontare della dotazione finanziaria, per la singola annualità, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

Il credito:

  • È utilizzabile in compensazione, mediante F24, a decorrere dal 10° giorno successivo a quello del provvedimento di concessione;
  • Non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Requisiti tecnici e certificazioni dei prodotti e degli imballaggi

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Spese sostenute e apposita attestazione

Le spese sostenute devono essere oggetto di apposita attestazione idonea a certificare:

  • L’elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo d’imposta cui sono riferite (ai sensi dell’art 109, commi 1 e 2, lettera a) del TUIR;
  • L’effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto proponente;
  • L’integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese rendicontate, effettuato attraverso conto corrente intestato al soggetto richiedente e con modalità tracciabili;
  • Che l’impresa proponente non ha ottenuto altri beni che si configurino come aiuti di Stato, notificati ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione, che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

Tale certificazione dovrà essere resa dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro.

Non sono agevolabili le spese che, non essendo utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Cumulabilità

Applicazione del regolamento de minimis.

Non è ammesso il cumulo, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come aiuti di Stato.

Ammesso il cumulo con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Iter per la presentazione delle domande

Come detto in precedenza, le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, mediante apposita istanza, entro 60 giorni dall’attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del MASE.

L’attivazione sarà comunicata attraverso la sezione news del medesimo sito istituzionale. La domanda deve essere corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni richieste.

Ci saranno due finestre temporali separate:

  • La prima da attivare nell’annualità 2024 e avente ad oggetto le spese agevolate sostenute nel corso dell’anno 2023;
  • La seconda da attivare nell’annualità 2025 e avente ad oggetto le spese agevolate sostenute nel corso dell’anno 2024.

Per ciascuno degli sportelli annuali (2024 e 2025) il soggetto può presentare una sola istanza di accesso.

 

A cura di Simone Vincenzi